Psicopatologie e capacità genitoriale. Riflessioni sul diritto alla bigenitorialità

Psicopatologie e capacità genitoriale. Riflessioni sul diritto alla bigenitorialità

Sommario: Introduzione – 1. Il diritto alla bigenitorialità del genitore psichiatrico – 2. Il ricorso all’istituto dell’affido esclusivo

Introduzione

Il diritto alla conservazione dei legami parentali del paziente psichiatrico è al centro di importanti riflessioni che hanno sottolineato il dovere di difendere la genitorialità del paziente psichico. Il preminente interesse del minore ad una crescita sana ed equilibrata impone, peraltro, che sia garantito al minore il diritto ad un ambiente familiare idoneo caratterizzato dal clima di disponibilità relazionale in cui sia possibile stabilire rapporti capaci di promuoverne la maturazione affettiva e lo sviluppo armonico della sua personalità[1], escludendo il prevalere del legittimo interesse del paziente alla genitorialità, nel caso in cui quest’ultima possa confliggere con il bene del minore.

1. Il diritto alla bigenitorialità del genitore psichiatrico

Il diritto alla genitorialità del paziente psichiatrico rappresenta un tema in cui si confrontano due interessi: da un lato, l’indicazione degli operatori che hanno in carico il paziente di mantenere il contatto con il figlio per proteggere e conservare le risorse affettive e relazionali del paziente; dall’altro, l’approccio dei servizi sociali, orientato verso la difesa del minore dall’esposizione al disturbo mentale del genitore. La circostanza che uno dei genitori sia affetto da disturbi della personalità non è di per sé elemento sufficiente a giustificare una deroga al regime ordinario dell’affidamento condiviso della prole; infatti, i principi che devono orientare le decisioni del giudice sono la preferenza per l’affidamento condiviso dei figli e la necessità di garantire, nel loro primario interesse, il diritto alla bigenitorialità. Rappresentativa, in tal senso, è una pronuncia della Suprema Corte[2], secondo cui insufficienze mentali, anche permanenti, del genitore non denotano automaticamente una inadeguatezza del suo ruolo che, al contrario, occorre dimostrare e accertare nel caso specifico[3]. In altri termini, la valutazione della personalità, delle caratteristiche personali e delle abilità genitoriali deve, quindi, essere indagata e declinata, oltre che nella concretezza della singola situazione, anche in relazione al preciso periodo temporale ed in funzione del figlio, escludendo qualsiasi aprioristica ed automatica correlazione tra la psicopatologia e l’impossibilità di una sufficiente capacità genitoriale[4].

In quest’ottica, il Tribunale di Milano[5] ha dichiarato valido l’accordo raggiunto dai coniugi in sede di separazione con cui concordavano l’affidamento condiviso dei figli, la cui madre era affetta da disturbo bipolare. Nel caso di specie, la patologia non aveva causato un pregiudizio per i figli, da cui, secondo i giudici, “la misura dell’affidamento monogenitoriale dei minori – se giustificata per la sola patologia del genitore – costituirebbe non espressione dell’art. 155 c.c.[6], bensì applicazione mera dello stigma”. Ciò perché – si legge nel provvedimento – la patologia psichica non è necessariamente causa di pregiudizio per i figli e, quindi, non può condurre a formulare aprioristicamente ed automaticamente un giudizio di inidoneità genitoriale che porti ad escludere l’affidamento condiviso, essendo inammissibile ipotizzare una inadeguatezza del genitore solo perché affetto da patologia psichica.

Nella stessa direzione il Tribunale di Velletri[7], che – dopo aver accertato la patologia bipolare livello 1 della madre e che la stessa si era dichiarata disponibile ad intraprendere un percorso terapeutico – ha concluso che il disturbo della predetta non fosse inconciliabile con l’affido condiviso delle figlie. Pertanto, in funzione del ripristino dell’autonomia genitoriale della madre, è stato affermato il diritto di visita “senza limiti” della stessa, seppur con l’assistenza di una terza persona conosciuta dai minori.

Dello stesso tenore, infine, una recente pronuncia della Suprema Corte[8], secondo cui non vi sarebbero motivi ostativi al regime dell’affidamento condiviso, atteso che questo “non involge il rapporto quotidiano fra genitori e figli, ma rileva soltanto nelle sporadiche occasioni di decisioni di particolare importanza”.

2. Il ricorso all’istituto dell’affido esclusivo

Sebbene il regime dell’affido condiviso costituisca la regola e non l’eccezione, talvolta, in presenza di una patologia psichiatrica di uno dei genitori è necessario ricorrere all’affido esclusivo, nell’ottica di tutelare l’esclusivo interesse del minore[9].

Al riguardo, vi è un’ampia evidenza scientifica nel considerare la malattia mentale del genitore come un possibile fattore di rischio di forme più o meno accentuate di disadattamento del minore; pertanto, il ricorso a tale istituto è preferibile qualora sussista un pregiudizio concreto o un ostacolo alla condivisione dell’affido della prole. Tale pregiudizio può derivare sia dall’inidoneità educativa di un genitore che si traduca in un danno per il figlio, sia da ragioni contrarie all’interesse del minore, tra cui – come affermato dai giudici di merito[10] – lo stato di salute psichica di uno dei genitori. In merito a quest’ultimo aspetto, è probabile che la patologia di uno dei genitori si configuri come un fattore di rischio o di trasmissione di influenze negative, attraverso cui si sviluppano le esperienze e l’identità del bambino[11]. Infatti, la presenza di psicopatologie nel genitore si pone come un notevole fattore di rischio per la capacità genitoriale, in quanto il genitore affetto da patologia potrebbe non riconoscere ed accogliere le richieste e le spinte di crescita del figlio, reagendo ad esse in modo presumibilmente non congruo.

Orbene, nulla impedisce alle parti di concordare un affido esclusivo della prole per il tempo strettamente necessario a consentire al genitore psichiatrico di intraprendere un percorso terapeutico che lo riabiliti al diritto alla bigenitorialità. In tal caso, la decisione dell’organo giudicante dovrà basarsi sulla valutazione del genitore affidatario, evidenziando le eventuali carenze o l’inadeguatezza comportamentale del genitore escluso a costituire un modello educativo per la prole.

Inoltre, il processo di analisi delle competenze genitoriali deve essere esteso alla verifica della recuperabilità, attraverso una valutazione dinamica dell’andamento del disturbo mentale e della sua specifica incidenza sul compito parentale, sui tempi di sviluppo e di resilienza del minore. In tali situazioni, infatti, il sostegno del genitore esente da patologie psichiatriche in grado di fornire opportunità di apprendimento, di cura e di assistenza nei compiti quotidiani alle prole può compensare, integrare e sostenere in modo costruttivo la relazione del genitore affetto da malattia mentale con il figlio minore.

Pertanto, in questo senso, appare evidente la preferibilità di modulare la misura di tutela del minore alla recuperabilità della relazione con il genitore.

Da ultimo, vi è da valutare quanto e se l’interesse del minore a conoscere, comprendere e mantenere un legame con le proprie origini debba prevalere sulle esigenze di cura del genitore psichico, tenuto conto di come l’assunzione del ruolo genitoriale possa rappresentare di per sé un evento stressante ed una situazione di sfida che, in relazione al principio di accentuazione, tenda ad enfatizzare le caratteristiche personali preesistenti; ragione per la quale, genitori dotati di poche abilità di coping e di problem solving sarebbero esposti a riacutizzazioni della loro malattia ed a scompensi del proprio equilibrio emozionale.

 

 

 


[1] A livello sovranazionale: Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989.
A livello nazionale: Legge 28.03.2001, n. 149 recante “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”; legge 4 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”.
In giurisprudenza: Cass. civ., Sez. I, 29.03.2011, n. 7115; Cass. civ., Sez. I, 17.12.2009, n. 26587.
[2] Cass. civ., 09.01.1998 n. 120.
[3] L’incapacità del genitore di prendersi cura dei propri figli deve essere provata in giudizio: a tal riguardo potrà avere grande importanza l’eventuale consulenza tecnica, di un medico o uno psicologo, che potrà essere disposta dal giudice nel corso del giudizio, così come le relazioni dei servizi sociali di zona. Al pari, potrà avere rilievo sulla decisione del giudice quanto emerso dall’ascolto dei figli. Tale ascolto, in linea generale, è disposto in tutti i casi in cui si debba decidere su questioni che riguardano i minori, che abbiano compiuto i 12 anni, ma anche di età inferiore, ove capaci di discernimento. La sussistenza di tale capacità potrà anche essere valutata dal giudice, prima di ascoltare i minori, dopo aver disposto un colloquio con un esperto; solitamente, tuttavia, essa viene ritenuta sussistente durante l’età scolare.
[4] La diagnosi non è mai di per sé condizione sufficiente ad esprimere delle conclusioni totalizzanti circa la capacità genitoriale. Infatti, occorre valutare nel caso concreto la gravità del quadro clinico e le ripercussioni peculiari che questo può avere in merito alla capacità del genitore di garantire un sano sviluppo psicofisico, morale e sociale del minore.
[5] Trib. Milano, Sez. IX, ordinanza 27.11.2013 (Est. G. Buffone).
[6] Art. 155 c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): “In caso di separazione, riguardo ai figli, si applicano le disposizioni contenute nel Capo II del titolo IX”.
[7] Trib. Velletri, sentenza 18.01.2018, n. 74.
[8] Cass. civ., Sez. VI-1, 05.03.2018, n. 5096. Nel caso di specie, il Tribunale di Avezzano, in accoglimento del ricorso ex art. 710 c.p.c., dispose che a modifica delle condizioni della separazione, i due figli minori della coppia venissero collocati presso il padre e a lui affidati in via esclusiva. La decisione, impugnata dalla resistente, veniva riformata dalla Corte di Appello di L’Aquila che ripristinava il regime di affido condiviso; ragion per cui, il ricorrente adiva la Suprema Corte, chiedendo la cassazione del decreto. In particolare, lamentava che il giudice avesse escluso che ricorressero le condizioni per derogare all’affido condiviso senza prendere posizione sui fattori che deponevano per l’incapacità genitoriale della resistente.
[9] Il principio del “best interest of the child” è riconosciuto dall’art. 3 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, a mente del quale “in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”. Tale principio guida la legge dell’08.02.2006, n. 54 (recante “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”).
[10] Trib. Catania, ordinanza 01.06.2006, Giudice istruttore Distefano.
[11] Secondo lo psichiatra e psicoanalista statunitense Daniel Norman Stern (1998), la lacuna affettiva, causata dalla mancanza di responsività prolungata nel tempo della madre depressa, sebbene non determini in modo sistematico e lineare una patologia infantile, risulta comunque in grado di provocare nel bambino una particolare vulnerabilità a tutti gli eventi successivi che implicano l’idea della perdita e della mancanza.

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Ludovica Ionà

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi "Roma Tre", con tesi di laurea in diritto penale, dal titolo "L'art. 41-bis ord. penit.: il c.d. "carcere duro"". - Praticante avvocato abilitato al patrocinio.

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