Pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Il bilanciamento tra libertà di stampa e presunzione di innocenza alla luce dell’art. 114 c.p.p.

Pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. Il bilanciamento tra libertà di stampa e presunzione di innocenza alla luce dell’art. 114 c.p.p.

Il tema della pubblicazione, da parte degli organi di stampa, del testo delle ordinanze applicative di misure custodiali è quanto mai attuale, considerate le novità che si profilano all’orizzonte.

Novità che con tutta probabilità porteranno a vietare la diffusione a mezzo stampa di tali provvedimenti restrittivi della libertà personale finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare〈1〉, in attuazione della legge delega dello scorso febbraio〈2〉.

Prima di procedere ad una breve disamina al riguardo, è bene sin da subito chiarire che l’opinione pubblica sarà sempre destinataria della notizia dell’applicazione di tali misure.

L’attuale formulazione dell’art. 114 c.p.p., rubricato “Divieto di pubblicazione di atti e di immagini”, non consente la pubblicazione, anche solo parziale, degli atti non più coperti dal segreto investigativo fino agli sbarramenti temporali poc’anzi indicati, ma si fa eccezione proprio con riferimento all’ordinanza di cui all’art. 292 c.p.p., ovvero quella applicativa della misura cautelare. Quest’ultima, pertanto, ad oggi può senza limitazioni di sorta essere divulgata col mezzo della stampa o con altro idoneo mezzo di diffusione〈3〉.

La sempre più concreta inversione di rotta rispetto alla riforma Orlando si pone, quale obiettivo dichiarato, quello di presidiare la delicata posizione di chi si ritrova attinto da tali misure restrittive, continuando così a tessere le fila di quell’iter sovranazionale già da tempo avviato sul tema ma che, allo stato, presenta ancora qualche vulnus da colmare.

Del resto, l’intervento in questione sembra discendere fisiologicamente proprio dal concetto di presunzione di innocenza di matrice europea〈4〉, avente una portata più ampia rispetto al suo equivalente italiano〈5〉: non si tratta soltanto di assicurare all’imputato che questi non sarà considerato colpevole fino a sentenza di condanna irrevocabile, ma bisogna altresì garantirgli che mai, fino a quel momento, potrà essere descritto come tale dagli organi di informazione, finendo altrimenti col condizionare pesantemente l’opinione pubblica.

A parere di chi scrive, si tratta di un vento nuovo che va accolto con favore, senza dubbio baluardo di quel garantismo a cui è d’obbligo tendere quando si parla di procedimento penale e di libertà fondamentali compresse.

É innegabile – e qui la casistica è davvero sterminata – che spesso la notizia, formata dalla riproduzione fedele ed integrale degli atti di indagine fino a quel momento compiuti dagli organi inquirenti〈6〉, diviene fonte di effetti pesantemente pregiudizievoli nei confronti dell’indagato, risolvendosi facilmente in veicolo di tutta una serie di considerazioni negative su quel soggetto da parte dell’opinione pubblica, proprio quel soggetto che in realtà da lì a breve potrebbe essere financo non essere più interessato da alcuna misura restrittiva〈7〉.

Un passo avanti, dunque, nel rafforzamento del principio di innocenza. Nessun pericolo per l’informazione, a cui – si ribadisce – sarà sempre e comunque assicurata la possibilità di commentare il testo del provvedimento cautelare adottato.

Ma una precisazione è d’obbligo.

Il nuovo sistema che si verrà a delineare, potrà dirsi garantista solo se verranno assicurati, da parte degli organi di informazione, alti standard professionali, capaci di commentare in maniera equidistante i fatti, evitando in tal modo pericolose ricostruzioni capaci di far sgretolare le fondamenta del principio di innocenza che con fatica ci si appresta a tenere in piedi ogni giorno.

 

 

 

 

〈1〉 Si badi che sarà pur sempre consentita la diffusione della notizia presso l’opinione pubblica avente ad oggetto l’avvenuta applicazione di siffatte misure.
〈2〉 L. n. 15/2024, “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023”.
〈3〉 Trattasi di una delle novità approntate dalla riforma Orlando nel 2017 , che ha inciso sul comma 2 dell’art. 114 c.p.p. (D.lgs. n. 216/2017).
〈4〉 Sul punto, v. art. 6 § 2 CEDU.
〈5〉 Il riferimento è alla presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 co. 2 Cost.
〈6〉 Si pensi all’impatto delle intercettazioni sull’opinione pubblica.
〈7〉 L’esercizio del diritto di difesa in sede di interrogatorio di garanzia o nell’ambito della procedura di riesame, infatti, potrebbe portare alla caducazione degli indizi di colpevolezza o quantomeno al loro affievolimento, con conseguente revoca o sostituzione della misura disposta con altra meno afflittiva.

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Avv. Giovanni Ciscognetti

Nato nel 1992, ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo con il Prof. Vincenzo Maiello una tesi in Diritto Penale dal titolo "Le circostanze del reato". È iscritto all'Albo degli Avvocati di Napoli. È attualmente membro della Scuola Forense Enrico De Nicola.

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