Pubblicazione dell’immagine del minore da parte del genitore: illecita senza il consenso dell’altro
Il tema in esame riguarda l’utilizzo e la diffusione online dell’immagine di figli minori da parte di un genitore in assenza dell’autorizzazione dell’altro.
Il tema gode di ampia rilevanza considerata l’implicazione di diritti quali quella della personalità, tra cui il diritto a tutela dell’immagine[1], nonché i diritti e doveri genitoriali.
Si precisa che ciascuno è titolare del diritto di disporre della propria immagine in base alla propria volontà. Ciò in virtù dell’articolo 96 della Legge sul diritto d’autore[2] (Legge n. 633/1941) e al decreto legislativo n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, rilevando la fotografia quale elemento identificativo della persona.
I minori godono peraltro di una tutela “rafforzata” in virtù dall’articolo 16 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo, approvata a New York il 20 novembre 1989[3] e ratificata in Italia con la Legge n. 176/1991, ai sensi della quale è vietata ogni interferenza arbitraria nella vita privata dei minori degli anni diciotto[4].
Gli articoli 147 e 357 c.c. impongono poi ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli; doveri che, se adattati alle esigenze imposte dal progresso tecnologico e dalla odierna società dell’informazione, comprendono la corretta gestione dell’immagine pubblica del minore attraverso i social. Inoltre, i genitori esercitano di regola congiuntamente la responsabilità genitoriale sui figli minori, e solo con il consenso congiunto di entrambi uno di essi ha la facoltà di pubblicare sul web le foto del figlio.
È quanto espresso dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza del 21 agosto 2024, n. 23018[5], a seguito di altre pronunce di merito già esistenti sul punto di cui di seguito si dirà.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che: “…l’accertamento della illiceità della diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata l’effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell’immagine, la cui tutela costituisce un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l’immagine della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l’individuo, che lo rende unico e originale, come tale riconoscibile”.
Come sopra anticipato, sul punto si era già espresso il Tribunale di Mantova il 19 settembre 2017[6] confermando il potere per il Giudice di “ordinare alla madre di non inserire le foto dei figli sui social network e di provvedere immediatamente alla rimozione di tutte quelle già inserite”.
Difatti, si era precisato che: “L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini» non potendo, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio», ne tragga «materiale pedopornografico da far circolare tra gli interessati». Nonostante questo il giudice non ha ritenuto di modificare l’accordo sui figli”.
Il tema è stato poi approfondito dal Tribunale di Roma in data 23 dicembre 2017[7], il quale ha stabilito che non solo il Giudice può ordinare la rimozione delle immagini che i genitori hanno pubblicato online, ma anche il risarcimento del danno in favore dei figli[8] per il danno patito a seguito della pubblicazione pregiudizievole.
In tal caso si è precisato che: “Qualora venga riconosciuta la sussistenza di un pregiudizio per il minore insito nella diffusione delle immagini, delle notizie e dei dettagli sulla vicenda giudiziaria di separazione dei genitori che lo vede coinvolto suo malgrado, è legittimo il divieto alla prosecuzione di tali condotte e l’ordine di rimozione di quanto già pubblicato”.
Inoltre, circa l’applicazione d’ufficio dell’astreinte[9], preso atto del dibattito esistente sul punto in dottrina ed in giurisprudenza, il Tribunale di Roma ha precisato che: “Sebbene l’art. 614-bis c.p.c. preveda l’istanza di parte, la ratio sottesa all’art. 709 ter c.p.c. che autorizza il Giudice ad adottare anche ex officio tutte le misure necessarie per l’attuazione di provvedimenti inerenti l’affidamento… consente al giudice di pronunciare, nella materia in oggetto, l’astreinte anche in assenza di domanda di parte. Ciò discende dall’applicazione di principi generali dell’ordinamento fondati sulla necessaria tutela del minore e sui poteri d’ufficio riconosciuti in tale materia… Di questo avviso è la giurisprudenza di questo Tribunale (Trib. Roma, 27 giugno 2014; Trib. Roma, 6 luglio 2012), confortata dalla dottrina là dove afferma che, in materia di obblighi connessi all’esercizio della responsabilità genitoriale, l’astreinte può essere disposta d’ufficio a maggior garanzia dell’interesse del figlio e, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere rispetto di questi obblighi”.
Alla luce di quanto visto, dunque, la Corte di Cassazione con la pronuncia del 21.08.2024 sopra citata ha definitivamente accertato l’illiceità della condotta del genitore che diffonda arbitrariamente immagini del figlio minore in assenza del preventivo consenso dell’altro, con conseguente dovere di risarcire il danno al diritto alla riservatezza dell’immagine, danno che risulti serio ed effettivo.
[1] Rif. Leg. Art. 10 c.c. e artt. 96 e 97 L. n. 633 del 1941 (Legge sul diritto d’autore).
[2] Rif. Art. 96 l.d.a.: “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del 2°, 3° e 4° comma dell’art. 93”.
[3] Rif. Art. 16 della Convenzione diritti del fanciullo: “Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua riputazione”.
[4] Rif. E. Morotti, in “Il dissenso del minore alla pubblicazione delle proprie immagini in rete”, rivistafamilia.it, 2023.
[5] Cass. Civ., Sez. I, Ord., 21 agosto 2024, n. 23018.
[6] Trib. Mantova, 19 settembre 2017, in Fam. e dir., 2018, p. 380 ss.; analogamente, Trib. Trani, 30 agosto 2021, in Nuova giur. civ. comm., 2022, 25 ss.
[7] Pronuncia Trib. Roma del 23.12.2017 visionabile qui: https://www.avvocatipersonefamiglie.it/media/1211517847587.%20Ro
[8] Rif. “Genitore pubblica foto del figlio su Facebook? Rischia l’astreinte”, in Altalex.com, 2018.
[9] Rif. Art. 614 bis c.p.c. primo comma: “Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile”.
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Sofia Giancone
Avvocato del Foro di Roma / Dottoranda di ricerca in Diritto Privato - Università di Roma "Tor Vergata"
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