Può la Commissione d’esame «rimangiarsi» la parola?

Può la Commissione d’esame «rimangiarsi» la parola?

Sino all’avvento della rivoluzione copernicana messa in atto dal progresso tecnologico, l’insegnamento della matematica alla scuola primaria veniva praticato mediante uno strumento che occupava un’intera mensola: ci si riferisce al pallottoliere, con l’ausilio del quale si poneva il fanciullo nelle condizioni di scomporre un numero qualsiasi in unità, decine, centinaia e migliaia.

L’oggetto poc’anzi citato ha lasciato gradualmente il posto alle apparecchiature elettroniche ed informatiche, le quali hanno letteralmente finito per rimpiazzare quel cervello di cui il Signore ci ha, generosamente, dotato (e del quale siamo avvezzi a fare un uso a dir poco improprio).

Tanto il pallottoliere quanto i dati presenti nella memoria di un personal computer sono suscettibili di arrecare danni significativi a chi, riponendo ancora fiducia nelle Istituzioni, fruisce dei servizi pubblici: ciò accade, ahi noi, specialmente in seno agli istituti scolastici, ossia proprio lì dove i Cittadini del futuro si recano per apprendere i rudimenti della Giustizia. Ne è la chiara riprova una vicenda occorsa in seno ad un istituto superiore situato a Genova, ove la Commissione d’esame ha proceduto, in maniera del tutto arbitraria, alla rideterminazione del voto conseguito da uno studente all’esito dell’esame di maturità, pari a sessantuno centesimi: nello specifico, i Commissari hanno considerato «non assegnabili» i sette crediti scolastici attribuiti all’allievo, dacché quest’ultimo, in un primo momento, non era stato ammesso agli esami.

L’organo collegiale, però, aveva omesso di considerare che, nelle more, lo sventurato maturando aveva adìto il T.A.R. per la Liguria, il cui Presidente, accogliendo l’istanza cautelare proposta, lo aveva ammesso con decreto a sostenere le prove conclusive del secondo ciclo dell’istruzione.

È pertanto evidente che l’operato della Commissione esaminatrice contrasta col disposto dell’art. 21-septies L. 241/1990 (Legge sul procedimento amministrativo, abbr. L.P.A.), a tenore del quale sono nulli tutti quei provvedimenti amministratici adottati «in violazione o elusione del giudicato»: lo ha evidenziato il T.A.R. ligure nella sentenza n. 1053 del 7 dicembre 2022, chiarendo che la cennata disposizione vige anche allorquando l’emanazione di un determinato provvedimento avvenga in contrasto con pronunzie di natura cautelare.

Da quanto suesposto emerge, pertanto, che, laddove sia stata medio tempore emessa una pronunzia giudiziale – quale che ne sia la natura -, la Commissione d’esame giammai potrà rimangiarsi la parola, neanche…ricorrendo al pallottoliere!


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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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