Quali sono le novità introdotte dalla Riforma Cartabia con riferimento al reato di furto?

Quali sono le novità introdotte dalla Riforma Cartabia con riferimento al reato di furto?

Con questo contributo giuridico voglio analizzare nello specifico il reato di furto e le novità che sono state introdotte con la Riforma Cartabia.

L’art. 624 c.p. stabilisce al primo comma “Chiunque s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516”.

Tale reato si colloca sistematicamente al Titolo XIII “Dei delitti contro il patrimonio” e al Capo I “Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone”. Il bene giuridico protetto è individuabile  non solo nella proprietà  o nei diritti reali o personali o di godimento, ma anche nel possesso, il quale deve intendersi come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità ma si configura anche in assenza di un titolo giuridico ed anche quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che il titolare  di tale posizione di fatto è la persona offesa e, di conseguenza, ha il diritto di proporre querela.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il reato di furto, con la Riforma Cartabia, è sempre procedibile a querela di parte, salvo determinati casi.

I casi particolari rispetto ai quali il reato di furto è procedibile d’ufficio sono indicati al comma 3 dell’art. 624 il quale prevede che “Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7 – bis”.

Ebbene il furto è un reato procedibile d’ufficio quando la persona offesa è incapace, per età o infermità, oppure nei casi indicati dal numero 7 del primo comma dell’art. 625 c.p. “se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza” e dal numero 7 bis del medesimo articolo “se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici o da privati in regime di concessione pubblica”.

Dunque la Riforma Cartabia ha previsto la procedibilità a querela di parte del furto anche nella forma aggravata dell’esposizione del bene alla pubblica fede specificando, altresì, che tale regola non si estende all’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio. Quindi quando il reato di furto è commesso in circostanze aggravanti quale la destinazione pubblica del bene, la procedibilità è d’ufficio.

Eccetto questi particolari casi, il reato di furto è procedibile a querela di parte e, di conseguenza, anche se le autorità (Polizia, Carabinieri) vengono a conoscenza di un fatto che costituisce un reato, non possono procedere d’ufficio e quindi in assenza della volontà della persona offesa.

La querela della persona offesa è una condizione di procedibilità con la quale la vittima manifesta la volontà di procedere in ordine ad un determinato fatto di reato ovvero che venga perseguito penalmente l’autore di un fatto delittuoso.

Ciò che distingue la querela di parte dalla procedibilità d’ufficio è che in quest’ultima non c’è la necessità che la persona offesa manifesti la sua volontà di punire il colpevole, in quanto lo Stato procederà indipendentemente dalla volontà della persona offesa.

In che cosa consiste il reato di furto?

Il furto consiste nella sottrazione illegittima e dolosa della cosa altrui a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Il soggetto attivo/ soggetto agente di tale reato può essere “chiunque”. Ciò ci fa comprendere che si tratta di un reato comune cioè un reato che può essere commesso da qualunque soggetto in assenza di una determinata qualifica. Per quanto riguarda, invece, il soggetto passivo/ persona offesa, può sia coincidere con il titolare del diritto stesso, sia essere, secondo quanto afferma la Corte di Cassazione Penale con la Sentenza n. 7598/1990, il “semplice detentore della cosa che dalla sua sfera di possesso viene passata nella altrui signoria”.

Perché si configuri il reato di furto sono tre gli elementi costitutivi: la condotta, l’oggetto materiale e l’elemento psicologico.

La condotta si deve concretizzare nella sottrazione della cosa a chi la detiene e cioè la cosa deve essere sottratta al possessore che ha la disponibilità e l’animus detendi.  Occorre distinguere fra sottrazione ed impossessamento. La prima attiene alla condotta, all’azione dell’agente, il secondo che è un effetto della sottrazione attiene più propriamente all’evento. La sottrazione si verifica nel momento in cui la cosa mobile è tolta al controllo ed alla disponibilità del detentore, il quale ha perso il potere di fatto sulla cosa.

A differenza della sottrazione e dell’impossessamento, lo spossessamento si ha quando il titolare del diritto abbia perso il possesso della cosa sottratta alla sua sfera di vigilanza e di controllo diretto e quindi non ha più la disponibilità autonoma.

Il secondo elemento costitutivo del reato di furto è l’oggetto materiale e cioè la cosa mobile deve appartenere ad altri.

Per cosa mobile si intende non soltanto i beni aventi valore patrimoniale ed economico, ma anche quelli che hanno un valore affettivo, sentimentale o morale.

L’elemento psicologico è costituito dal dolo specifico che deve ritenersi integrato solo in caso di accertata finalità in capo all’agente di percepire dal bene asportato un’utilità anche non patrimoniale.

Dopo aver analizzato il reato di furto che è disciplinato dall’art. 624 c.p., dunque occorre ribadire che con la Riforma Cartabia, tale reato è procedibile a querela di parte eccetto particolari casi.


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