Quando il comportamento di un insegnante può essere lesivo ex artt. 571 e 572 c.p.

Quando il comportamento di un insegnante può essere lesivo ex artt. 571 e 572 c.p.

Il reato di “abuso dei mezzi di correzione o di disciplina” è regolamentato dal nostro codice penale all’articolo 571.

Soggetto attivo del reato può essere rappresentato come chiunque svolga una funzione con finalità di educazione, d’istruzione, di cura, di vigilanza o custodia. 

L’abuso a cui l’articolo fa riferimento può essere perseguito allorquando da tale azione ne consegue un pericolo di una malattia della mente o per il corpo del soggetto passivo.

A livello psicologico, l’abuso nei mezzi di correzione, è rappresentato come il fattore scatenante di alcune patologie mentali come depressione e comportamenti auto lesivi. 

La disciplina benché rientri nel Titolo XI, “dei delitti contro la famiglia”, può essere estesa, come la norma stessa mette in evidenza, anche a tutti quei soggetti che svolgono un lavoro atto ad educare ed istruire, differenti dagli appartenenti al nucleo familiare. 

Uno degli elementi essenziali al fine che si configuri tale reato è il presupposto che il soggetto attivo ricopra un ruolo che gli conferisce un potere nei confronti dell’altrui soggetto.

In tale contesto è possibile raffigurare l’insegnante quale soggetto in una posizione di vantaggio e l’alunno quale soggetto passivo. 

Per perseguire il soggetto attivo a causa del comportamento tenuto è necessario che questo utilizzi il proprio potere in modo sproporzionato, tale da rendere eccessiva la modalità attuata nei metodi di correzione o per mantenere la disciplina all’interno del contesto scolastico. 

La Corte di Cassazione si è pronunciata più volte su tale reato in tal contesto, visto anche il delicato e sempre più attuale tema dei danni provocati (spesso ed in una prima fase a livello psicologico) dal docente laddove vi sia stato un condotta eccessiva nel rapporto con lo studente. 

E’ doveroso tenere presente l’elemento centrale dell’art.571, il quale non è solo punire il soggetto che ha compiuto il reato, ciò è una conseguenza dell’azione del soggetto attivo, ma il fulcro è racchiuso nella tutela sempre maggiore offerta all’allievo (spesso minorenne), e ciò è riscontrabile nelle pronunce della Suprema Corte che amplia e specifica costantemente il novero delle azioni perseguibili come abusi nei mezzi di correzione. 

Dalla sentenza n°44109 del 2018 si evince che l’umiliazione, il minacciare, il gridare ed il rimproverare con tono di voce elevato, sono circostante punibili a norma dell’art. 571 c.p. 

Ancor prima, esattamente tre anni, con la sentenza n°47543 del 2015, la stessa Corte si era soffermata sul termine umiliazione (come reato che integra la fattispecie di abuso dei mezzi di correzione), e raffigurando l’umiliazione come una grave condizione in cui un soggetto si può ritrovare a seguito di atti svilenti, denigranti ed offensivi nei suoi confronti. Tale condizione porta ad uno stato di sofferenza a livello cerebrale ed emotivo, tale da sfociare in un trauma che condiziona negativamente il normale svolgimento delle attività quotidiane interne ed esterne all’ambito d’istruzione. 

Recentemente, la Suprema Corte si è espressa con la sentenza n°3459 del 2021, la quale segna una sorta di evoluzione del reato di abuso dei mezzi di correzione, delineato dal più volte richiamato articolo 571 c.p., ed il reato di maltrattamento cui all’articolo 572 c.p. sempre nei confronti dell’insegnate.

Rientra anche nella concezione di maltrattamento e non più di un “semplice” abuso allorquando il docente umilia ripetutamente e con una certa abitudine uno o più studenti.

Il legislatore pone l’attenzione, nel terzo comma dell’articolo 572 c.p., ad una fattispecie che comporta un aggravamento della pena, ossia quando il maltrattamento conduce ad una lesione personale (art. 582 c.p.) di particolare gravità o la morte del soggetto passivo. In tale contesto si può identificare l’alunno quale soggetto passivo sottoposto ai comportamenti vessatori dell’insegnate. 

E’ comprensibile come l’evoluzione di tali fattispecie degli articoli 571 e 572 c.p. abbiano trovato pieno sostegno anche in ambito psicologico e pedagogico, in quanto sia il legislatore, la giurisprudenza, quanto appunto le scienze umane considerano illeciti tutti quei metodi di educazione basati sulla violenza e sulla supremazia dell’insegnante a scapito degli studenti a lui affidati per essere istruiti e non umiliati e denigrati, perché come già puntualizzato, i danni psicologici a seguito di tali comportamenti possono davvero condurre la vittima ad azioni estreme. 


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