Corte d’appello di Roma, 3 dicembre 2015, n. 2571
a cura di Giacomo Romano
Il sottotetto può essere usucapito dal condomino in quanto pertinenza dell’appartamento sottostante.
Infatti, il sottotetto può costituire un mero volume tecnico, per esempio quando non intonacato, né finestrato; in questo caso il sottotetto ha funzione essenziale esclusiva di isolante termico.
Ciò posto, la giurisprudenza ha pacificamente affermato, in tema di condominio, che “la natura pertinenziale del sottotetto rispetto agli appartamenti sottostanti va stabilita in base alla relazione materiale esistente tra la cosa principale e la cosa secondaria (nota: chiaramente ed evidentemente esistenti nella specie) e non secondo i criteri della proprietà condominiale” (cfr. Cass. 28.3.2012 n. 4976) e che “l’autonomia funzionale di un sottotetto, abitativa o meno, non è sufficiente, di per sé, a determinarne la natura condominiale; ne consegue che, qualora non sia dimostrato l’intervenuto acquisto per usucapione o l’esistenza di un diritto di superficie in favore di un soggetto diversa, la naturale espansività connessa al principio dell’accessione, di cui all’art. 934 c.c. comporta necessariamente l’appartenenza ad un unico proprietario del suolo e di ogni costruzione edificata sulla relativa verticale” (così, Cass. 20 luglio 2007 n. 16005).
In conclusione, è possibile che qualcuno, che per vent’anni indisturbatamente utilizzi il sottotetto altrui, ne acquisti la proprietà per usucapione.
Si pensi al caso del condomino che vi collochi una un’autoclave.
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The following two tabs change content below.Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.