Quando la condanna generica non è poi così generica!

Quando la condanna generica non è poi così generica!

“Quando è già accertata la sussistenza di un diritto, ma è ancora controversa la quantità della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, può limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione”.

Dal dettato normativo dell’art. 278 c.p.c. si ricava facilmente che la condanna generica è la pronuncia con la quale il giudice riconosce l’esistenza del diritto ad una determinata prestazione, ma non procede alla conseguente liquidazione. La disposizione, tuttavia, sembra ammettere il frazionamento della decisione solo all’interno dello stesso giudizio.

Invero, la giurisprudenza dominante ha riconosciuto all’attore la possibilità di proporre domanda limitatamente all’accertamento dell’an debeatur e chiedere successivamente in altro, autonomo e separato giudizio la sola determinazione del quantum.

Le ipotesi sono molte più di quanto si possa pensare. Le più frequenti si ritrovano in materia di lavoro, e riguardano le sentenze dichiarative dell’illegittimità del licenziamento non contenente nel dispositivo l’indicazione delle mensilità spettanti a titolo di indennità sostitutiva ex art. 18 della legge n. 300 del 1970, o, ancora, le sentenze che accertino la spettanza a favore del lavoratore di presunte differenze retributive.

Ovviamente, una sentenza di condanna generica non può pienamente soddisfare le pretese del creditore che l’abbia richiesta ed ottenuta. La stessa, infatti, non costituisce titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., pur conservando una sua utilità, essendo titolo valido per iscrivere ipoteca e mezzo attraverso il quale trasformare in decennali le prescrizioni brevi.

Naturalmente, tali caratteristiche sono da ascriversi esclusivamente a sentenze di condanna che siano “effettivamente generiche”, che, cioè, non consentano l’esatta quantificazione dell’importo dovuto tramite mere operazioni aritmetiche e per le quali si renda necessario un successivo giudizio ad hoc al fine di definire il quantum debeatur.

In tale quadro normativo, il creditore sarà costretto ad instaurare un nuovo processo di cognizione per rendere titolo esecutivo la sentenza ottenuta, oppure, in alternativa, si renderà necessario fare ricorso ad un procedimento monitorio. In detto ambito, la sentenza de quo ben potrebbe essere utilizzata quale idonea prova scritta per ottenere nei confronti del debitore un decreto ingiuntivo, il cui ammontare dovrà pur sempre essere provato, ma con qualsiasi altro mezzo documentale a disposizione del creditore, senza alcuna limitazione derivante dal precedente processo di cognizione.

Di fatti, la concreta soddisfazione del creditore mediante il processo di esecuzione, può avvenire solo in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.).

A questo punto sorge spontaneo un quesito: possono essere considerate “generiche” quelle sentenze che contengono la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative, o con semplici calcoli aritmetici, effettuati sulla base di elementi desumibili da atti e documenti prodotti nel giudizio e non contestati dall’altra parte?

Pronta risposta è stata fornita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che hanno espressamente dichiarato: “la sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo, essendone consentita l’interpretazione extra-testuale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa”. (Cass. SS. UU. sentenza 2 luglio 2012 n. 11066)

In effetti, i presupposti richiesti dal legislatore, affinché possa aversi valido titolo esecutivo, possono ricondursi ad un’esatta individuazione del diritto accertato ed alla sussistenza delle condizioni che rendano eseguibile l’adempimento.

Siffatta condizione non implica, di per sé, un’esigenza di compiutezza del documento giudiziario.

La funzione propria della sentenza, invero, è quella di esprimere un giudizio definitivo mediante un provvedimento che tenga conto di tutti quegli atti che siano stati acquisiti durante il relativo procedimento.

Per le sentenze di condanna che dal documento (titolo) giudiziario, si presentano “incomplete” in ordine al quantum, non si tratta di effettuare un accertamento mancato, ma di precisare l’oggetto già sussistente e desumibile dagli atti del processo.

Tale precisazione avviene, in primo luogo, mediante il precetto, il quale deve contenere la specificazione della prestazione compiuta ad opera del creditore al fine di consentire lo spontaneo adempimento del debitore nel termine previsto dalla legge.

In secondo luogo, laddove la quantificazione operata dal creditore mediante il precetto non sia sufficientemente specifica e idonea a mostrare la derivazione della pretesa creditoria dal titolo, è pur sempre attivabile il sindacato del giudice attraverso le opposizioni all’esecuzione ed al precetto.

La precisa quantificazione dell’obbligo risultante dalla sentenza non può, pertanto, considerarsi requisito formale del provvedimento giudiziario. L’operatività dell’obbligo dichiarato nella sentenza si estende a tutto quanto il giudice di merito è stato messo in grado di accertare ed è dimostrabile abbia accertato, oltre a ciò che è espressamente desumibile da fonti normative.

Ne deriva che bisogna essere particolarmente attenti a definire generiche quelle condanne che, in realtà, sono potenzialmente già complete in ordine alla quantificazione del diritto accertato, poiché in questi casi la richiesta di un decreto ingiuntivo si rivelerebbe inammissibile, posto che il rilascio del preteso provvedimento rappresenterebbe una palese violazione del principio del “ne bis in idem”.

Avv. Valentina Rapillo


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Articoli inerenti