Quando si verifica il vizio aliud pro alio?
Il presente contributo si propone di affrontare una questione attualissima su cui è tornata a pronunciarsi la Cassazione, ossia il caso di una vendita aliud pro alio.
In generale va precisato che la vendita è quel contratto attraverso il quale un soggetto (venditore) si obbliga a consegnare una cosa a un altro soggetto (compratore) dietro versamento di un prezzo.
Il contratto di compravendita è un contratto:
– consensuale: si perfeziona con l’accordo tra le parti senza bisogno della consegna della cosa o del pagamento del prezzo;
– traslativo: produce il trasferimento di un diritto e tale effetto si verifica automaticamente al perfezionarsi dell’accordo contrattuale;
– a prestazioni corrispettive: il compratore paga un prezzo per aver ricevuto il trasferimento di un diritto o di un bene;
– oneroso: in quanto il trasferimento del diritto avviene dietro versamento di un prezzo.
La causa del contratto è dunque lo scambio di un bene verso un corrispettivo pecuniario.
La funzione del contratto consiste in una operazione economica di scambio.
L’oggetto del contratto è costituito dalla cosa (ossia dal diritto che viene trasferito a titolo derivativo) e dal prezzo che vengono scambiati, ma può consistere anche nel trasferimento di diritti soggettivi reali e non reali, infatti la regola generale prevede che oggetto della vendita sia il diritto di proprietà, ma anche il trasferimento della nuda proprietà, della quota di un bene indiviso, del diritto di comproprietà o della multiproprietà, ma la dottrina elaborando categorie di diritti soggettivi ritiene che oggetto di essa possano essere anche diritti reali, di credito potestativi, di utilizzazione di beni immateriali, aggregazione di posizioni complesse e di diritti, la cessione del credito. I diritti oggetto della vendita sono differenti, ecco perché differente è la legge di circolazione che li riguarda e la loro natura, con la conseguenza che la disciplina della vendita deve essere integrata con le regole specifiche che il sistema prevede per ciascun tipo di diritto oggetto del contratto.
La forma in cui va stipulato il contratto non è vincolata, si richiede la forma scritta a pena di nullità solo per la vendita immobiliare e di eredità. A volte la forma scritta è richiesta ad probationem ossia per dimostrare la prova dell’esistenza del contratto specie nel caso di trasferimento d’azienda o di diritti d’autore.
Gli effetti prodotti dal contratto di compravendita sono: il trasferimento del diritto, l’obbligazione di prezzo e l’obbligazione di consegna. Per quanto riguarda queste ultime si precisa che il compratore ha interesse non solo all’acquisto del diritto ma anche alla materiale disponibilità della cosa, l’obbligo di consegnare grava in capo al venditore e quando esso si realizza si trasferisce il possesso del diritto al compratore. Il diritto consegnato deve essere specifico e individuato e deve essere attribuito al compratore nelle condizioni in cui si trovava al momento della stipulazione della vendita ecco perché sul venditore grava l’obbligo di custodia del bene. La consegna può essere effettiva, simbolica o consensuale, se non è consensuale il compratore può esigere subito la prestazione.
L’obbligazione del compratore è quella di pagare il prezzo e se il termine in cui debba avvenire il pagamento non è fissato dalle parti o dagli usi il compratore deve pagare al momento della consegna, se non è previsto che il prezzo vada pagato alla consegna esso andrà pagato al domicilio del venditore visto che l’obbligazione di prezzo è una obbligazione pecuniaria, se invece il pagamento è differito nel tempo perché il credito non è esigibile al venditore sul prezzo spettano gli interessi compensativi che decorrono da quando ha consegnato la cosa se essa è stata produttiva di frutti o proventi per il compratore.
Fatte queste premesse si precisa che la fattispecie portata innanzi ai giudici di piazza Cavour ha avuto ad oggetto il seguente caso: un acquirente citava in giudizio una concessionaria auto che gli aveva venduto un veicolo Hummer in quanto vi sarebbe stata una difformità tra il peso del veicolo riportato sulla carta di circolazione e i dati indicati sulla documentazione consegnata dalla società venditrice, in particolare la massa del veicolo superava i 3500 kg e quindi l’ acquirente per poterlo utilizzare si sarebbe dovuto dotare di una patente specifica. Per questi motivi gli acquirenti chiedevano la risoluzione del contratto per la sussistenza del vizio aliud pro alio, e per mancato utilizzo del veicolo visto che lo ritenevano difettoso e inidoneo a soddisfare i bisogni dell’acquirente.
La vendita aliud pro alio è una tipologia di vendita che si verifica quando il bene consegnato è del tutto diverso da quello pattuito e presenti difetti impeditivi all’assolvimento della sua funzione.
La Cassazione in riferimento a questa vicenda ha escluso che possa essere attuata la risoluzione del contratto per aliud pro alio semplicemente perché il bene consegnato non è difforme rispetto a quello oggetto del contratto e non presenta difetti che lo rendono inidoneo all’utilizzo, sicché ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’ acquirente per insussistenza del vizio aliud pro alio.
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Avvocato Antonella Fiorillo
Laureata in giurisprudenza.
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