Quanto conta l’amore? Il farraginoso percorso delle adozioni ai single. Attese e speranze

Quanto conta l’amore? Il farraginoso percorso delle adozioni ai single. Attese e speranze

Non è facile, né è intenzione di questo articolo, esaurire il tema scelto per questa condivisione nelle sue numerose sfaccettature e la cui origine non è il dirittoche in questo come in molti altri casi palesa la sua natura di (mero) strumento, più o meno, adeguato, di disciplinama il cuore stesso dell’uomo perché risponde alla necessità di venire incontro alle sue esigenze materiali e (definiamole così) anche a quelle più spirituali.

Di fronte a temi di così grande impatto, che richiamano con maggiore facilità l’individuo nella sua più intima essenza, scopriamo le falle e le inevitabili lacune del sistema “diritto”; ciò sia per la naturale incapacità – forse anche impossibilità – del legislatore di regolamentare l’insieme delle situazioni potenzialmente ricomprese in quella “fattispecie” che, nel caso, anche per la molteplicità dei profili e delle opinioni (e del sentire) che vi ruotano intorno.

Aspetti che sovente, tuttavia, da cornice, si trasformano nell’immagine centrale, divenendo un “carico” tale da impedire persino al legislatore di legiferare ovvero, come dovrebbe fare, di accompagnare la società, ascoltandola nei suoi percorsi; perché ciò implica sempre “scontentare” qualcuno ovvero non potere rispondere, nella stessa maniera, ai diversi modi di sentire.

 E’ quanto accade nel caso della disciplina sulle adozioni, di fatto sostanzialmente ancòrata alla legge 4 maggio 1983 n. 184 (modificata con L. 28 marzo 2001 n. 149) e che, limitatamente alla possibilità di nuclei familiari composti da un solo individuo ovvero anche da soggetti non coniugati, riconosce la adozione solo “in casi particolari”: questa è la dizione del titolo che la disciplina, da cui emerge già come tale ipotesi sia qualifica come “adozione eccezionale”, il che già terminologicamente mostra il distinguo.  Distinguo che prima ancora che rispetto al bambino/a (e anche tale profilo non è irrilevante) lo è rispetto al nucleo familiare (ciò, anche a motivo del dettato costituzionale art. 29 che, a mio parere, tuttavia, non è di per sé limitativo di una diversa e motivata articolazione della disciplina in commento).

L’art. 44 della citata legge 184 infatti contempla l’adozione ai single solo nei casi ivi elencati e che riguardano, da una parte le ipotesi di un precedente rapporto affettivo tra l’adottante e l’adottato – leggi: art. 44

  • a) “da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito di un prolungato periodo di affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre – cd “continuità affettiva”;

dall’altra, le ipotesi di minori che si trovino in particolari situazioni di disagio e/o disabilità – leggi art. 44

  • c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;

  • d) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

L’adozione ai single è ammessa anche quando l’adottante subentra in una condizione particolare, acquistando “in corsa” lo status di single (ad esempio a motivo di una separazione intervenuta durante il pre-affido).

Tali ipotesi sono chiaramente residuali ed eccezionali nonché tassative; inoltre, loro presupposto fondamentale è che i genitori dell’adottando prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo e, nei casi di cui alle lettere a) e d) citate, che l’età dell’adottante superi di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare.

Va, infine, precisato che a differenza dell’adozione ordinaria l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata e che – aspetto più rilevante per chi scrive – il bambino/a adottato/a non può assumere lo status di figlio legittimo di chi lo adotta, poiché residuano, anche giuridicamente, i legami con la famiglia d’origine, anche se il genitore adottivo ne assume i medesimi doveri.

A fronte di tale quadro normativo – qui offerto volutamente in maniera schematica – degne di richiamo sono due pronunce che, invero, hanno sollevato più “speranze” di quanto ad oggi si riscontri nel corrispondente (ma ineliminabile al fine) panorama legislativo: ed, infatti, sono circa 4 anni che uno degli ultimi disegni di legge in materia (proposta di Laura Ravetto FI-PDL Ac 3832 anno 2016) attende ancora di essere portato in discussione alla Camera.

Il riferimento è, innanzitutto, alla ordinanza della Corte costituzionale n. 347/2005 che – nel pronunciarsi sulla sollevata legittimità costituzionale degli artt. 29 bis (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476), 31, secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 da parte del Tribunale per i minorenni di Cagliari – ha di fatto aperto la strada alle adozioni internazionali da parte delle persone single asserendo che: “l’adozione in casi particolari – di cui al richiamato art. 44 e segnatamente lett. d) -, che ha effetti più limitati dell’adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità o almeno peculiarità tali da impedirne l’estensione agli stranieri” (laddove di contro l’originaria interpretazione dell’art. 29 bis pareva limitare l’adozione internazionale ai coniugi, salva la limitata eccezione dei bambini orfani) e che “l’art. 44, di per sé, regolando l’adozione in casi particolari in altra parte della legge (titolo IV) rispetto all’adozione legittimante (titolo II), non si occupa di adozione internazionale, che è regolata nel titolo III, con la conseguenza che il silenzio di tale norma, riguardo all’adozione internazionale, non può essere interpretato come inammissibilità dell’adozione di minori stranieri in casi particolari”.

Particolare interesse si confida susciti, anche negli ambienti legislativi, la recentissima pronuncia della Corte di Cassazione sezione prima civile, la ordinanza n. 17100 pubblicata il 26 giugno 2019 da leggere in chiave “interiorizzata” e non dogmaticizzata, ovvero nel riferimento che assume all’interesse concreto del minore, come faro portante e sostanziale di ogni determinazione in materia (nel caso occasionato dalla valutazione dell’importanza di un rapporto sorto tra il minore e la donna che lo aveva accolto e che viene visto come rapporto da tutelare e fare proseguire).

Il caso infatti si snoda e risolve proprio nella lettura del rapporto tra una donna 62enne ed un bambino disabile di 8 anni di cui la stessa si era presa cura dopo la declaratoria di decadenza dalla potestà genitoriale della famiglia di origine: Il caso presentava come elementi immediati di contestazione da parte della famiglia di origine (che aveva attivato il procedimento) la differenza di età tra il bambino e la donna (superiore a quella massima dei 45 anni ammessa dall’art. 6 della legge 184/1983) e la mancanza di assenso dei genitori viventi (ai sensi dell’art. 46 stessa legge).

Ebbene, i giudici hanno inteso affermare il principio per cui “l’art. 44 della legge n. 184 del 1983, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando (e non certo tra quest’ultimo ed i genitori naturali), come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura“.

La adozione (…) “può essere disposta allorché si accerti, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura“; e ciò senza che vi sia alcun limite massimo di differenza di età (non previsto dalla norma) né requisito soggettivo (così aprendosi la strada anche alle coppie di fatto) fermi i presupposti di legge (ovvero impossibilità dell’affidamento preadottivo e indagine sul minore).

In questa lettura, quindi, è evidente che i magistrati di queste pronunce (ma non mancano orientamenti similari tra i giudici di merito) sembrano esprimere e farsi portavoce, del sentire comune – seppure variegato e diversamente interpretato – che dibatte, per decidere “da che parte stare” proprio sul concetto dell’interesse effettivo del minore.

Dove trovarlo? Cosa lo definisce?

E questo interesse – che dovrebbe potere camminare fuori da ogni personalismo e crescere nello sguardo della realtà concreta – vale tanto da far superare stalli, ideologie, paure o convincimenti (ma anche bisogno di consenso) e consentire di aprire la porta a percorsi di ricerca di luoghi di amore, cura ed accoglienza ovunque si incontrino, in cui chi non ha scelto di venire al mondo possa amare il luogo dove è entrato?

Noi confidiamo che lo Stato inizi a prendere posizione; una innovata, coraggiosa posizione.


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