Ragioni di interferenza tra misure di prevenzione penale e attività esecutive civili

Ragioni di interferenza tra misure di prevenzione penale e attività esecutive civili

Sommario: 1. Premessa – 2. Orientamenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 30990/2018 – 2.1. Esigenze di tutela dei terzi – 3. Versante penalistico: Cass. Pen. n. 51043/2018 – 4. Circolazione dei beni: vicende – 5. Inquadramento ontologico delle misure di prevenzione penale – 6. Valutazioni ermeneutiche

 

1. Premessa

Nell’ambito dei rapporti relativi tra privati, al fine di rendere effettiva la tutela del creditore, l’ordinamento riconosce la tutela esecutiva come momento essenziale per mezzo del quale materializzare il comando formalizzato nel provvedimento giudiziale.

Può accadere, tuttavia, che i beni individuati dal creditore quali entità atte a soddisfare le proprie pretese siano, nel contempo, fatte oggetto di un diverso provvedimento, scaturito da un giudicato penale, che ne abbia limitato la loro circolazione.

Si tratta dei casi in cui il soggetto, già debitore esecutato, è destinatario di una misura di prevenzione penale.

Così, accade che provvedimenti restrittivi (quali quelli di sequestro ovvero di confisca), adottati dal giudice penale, e procedure coattive e concorsuali, esito del procedimento civile, possano entrare in contatto quando intervenga per esempio, nelle more del processo esecutivo, un provvedimento ablativo di confisca dei beni già oggetto di pignoramento civile.

Sul tema dei rapporti tra sequestri e confische penali e procedure esecutive immobiliari va segnalato un formante giurisprudenziale confluito in due recenti pronunce della Suprema Corte, dall’esame delle quali, peraltro, si evince un profilo giurisprudenziale ancora ondivago: le Sezioni civili e quelle penali risultano essersi assestate, infatti, su posizioni non coincidenti.

2. Orientamenti giurisprudenziali: Cass. Civ. n. 30990/2018

Il problema sopra descritto in via generale ha trovato una sua prima regolamentazione in via giurisprudenziale a opera del supremo consesso nomofilattico per la materia civile.

In particolare, la Cass. Civ., con la sentenza n. 30990 del 30/11/2018, ha chiarito che “la prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniale, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene, costituisce principio generale dell’ordinamento con la conseguenza che il diritto del creditore, quand’anche assistito da garanzia reale sul bene confiscato iscritta in tempo anteriore non può essere tutelato davanti al giudice civile”.

Dunque, expressis verbis, secondo quanto stabilito dalla suprema Corte, la possibile interferenza tra procedure esecutive e confische penali non deve risolversi facendo ricorso al criterio civilistico dell’ordo temporalis in materia di pubblicità legali: l’ablazione del bene da parte dello Stato si verifica in ogni caso.

In capo ai creditori pignoranti residua soltanto la possibilità di far valere le proprie ragioni, al più, in sede penale attraverso lo strumento dell’incidente di esecuzione.

È chiaro l’insegnamento della suprema Corte: il principio di certezza nella circolazione dei rapporti giuridici soggiace ai preminenti interessi di natura pubblicistici, sottesi all’applicazione di un provvedimento preventivo di natura penale.

2.1. Esigenze di tutela dei terzi

Da tale massima giurisprudenziale si può dedurre, altresì, che i diritti vantati dai terzi sul bene oggetto di confisca, di qualsiasi natura, anche se oggetto di iscrizione o trascrizione anteriori alla confisca stessa, possono essere fatti valere esclusivamente dinanzi al giudice penale mediante incidente di esecuzione e non in sede civile.

Gli effetti della confisca penale (di qualunque natura) prevalgono in ogni caso sui diritti dei terzi creditori, anche se questi siano titolari di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente: l’unico provvedimento capace di arrestare l’effetto civile della confisca è l’aggiudicazione del bene, ma solo se giunge prima della confisca stessa.

Pertanto, derogando all’antico brocardo “prior in tempore potior in iure”, il conflitto tra diritti dei creditori del condannato, anche se questi siano beneficiari di una garanzia reale sul bene e/o abbiano già proceduto al pignoramento, e ragioni superindividuali di tutela penale dello Stato, beneficiario del provvedimento stesso, non si risolve sul piano civilistico in base all’anteriorità della iscrizione o trascrizione nei registri immobiliari dei relativi acquisti.

Soluzione questa che se ha il pregio di rimuovere a monte le contestazioni, di certo non soddisfa le ragioni creditorie, configurandosi una vulnerazione della sfera giuridica del soggetto attivo del rapporto di credito.

3. Versante penalistico: Cass. Pen. n. 51043/2018

Come anticipato sopra, sul tema ha avuto modo di pronunciarsi la Corte di Cassazione competente per la materia penale.

In particolare, la Cass. Pen., con la sentenza n. 51043/2018 ha chiarito sul punto che “in tema di rapporto tra sequestro e confisca in sede penale e procedimento immobiliare in sede civile con riferimento alla posizione dei terzi acquirenti, difettando specifiche disposizioni di legge che lo disciplinino, deve ritenersi che il legislatore abbia considerato e ammesso la possibilità di una contemporanea pendenza di due procedimenti, cui consegue la possibilità di rinvenire un punto di coordinamento nel principio secondo il quale la confisca diretta del profitto (…) non può attingere beni appartenenti a persone estranee al reato”.

Ancora, ha precisato che “tenuto anche conto del disposto dell’art. 2915 c.c., (…) l’opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104, disp. att. c.p.p.), che deve essere antecedente al pignoramento immobiliare venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all’acquisto”.

Così, se la trascrizione del pignoramento è anteriore alla trascrizione del sequestro, l’azione esecutiva intrapresa in sede civile dal creditore può proseguire (stesse considerazioni devono valere, mutatis mutandis, laddove il sequestro sia anteriore al pignoramento ma l’iscrizione ipotecaria a favore del creditore pignorante sia, a sua volta, avvenuta in precedenza).

Allo stesso tempo, l’acquisto compiuto da terzi di buona fede nell’ambito di tale procedimento è destinato a prevalere, né la buona fede è esclusa dalla circostanza che, nell’avviso di vendita, sia indicata l’esistenza del vincolo penale, poiché l’estraneità al reato e, quindi, la stessa buona fede vanno valutate rispetto al reato e non alle vicende del processo.

In definitiva, la prevalenza su ogni altro diritto degli effetti civili della confisca è affermata ancora una volta, essendo questa garantita dalla semplice emissione del provvedimento, a prescindere dalla sua trascrizione, con l’unica condizione che il bene confiscato risulti ancora di proprietà del condannato, o quantomeno esso non sia stato già oggetto di un provvedimento di aggiudicazione in favore di un terzo in sede di esecuzione forzata o di procedura concorsuale.

4. Circolazione dei beni: vicende

Da quanto esposto, si può abbozzare una previsione della legittimità delle operazioni effettuate sui beni oggetto di vincoli, tanto di natura penale quanto di natura civile.

Se il sequestro segue il pignoramento che porta alla vendita coattiva, la confisca pronunciata successivamente non è opponibile a chi si è aggiudicato il bene.

Diversamente ove la confisca venisse pronunciata prima della vendita, l’anteriorità del pignoramento, o del fallimento, al sequestro non gioverebbe ai creditori: infatti, il bene verrebbe sottratto alla loro garanzia per diventare oggetto di quella a favore dello Stato.

Infine, nel caso in cui il sequestro preceda il pignoramento la confisca riaggancia gli effetti all’atto cautelare trascritto rendendosi opponibile all’acquisto cattivo intervenuto a valle del pignoramento.

In conclusione, è l’anteriorità della trascrizione del sequestro al pignoramento a governare la precedenza dei diritti sul bene, garantendolo allo Stato anche nei confronti del terzo a cui fosse stato trasferito il bene per effetto di un procedimento esecutivo perfino ove la confisca fosse disposta successivamente ma capace di retrodatare gli effetti al momento anteriore al pignoramento-fallimento in cui fosse stato trascritto il sequestro.

Giova comunque rammentare, come chiarito da Cass. 30990/2018, che la confisca non presuppone sempre il sequestro: in sua assenza, il vincolo è comunque idoneo a sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, sempre che intervenga prima della cessione del bene stesso.

5. Inquadramento ontologico delle misure di prevenzione penale

Al di là delle difficoltà legate alla natura ancipite del tema de quo, è d’uopo rilevare che la questione relativa alla natura giuridica della confisca quale atto di acquisto a titolo originario ovvero derivativo non è pacifica.

Trattasi di questione tutt’altro che eminentemente classificatoria, involgendo il tema della successione degli acquisti dello stesso bene.

Infatti, la prevalenza delle ragioni del proprietario va valutata alla stregua della classificazione del suo acquisto come atto ablatorio a titolo originario o derivativo.

La Cassazione, sul tema, ha in più di una occasione affermato che il conflitto fra l’acquirente a titolo derivativo e quello a titolo originario è risolto, nel regime ordinario del Codice civile, a favore del secondo “indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l’usucapione e dall’anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell’acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall’art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell’art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa” (Cass. civ., 3.2.2005, n. 2161; Cass. civ., 10.7.2008, n. 18888).

Il principio – sempre secondo la Cassazione – “trova applicazione anche in relazione all’acquisto di un bene per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, essendo quest’ultimo un acquisto non a titolo originario, ma a titolo derivativo, in quanto trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato da quest’ultimo all’acquirente” (Cass. civ., 6.12.2000, n. 15503).

In definitiva, se si ragiona in termini di acquisto a titolo originario, allora – e per quanto indesiderata, perché contraria alle esigenze di tutela del legittimo affidamento – la conseguenza del travolgimento dell’acquisto dell’aggiudicatario sembra ineluttabile; nel mentre, non sembrano ricorrere le condizioni per applicare, in via analogica, il comma 195 dell’art. 1, l. 24 dicembre 2012, n. 228 – che ha dettato la disciplina dei rapporti tra misure di prevenzione antimafia e procedimenti espropriativi in sede civile con riferimento ai procedimenti non ricadenti ratione temporis sotto il vigore del Codice antimafia – dato il carattere estemporaneo di tale disciplina.

Da ultimo, la Corte di Cass. III Sez. Civ., ha affermato il seguente principio di diritto “Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) su un bene immobile che è oggetto di espropriazione forzata, l’interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, su quello del creditore a soddisfarsi sull’immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore della stessa legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013). Ai tali fini è irrilevante la circostanza che l’Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all’aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa”.

6. Valutazioni ermeneutiche

L’inquadramento dogmatico e la rassegna giurisprudenziale proposta hanno il pregio di evidenziare la complessità dei fasci di rapporti giuridici che si intersecano nelle vicende circolatorie dei beni gravati da provvedimenti giudiziali.

Orbene, se è evidente la necessità di avere piena contezza dei ritmi cronologici che hanno scadenzato le diverse procedure, al fine di operare la strategia migliore in termini di soddisfacimento del credito pignorato, attesa l’intangibilità del legittimo affidamento del creditore pignorante, è necessario altresì tenere conto della natura dei diversi provvedimenti, con una valutazione affatto generale e di principio.

Il creditore, in ogni caso, non può restare sguarnito di tutela, né tale sua attività può invadere le sfere sanzionatorie pubblicistiche, con una valutazione di check and balance che sarebbe bene rimettere al legislatore, piuttosto che al singolo interprete.

Infatti, quando gli interessi economici, potenzialmente pregiudicati dalla interferenza delle sfere di applicazione delle misure esecutive civili e preventive penali, sono particolarmente ingenti, la sola tutela individuata nello strumento dell’incidente di esecuzione non può essere pienamente appagante, risolvendosi in un allungamento dei tempi di soddisfacimento delle pretese creditorie.


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Andrea Cristiano

Ha intrapreso - dopo aver conseguito la maturità presso il Liceo scientifico ”Emilio Segrè” - gli studi giuridici presso l´Università degli studi di Napoli ”Federico II” dove, nell´ottobre 2019, si è laureato con lode discutendo una tesi in diritto penale con il Chiarissimo Prof. Vincenzo Maiello dal titolo ”la non punibilità per speciale tenuità del fatto”. Ha preso parte, dal novembre dello stesso anno al maggio 2021, ad un tirocinio formativo presso l´Ufficio G.I.P. del Tribunale di Napoli, affiancando un Giudice togato nelle funzioni giurisdizionali con attività di ricerca e presenza in udienza. Ha svolto, nel medesimo arco temporale, la pratica forense in ambito civile presso uno Studio Legale con sede in Napoli e Milano specializzato nel contenzioso bancario e societario, ivi svolgendo attività di redazione atti giuridici e partecipando, a seguito dell´abilitazione al patrocinio sostitutivo anche in sostituzione del titolare, alle udienze. Ha conseguito, nell´ottobre 2022, l´abilitazione all´esercizio della professione di avvocato superando la doppia prova dell´esame di stato. E´ autore di diversi articoli giuridici, pubblicati su Cammino Diritto e Salvis Juribus.

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