Rapporto tra falsità ideologica ex art. 483 c.p. e uso di atto falso ex art. 489 c.p.

Rapporto tra falsità ideologica ex art. 483 c.p. e uso di atto falso ex art. 489 c.p.

Sommario1. Brevi cenni– 2. Il caso – 3. Profili giurisprudenziali

1. Brevi cenni

Prima di addentrarci nelle specifiche questioni in analisi, è opportuno, premettere brevi cenni sulle due fattispecie ora menzionate.

L’art. 483 c.p. – rubricato «Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico» – è stato inserito dal legislatore all’interno del Libro II, Titolo VII del codice, a tutela della c.d. Fede pubblica, cioè la fiducia del pubblico in determinati oggetti o simboli sulla cui genuinità od autenticità deve potersi fare affidamento, al fine di rendere certo ed affidabile il traffico economico e/o giuridico.

L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l’animus nocendil’animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l’intenzione di nuocere ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno.

L’elemento oggettivo è, invece, rappresentato dalla falsità insita nell’atto pubblico, idoneo a provare la verità dei fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, qualora una norma giuridica lo obblighi a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all’atto stesso.

Il reato si configura, perciò, quando l’attestazione non veritiera del privato sia destinata ad essere riportata nell’atto pubblico e cioè a costituirne l’oggetto.

Si tratta di un reato comune, poiché l’articolo – testualmente – punisce «chiunque attest(i) falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità».

Ciò che rileva, ai fini della configurazione della fattispecie penale, è la qualifica del soggetto deputato a ricevere l’attestazione, il pubblico ufficiale, nonché l’atto, che come detto, deve essere pubblico.

In merito alla definizione di “pubblico ufficiale”, nulla questio: è l’art. 357, comma 1 c.p. a definirlo come “colui il quale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Il comma 2 afferma, invece, che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Contrariamente, invece, l’art. 489 c.p. punisce «chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso».

Anche in questo caso si tratta di un reato comune, per il quale la legge prevede – ai fini della consumazione – l’utilizzazione di un atto, che benché falsificato da altri, sia stato poi effettivamente impiegato dall’agente.

La norma opera una distinzione, a seconda che si faccia utilizzo di un atto pubblico o di una scrittura privata (comma 2).

Così, mentre per l’atto pubblico è sufficiente il mero utilizzo caratterizzato dal dolo generico, per la scrittura privata è invece necessario il dolo specifico di procurare a sé o al altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, anche non patrimoniale.

2. Il caso

Particolarmente controversa è la questione in cui un soggetto venga accusato – ex art. 483 c.p. – di aver attestato falsamente nella dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà presentata per la selezione di responsabile dell’area Tecnica di un Teatro, adducendo di aver svolto un ruolo di responsabilità tecnica di un teatro nonché – ex art. 489 c.p. – di aver fatto uso di un’attestazione di pubblico ufficiale ,dove si certificava falsamente che l’agente aveva svolto in precedenza le mansioni di responsabile tecnico .

Orbene, per quanto concerne il primo capo di imputazione, occorre fare delle ulteriori precisazioni.

In primis, bisogna soffermarsi sulla natura giuridica di alcune tipologie di teatri, in particolare di quelli che spesso presentano la qualifica di “stabile”.

Per affrontare tale questione, occorre necessariamente fare delle brevi considerazioni sull’istituto dell’Organismo di Diritto Pubblico (O.D.P).

Secondo l’art. 3 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono «Organismi di diritto pubblico» qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo è contenuto nell’allegato IV:

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

La selezione per il reclutamento del personale tramite bando di gara, nonché i fondi stanziati dalla Regione e dallo Stato italiano fanno emergere la natura, senza possibilità di smentita, del Teatro Stabile quale Organismo di diritto pubblico e, come tale, “Pubblico ufficiale”.

Infine, il Teatro Stabile può essere, secondo la Gazzetta Ufficiale[1]  un Ente Pubblico.

Ebbene, la prima distinzione da fare concerne proprio la suddetta dichiarazione e l’autocertificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio – disciplinata dal D.P.R. n. 445/2000 recante il testo unico sulla documentazione amministrativa – consta di un atto sostitutivo dell’atto notorio con il quale possono comprovarsi stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, resa e sottoscritta dallo stesso, al fine di instaurare un rapporto con le Pubbliche Amministrazioni nonché con i gestori di Servizi Pubblici.

L’autocertificazione, invece, viene redatta e firmata dal soggetto interessato, il quale ne assume la totale responsabilità, quando si desidera dichiarare determinati fatti, stati o qualità personali in sostituzione dei certificati richiesti dalle Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di Pubblici Servizi o anche da privati che lo consentono.

In conclusione, sia l’autocertificazione che la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono atti per cui è sufficiente dichiarare in prima persona e sotto la propria responsabilità dei fatti, atti o stati personali.

Tuttavia, differiscono per i fatti, gli stati o le qualità personali che possono essere autocertificate.

Nel caso dell’autocertificazione vera e propria, infatti, il soggetto può dichiarare fatti, stati o qualità personali contenuti in pubblici elenchi o registri.

Al contrario, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata per dichiarare fatti, stati o qualità personali non contenuti in pubblici elenchi o registri.

Lo stesso articolo 46, D.P.R. n. 445/2000 stabilisce che, salvo diverse disposizioni di legge, possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati.

Fatte queste dovute precisazioni, è possibile affermare che, sul piano oggettivo, per la sussistenza del reato previsto dall’art. 483 c.p. è necessario: 1) che il privato renda una falsa attestazione; 2) che tale attestazione sia resa ad un pubblico ufficiale; 3) che sia altresì resa in un atto pubblico; 4) che quest’ultimo sia destinato a provare la verità del fatto attestato.

Ora, pare che il requisito sub 3) non sia presente nel caso di dichiarazione falsa contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Invero, che la dichiarazione sostituiva di atto notorio sia un atto pubblico e che, pertanto, la falsa attestazione in essa contenuta possa ritenersi “in un atto pubblico“, non risulta mai apertamente affermato neppure dalla Corte di cassazione.

Come si è visto, però, l’art. 483 c.p. esige espressamente che l’attestazione (falsa) del privato sia fatta “in un atto pubblico“, sicché per stabilire quando tale elemento ricorre è necessario interrogarsi su come debba essere intesa l’espressione “atto pubblico” contenuta in detto articolo.

Come è noto, nella definizione delle fattispecie penali il legislatore può servirsi di elementi descrittivi o di elementi normativi.

Pertanto, delle due l’una: o la locuzione “atto pubblico” inserita nell’art. 483 c.p. è un elemento descrittivo della fattispecie ovvero è un elemento normativo della medesima.

Al riguardo, non pare possano esserci dubbi nell’affermare che la nozione di atto pubblico non è indicativa di una realtà dell’esperienza sensibile.

Conseguentemente, deve escludersi che essa possa essere ritenuta elemento descrittivo e deve convenirsi sul fatto che la medesima rappresenta un elemento normativo (giuridico) della fattispecie.

Se è così, la nozione di atto pubblico, agli effetti di cui all’art. 483 c.p., non può che essere individuata attraverso il riferimento alle norme che definiscono detta nozione e ne regolano la portata, ossia, precisamente, agli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

In proposito, peraltro, giova rilevare che non sembra riferibile all’art. 483 c.p. l’ampia produzione giurisprudenziale – formatasi principalmente con riferimento agli artt. 476 e 479 c.p. – secondo la quale, in tema di falsità in atti, il concetto di atto pubblico sarebbe più ampio di quello desumibile dagli artt. 2699 e 2700 cod. civ. e comprenderebbe qualsiasi documento formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Gli artt. 476 e 479, infatti, non contengono – se non nella rubrica, che, come è noto, è estranea al precetto – un riferimento al concetto di atto pubblico ma semplicemente all’atto formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni che, come è evidente, è nozione ben più ampia di quella delineata dagli artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Diversamente, l’art. 483 c.p. fa espresso riferimento al concetto di atto pubblico e, ai fini della punibilità dell’agente, esige espressamente che la falsa attestazione del privato sia resa, appunto, “in un atto pubblico“.

Orbene, è del tutto evidente che, in questa prospettiva, l’attestazione fatta dal privato in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o di certificazione) non può essere considerata un’attestazione fatta “in un atto pubblico” e non può integrare, pertanto, il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.

Del resto, anche a volere accedere alla più ampia nozione di atto pubblico elaborata dalla giurisprudenza con riferimento agli artt. 476 e 479 c.p., intendendo cioè per atto pubblico, come si è visto, ogni documento formato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, la falsa attestazione del privato contenuta in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (o di certificazione) non potrebbe comunque ritenersi contenuta “in un atto pubblico“.

Infatti, ancorché resa nell’ambito di un procedimento amministrativo, la dichiarazione sostitutiva di un atto notorio (o di una certificazione) è formata dal privato e non dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, il quale, semmai, rappresenta il mero destinatario della stessa.

Né il requisito dell’attestazione “in un atto pubblico” richiesto dall’art. 483 c.p., come osservato dalla più attenta giurisprudenza di merito[1], può ritenersi soddisfatto dall’equiparazione tra dichiarazione sostitutiva e dichiarazione resa a pubblico ufficiale operata dal comma 3 dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Infatti, dal tenore letterale dell’art. 483 c.p. risulta inequivocabilmente che, da un lato, l’essere l’attestazione fatta “al pubblico ufficiale” e, dall’altro, l’essere la medesima fatta “in un atto pubblico” costituiscono due distinti elementi che devono concorrere affinché la fattispecie possa ritenersi integrata.

D’altra parte, neppure può valere, al fine de quo, l’argomento – non di rado impiegato dalla giurisprudenza[2], della destinazione della dichiarazione ad essere “trasfusa” in un atto pubblico: una cosa, infatti, è che la dichiarazione sia resa in un atto pubblico; altra cosa, ben diversa, è che essa sia destinata ad essere immessa in un atto pubblico.

Dunque, le false attestazioni contenute in dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 non possono considerarsi, per sé stesse, false attestazioni contenute in un atto pubblico[3].

A conferma di tale assunto la Corte di Cassazione avrebbe affermato apertamente che la dichiarazione sostitutiva di atto notorio non sia un atto pubblico[4].

Conseguentemente, esse non possono integrare il reato di cui all’art. 483 c.p. e la punizione di esse con la pena prevista da tale articolo sarebbe evidentemente contraria al principio penalistico di stretta legalità e si risolverebbe, al limite, in una non consentita applicazione analogica della legge penale (artt. 25 comma 2 Cost., 7 C.E.D.U., 1 c.p. e 14 disposizioni sulla legge in generale).

3. Profili giurisprudenziali

Per completezza espositiva è doveroso, e quanto mai utile, osservare che da lungo tempo si è formato e consolidato un orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero[5].

Dalla citata giurisprudenza si ricava che la riflessione della Corte di Cassazione ha individuato la natura pubblica dell’atto di cui all’articolo 483 c.p., solo nei casi in cui una specifica norma attribuisca all’atto stesso la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, collegandone l’efficacia probatoria al dovere del dichiarante di affermare il vero.

In altri termini, premesso che la norma in commento ha una portata generale e non limitata alle dichiarazioni sostitutive, per quanto riguarda queste ultime il significato della disposizione non può che essere il seguente: le dichiarazioni mendaci rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 costituiscono reato (solo) quando e alle condizioni alle quali sono previste come reato da specifiche disposizioni del codice penale o delle leggi speciali e, in tali casi, sono punite con le pene stabilite da tali disposizioni.

In questo senso si è recentemente espressa anche la Corte di Cassazione ove in motivazione, si legge: «occorre prendere le mosse dal testo dell’art. 76 T. U. n. 445 del 2000, citato nel capo di imputazione, norma che prevede che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Al comma 3 dello stesso articolo è anche stabilito che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Discende dalla lettera della legge (…) che il rinvio, contenuto nel detto articolo del T. U. in materia di documentazione amministrativa, alle norme del codice penale non prevede una espressa delimitazione al solo trattamento sanzionatorio codicistico ma deve ritenersi formulato in maniera tale da richiedere all’interprete l’adattamento della fattispecie integrata dalla falsa dichiarazione in una delle ipotesi previste dalle norme del codice penale. Diversamente, il rinvio risulterebbe di difficilissima se non impossibile applicazione posto che le norme sulle falsità in atti sono numerose e non sarebbe chiaro ed oggettivo il criterio per la selezione del precetto contenente il trattamento sanzionatorio da applicare al caso concreto»[6].

Passando invece ad analizzare il secondo capo di imputazione, ex art. 489 c.p., se è vero che in tema di reati contro la fede pubblica la nozione di “uso di atto falso” comprende qualsiasi modo di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura dell’atto con la conseguenza che ad integrare il reato è sufficiente la semplice esibizione del documento falso quale che sia il significato che il soggetto intenda attribuire all’atto in esso contenuto, è pur vero che vi deve essere una prova della falsità dell’atto medesimo, ovverosia la presenza di indagini necessarie ad accertare la falsità del documento.

Inoltre, occorre precisare che qualora dagli atti manchi una eventuale pronuncia sulla querela di falso disciplinata dagli artt. 221 e ss. c.p.c., procedimento giurisdizionale atto a contestare la veridicità di un atto pubblico oppure di una scrittura privata riconosciuta, l’attestazione non potrebbe essere considerata falsa.

Si ricordi che la querela di falso costituisce uno strumento processuale civilistico che consente di contestare l’autenticità di un documento chiedendo che ne venga accertata la falsità.

Per giurisprudenza unanime, “la querela di falso, sia essa proposta in via principale ovvero incidentale, ha il fine di privare un atto pubblico (od una scrittura privata riconosciuta) della sua intrinseca idoneità a “far fede”, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltre all’efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell’autore della falsificazione. Ne consegue che la relativa sentenza, eliminando ogni incertezza sulla veridicità o meno del documento, riveste efficacia “erga omnes”, e non solo nei riguardi della controparte presente in giudizio[7].

Secondo l’art. 537 c.p.p., poi «La falsità di un atto o di un documento, (deve essere) accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo», fermo restando – come detto – che la questione relativa alla falsità di un atto o di un documento può essere risolta sia in via incidentale, sia in separata sede, attendendo l’esito di un procedimento civile già pendente.

 

 

 

 


[1] Trib. Camerino, 8 ottobre 2004, in Riv. pen. 2005, n. 326.
[2] v. Cass. Pen., Sez. I, 9 maggio 2006, n. 22888.
[3] Tribunale Palermo, Sent. 25.02.2014, n. 285.
[4] Cass. Pen. 24.2.1983, n 4135.
[5] Sez. U, Sentenza n. 28 del 15/12/1999 Ud. Rv. 215413. Tale principio è stato ripreso e confermato da una pluralità di pronunzie: N. 17363 del 2003 Rv. 224750, N. 5365 del 2008 Rv. 239110, N. 4970 del 2012 Rv. 251815, N. 23587 del 2013 Rv. 256259, N. 18279 del 2014 Rv.259883; Sez. 5, Sentenza n. 39215 del 04/06/2015 Ud. (dep. 28/09/2015) Rv. 264841.
[6] v. Cass. Pen., Sez. V, 26 novembre 2009, n. 2978
[7] Cass. civ. n. 12086/2007; Cass. civ. n. 8362/2000.

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Giovanni Vacirca

Il Dott. Giovanni Vacirca ha conseguito la Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Enna “Kore” il 17 luglio 2018 con il voto di 105/110, discutendo la tesi “Investigazioni difensive ed effettività del diritto di difesa”. Durante il periodo universitario ha frequentato diversi seminari tra i quali spiccano “La mediazione penale tra passato, presente e futuro” e “Crisi e politiche monetarie” e “Workshop informativo sulla disoccupazione giovanile e nuove politiche comunitarie”. Ha ottenuto la Certificazione delle Competenze linguistico-comunicative Livello B1 del Q.C.R.E. (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue). Ha iniziato la pratica forense presso due studi legali a Catania subito dopo il conseguimento della Laurea, orientata esclusivamente in diritto penale, conclusa con diligenza nel marzo 2020. Ha frequentato con assiduità ed impegno la Scuola Forense “Vincenzo Geraci” dell’Ordine degli Avvocati di Catania. Ha superato brillantemente l'esame di abilitazione alla professione forense nel dicembre 2021.

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