Rave Party: se manca attività imprenditoriale, la festa è legittima

Rave Party: se manca attività imprenditoriale, la festa è legittima

Corte di Cassazione, sez. I Penale, 21 luglio 2017, n. 36228

Presidente Cortese – Relatore Aprile

L’art. 17 cost. tutela il diritto di riunione che deve essere assicurato nei confronti della generalità dei cittadini, al fine di permettere a tutti, riunendosi, di poter svolgere attività lecite, anche per scopo di comune divertimento o passatempo.

Il Tribunale dichiarava l’imputato responsabile per aver organizzato, in concorso con altre persone, senza alcuna autorizzazione un rave party in luogo pubblico (art. 68 T.U.L.P.S.). Avverso tale pronuncia la difesa ricorreva in Cassazione, lamentando violazione di legge con riguardo al difetto dell’imprenditorialità della condotta ed alla mancata apertura al pubblico del terreno ove si era svolta la festa privata alla quale aveva partecipato il ricorrente.

Il Collegio ha osservato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 56 del 1970, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 68 T.U.L.P.S., precisando che le disposizioni contenute nel citato articolo e nell’art. 666 del cod. pen., – i quali dispongono che per trattenimenti di qualsiasi genere da tenere in luogo aperto al pubblico occorre la licenza del questore – violano l’art. 17 della Costituzione nella parte in cui si riferiscono a trattenimenti non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriale.

Mentre per questi ultimi può configurarsi un limite alla libertà di iniziativa economica giustificabile ai sensi dell’art. 41 Cost., gli altri trattenimenti, in quanto implicano esercizio della libertà di riunione, possono essere indetti senza necessità della licenza del questore.

Dispone, infatti, l’art. 17 della Costituzione che i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi e che per le (loro) riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Il diritto di riunione è tutelato nei confronti della generalità dei cittadini, che, riunendosi, possono dedicarsi a quelle attività lecite, anche se per scopo di comune divertimento o passatempo (Corte cost. sent. n. 142 del 1967) e quindi a quei trattenimenti cui si riferiscono le norme sopra citate.

Se, dunque, la riunione è indetta anche in luogo aperto al pubblico da persone che intendono riunirsi per attuare gli scopi anzidetti, fra i quali i trattenimenti di cui parlano le disposizioni ex artt. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 666 cod. pen., nessuna autorizzazione e nessun preavviso occorre.

Diversamente è a dirsi se la riunione, avente per oggetto un trattenimento di danza, di giuoco, di sport, ecc., è invece indetta in un pubblico locale da parte del titolare nell’esercizio della sua attività imprenditoriale.

In tal caso non è il diritto di riunione quello che egli intende esercitare, bensì il diritto di libera iniziativa economica che gli consente di organizzare la propria azienda e di svolgervi le attività lecite inerenti alla sua impresa. Si è, cioè, non più nella sfera dei diritti dell’art. 17 della Costituzione, ma di quelli tutelati dall’art. 41, che, peraltro, ammettono limiti e controlli nel pubblico interesse.

Per questi motivi, non essendo emerso e neppure contestato che il rave party fosse stato posto in essere con finalità di lucro o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale, la Corte ha concluso per l’insussistenza del fatto di reato.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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