Reati a “tempi plurimi” e tempus commissi delicti: si applica il criterio della condotta

Reati a “tempi plurimi” e tempus commissi delicti: si applica il criterio della condotta

Cass. pen., Sez. Un., 24 settembre 2018, n. 40986 – Pres. Carcano, Rel. Caputo

 

La Quarta sezione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere in relazione ad un ricorso in materia di successione delle leggi penali nel tempo, rilevato il contrasto giurisprudenziale, (ord. 5 aprile 2018, n. 21286) rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione: «se, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, debba trovare applicazione il trattamento sanzionatorio vigente al momento della condotta, ovvero quello vigente al momento dell’evento».

La vicenda, da cui trae origine il ricorso e la conseguente ordinanza di rimessione, riguarda il caso di un automobilista che, nel gennaio 2016, travolgeva un passante in prossimità di un attraversamento pedonale, cagionandogli lesioni; nell’agosto 2016, a seguito di complicanze derivanti dall’incidente, decedeva. Medio tempore, entrava in vigore la Legge 23 marzo 2016, n. 41 (“Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 24 marzo 2016, n. 70) che introduceva, nel nostro ordinamento, il reato di cui all’art. 589-bis c.p., di cui veniva riconosciuto colpevole l’imputato, a seguito di applicazione della pena richiesta dalle parti ex art. 444 c.p.p..

L’imputato, per il tramite del proprio difensore, promuoveva ricorso per Cassazione, evidenziando che, siccome il reato de quo fosse entrato in vigore in epoca successiva alla condotta, avrebbe dovuto applicarsi il trattamento sanzionatorio più mite previsto dall’art. 589 comma 2 c.p., sebbene aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La Quarta sezione, dunque, investiva della cognizione del ricorso le Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità sulla questione del trattamento sanzionatorio da applicare nel caso in cui la condotta si realizzi sotto la vigenza di una legge penale più favorevole e l’evento sotto la vigenza di una legge penale più sfavorevole.

In particolare, osserva la Corte nell’ordinanza, sul tema due sono gli orientamenti contrapposti. Secondo un primo orientamento, considerato maggioritario, in tali ipotesi, dovrebbe applicarsi la legge vigente al momento della verificazione dell’evento, ancorché meno favorevole rispetto a quella vigente al momento della condotta. Si tratta, infatti, di un reato di evento, la cui consumazione, si realizza nel momento in cui si verifica l’evento (c.d. criterio dell’evento). A sostegno di ciò, la Corte richiama una recente sentenza (Cass,, sez. IV, n. 879/2015, c.d. sentenza Sandrucci) relativa ad un caso di alcuni lavoratori esposti ad amianto, negli anni ’70 e ’80 del secolo scorso, due dei quali deceduti nel 2007 e 2009 a causa di mesotelioma pleurico (patologia a lunga latenza). Nel caso in esame, la Cassazione aveva giudicato immuni da censure le pronunce di merito che avevano ritenuto applicabili le pene previste per il reato di omicidio colposo, aggravato dalla normativa antinfortunistica, introdotta in un momento successivo alla condotta (L. 21 febbraio 2006, n. 102 e D.Lgs. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008 n. 125). Sulla stessa scia si ponevano altri precedenti, relativi uno alla trasformazione da contravvenzione a delitto del reato previsto dall’art. 9 della legge n. 1423 del 1956 (Cass., sez. I, n. 20334/2006); altri all’introduzione del reato di atti persecutori. In realtà, osserva la Corte nell’ordinanza, “i casi richiamati dalla sentenza Sandrucci (riferibili a reati abituali, o comunque caratterizzati da condotte protratte nel tempo) si riferiscono, nella quasi totalità, ad azioni poste in essere – almeno in minima parte – “a cavallo” fra le due diverse discipline del trattamento sanzionatorio. Solo il riferimento a Sez. 5^, 19/05/2011, L. riguarda un’ipotesi di atti persecutori consumatasi nella vigenza della norma incriminatrice, in cui la condotta materiale di minaccia e/o di molestia era stata posta in essere per intero prima dell’entrata in vigore della nuova norma incriminatrice”. Milita a favore della teoria dell’evento, anche la pronuncia (Cass., sez. V, n. 19008/2014, c.d. sentenza Calamita) relativa ad un caso di concorso di persone nei reati di importazione e detenzione di armi da guerra, da parte di un soggetto che aveva intrapreso trattative con un venditore prima dell’introduzione dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203. La condotta in tal caso si era realizzata dopo il suo arresto e, conseguentemente, dopo l’entrata in vigore dell’aggravante, a seguito dell’apporto di altri concorrenti.

Altro orientamento contrario, che la Corte sembra condividere, considera, invece, che, al fine di individuare il tempus commissi delicti, nei reati ad evento “differito”, bisogna considerare la legge applicabile al momento della verificazione della condotta (c.d. criterio della condotta). A tal proposito, la Corte richiama un precedente orientamento di legittimità (Cass., Sez. IV, n. 8448/1972, c.d. sentenza Bartesaghi) nonché l’opinione univoca della dottrina, secondo cui, applicando il criterio dell’evento, il soggetto agente non sarebbe in grado di adeguare la sua condotta alle prescrizioni della legge che solo successivamente introduce un trattamento sanzionatorio più grave. La legge, dunque, verrebbe applicata retroattivamente a fatti commessi in un tempo in cui non era conoscibile.

Le Sezioni Unite ripercorrono le pronunce richiamate dall’ordinanza di rimessione ed aderendo al secondo orientamento, giungono all’affermazione del seguente principio di diritto: «in tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta».

In via preliminare, affrontano la questione, sollevata dal Procuratore Generale, di sollevare la legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 c.p., in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui fa riferimento al reato e non già al fatto, anche in relazione ai reati ad evento “differito” quando dopo la realizzazione della condotta sopravvenga una disciplina meno favorevole. Non essendo consentita in via interpretativa la scissione degli elementi costitutivi del reato (condotta, nesso causale, evento), l’interprete si vedrebbe costretto ad applicare la legge in vigore al momento dell’evento, anche laddove più sfavorevole, in contrasto con il principio di irretroattività sancito dall’art. 25 comma 2 Cost.

La Corte osserva che è ben possibile interpretare l’art. 2 in modo conforme all’art. 25 comma 2, ricorrendo alla sola interpretazione letterale. Quest’ultima, infatti, è l’attività interpretativa prioritaria nell’analisi della norma. Essa non esonera l’interprete dalla ricerca di tutti i possibili significati linguistici e, al contempo, ne segna il limite esterno che, soprattutto nella materia penale, è invalicabile, stante la riserva di legge.

Orbene, nella disposizione codicistica, il legislatore utilizza il termine “fatto” per riferirsi a fattispecie non penalmente sanzionate (comma1) o non più sanzionate (comma 2); il termine “reato” è, invece, utilizzato correttamente per indicare una fattispecie penalmente sanzionata ed assoggettata al regime della successione delle leggi penali nel tempo. Rileva, ancora, considerare, secondo quanto sostenuto anche in dottrina, che l’individuazione del tempus commissi delicti va riferita ai singoli istituti e ricostruita sulla base della ratio e dei principi che li governano. Non è, cioè, possibile individuare il dato cronologico in modo generalizzante, né nel codice si rinvengono ricostruzioni “onnicomprensive” dello stesso.

La Corte conclude, quindi, che «il riferimento letterale alla commissione del “reato” non è di ostacolo all’individuazione della condotta dell’agente quale punto di riferimento cronologico della successione di leggi: la mancanza, nel codice penale, di una nozione onnicomprensiva del tempus commissi delicti e la valenza dei richiami al “fatto” e al “reato” nell’art. 2 cod. pen. convergono nell’individuazione di un’area semantica dell’espressione “reato commesso” nella quale è riconducibile, in via interpretativa, il criterio della condotta, senza fuoriuscire dall’ambito dei significati autorizzati dal testo legislativo, ossia dal quarto comma dello stesso art. 2».

Ciò premesso, l’attenzione della Corte si sposta, poi, alle argomentazioni a sostegno della teoria della condotta, ai fini della determinazione del tempus commissi delicti nei reati ad evento “differito”. In particolare, le conclusioni cui perviene la Corte, sono ancorate alla garanzia del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, nonché alla funzione della pena.

Con riferimento alla prima argomentazione, la Corte osserva che il principio di irretroattività rappresenta un «valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali» (Corte cost., sent. n. 394/2006; sent. n. 236/2011). In questo senso, esso si differenzia dal principio di retroattività della norma più favorevole, che rinviene il suo fondamento non già nell’art. 25 Cost., bensì nell’art. 3 Cost., nonché art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, ed è suscettibile di limitazioni e deroghe che, tuttavia, possono giustificarsi solo in relazione alla necessità di tutelare interessi di pari rilievo.

Il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, al contrario, costituisce un’“istanza” volta alla valutazione preventiva, da parte dell’individuo, delle conseguenze sfavorevoli della propria condotta, funzionalmente orientata alla libera autodeterminazione dell’individuo.

Si comprende, quindi, scrive la Corte, come sia la condotta il momento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e l’autodeterminazione dell’individuo, ed è a questo momento che deve essere ricondotta l’operatività dell’art. 25 Cost. «Spostare in avanti” detta operatività, correlandola all’evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest’ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona “calcolare” le conseguenze penali del proprio agire; con l’inevitabile svuotamento dell’effettività della garanzia di autodeterminazione della persona e della ratio di tutela del principio costituzionale di irretroattività».

Gli stessi lavori preparatori dell’Assemblea Costituente forniscono una conferma in tal senso. La disposizione dell’art. 25 Cost., infatti, è il frutto di un emendamento proposto, tra gli altri, dall’onorevole Giovanni Leone che chiarì il significato da attribuire al principio di irretroattività, ossia che la norma di legge “deve preesistere non solo all’evento ma anche all’azione”, poiché è in quel momento che «si realizza il contrasto tra la volontà imputabile del delinquente e la volontà della legge».

La Corte fa espresso richiamo, poi, ad una sua precedente decisione (Cass., SS. UU., sent. n. 2977/92, c.d. Sentenza Piccillo), resa sulle questioni scaturite dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2, c.p.p. nella parte in cui ammetteva al giudizio abbreviato l’imputato cui fosse addebitato un reato punibile con l’ergastolo (Corte cost., sent. n. 176/.1991).

Ebbene, in quell’occasione la Corte stabilì che, se la legge collega ad una precisa condotta un trattamento penale più favorevole, la declaratoria di incostituzionalità di quella norma non può comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta. Una pronuncia di incostituzionalità non poteva determinare, pertanto, effetti sfavorevoli agli imputati di reati punibili con l’ergastolo che avevano richiesto il giudizio abbreviato prima della pronuncia della Corte Costituzionale. Sebbene in quella occasione non si affrontasse la stessa questione, è evidente, tuttavia, la “rigidità rinforzata” attribuita al principio di irretroattività rispetto alla stessa declaratoria di illegittimità costituzionale. La stessa giurisprudenza di legittimità, ricorda la Suprema Corte, (Cass., Sez. III, n. 28233/2016; Cass., Sez. III, n. 4185/2016; Cass., Sez. IV, n. 44808/2014) ha valorizzato, inoltre, il medesimo orientamento in tema di successione di leggi penali.

Si è stabilito, infatti, che la norma incriminatrice più severa, ripristinata a seguito di declaratoria di incostituzionalità della norma successiva più favorevole, non può essere applicata ai fatti commessi sotto la vigenza di quest’ultima, rispetto ai quali non ha svolto alcuna funzione di orientamento e limite per il comportamento del reo. Con riguardo, poi, alla funzione special-preventiva della pena, la Corte cita ancora l’Onorevole Leone, che, nel suo intervento, evidenziò come il contrasto con la norma penale incriminatrice da parte dell’agente, si realizza nel momento in cui agisce ovvero omette di compiere l’azione doverosa. In tal senso, il tempo del commesso reato, va individuato nel momento in cui si realizza la condotta.

Alla medesima conclusione si giunge qualora si analizzi la funzione rieducativa della pena. Recentemente, il giudice delle leggi ha rimarcato la sua centralità nel nostro sistema costituzionale, mettendo in luce il «principio della non sacrificabilità» di tale funzione «sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena» (Corte cost., sent. n. 149/ 2018).

Partendo dall’analisi dell’art. 27 comma 1 e 3 Cost., in relazione ai principi generali costituzionali e, in particolare l’art. 25 Cost., con riguardo al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, la Corte Costituzionale ha sottolineato che i consociati devono essere in grado di conoscere in anticipo quali conseguenze potranno scaturire dalla propria azione o omissione, al fine di sentirsi liberi di adeguarsi o meno alla legge penale. Detta aspettativa sarebbe frustrata qualora il legislatore decidesse di punire fatti che, all’epoca della loro commissione, non costituivano reato o erano puniti meno severamente (Corte cost., sent. n. 364/1988).

E’ evidente che, anche in tal senso, assume rilievo la prospettiva della commissione della condotta e la necessità di individuare in quel momento il tempo del commesso reato. Ciò posto, la Cassazione fornisce poi indicazioni in merito all’individuazione del tempus commissi delicti, ai fini della successione di leggi penali, in relazione a peculiari figure di reato, caratterizzate non già dalla “distanza” tra condotta tipica ed evento, bensì dal protrarsi nel tempo della stessa condotta tipica.

Con riferimento al reato permanente, la Corte ricorda che la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., sez. III, n. 43597/2015) ha chiarito che deve aversi riguardo alla “cessazione della permanenza”. Il protrarsi della condotta sotto la vigenza, sopravvenuta, della norma più sfavorevole, assicura, infatti, la calcolabilità delle conseguenze derivanti dall’azione o omissione posta in essere dal reo, sempre che, sotto la vigenza della norma più sfavorevole, abbia integrato tutti gli elementi del reato.

Quanto al reato abituale, in linea generale, bisogna avere riguardo “all’ultima condotta tipica”. Si osserva, tuttavia, che con riferimento al reato di atti persecutori, non trattandosi di ius superveniens che introduce un trattamento sanzionatorio più severo, bensì di una nuova norma incriminatrice, affinché possa dirsi integrata la fattispecie astratta è necessario che tutti gli elementi di cui all’art. 612-bis c.p., siano stati posti in essere dopo l’introduzione della nuova fattispecie incriminatrice (Cass., sez. V, n. 54308/2017), mentre atti posti in essere prima della sua introduzione non possono rientrare nella condotta prevista e punita dalla norma stessa.


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