Reati contro la pubblica amministrazione: un percorso incompiuto

Reati contro la pubblica amministrazione: un percorso incompiuto

Procede l’esame, alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, del disegno di legge (Atto Senato n. 2291, d’iniziativa dei senatori PALMA, CALIENDO e CARDIELLO) recante Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all’attività giudiziaria.

Come illustrato nella Relazione, la portata internazionale della tematica risulta provata dal fatto che gli Stati aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) hanno coordinatamente modificato la propria legislazione, al fine di rendere penalmente perseguibile la corruzione di pubblici ufficiali stranieri in tutti i Paesi firmatari della convenzione. Si ricordi ancora la istituzione, in seno al Consiglio d’Europa, del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Sono state proprio le raccomandazioni rivolte da quest’organismo all’Italia (che ne fa parte dal 2007) a sollecitare la creazione di un Piano Nazionale Anticorruzione, affinché fossero adottate efficaci politiche di prevenzione della corruzione.

Gli stessi relatori ricordano che, per quanto più da vicino ci riguarda, passi in avanti sono stati compiuti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, e dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, recante Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio. Ritenendo incompiuto il percorso intrapreso, il disegno di legge esaminato “introduce aggravanti di pena per i casi in cui la commissione dei suddetti reati avvenga da parte di coloro che svolgano la professione forense ovvero esercitano l’attività giurisdizionale”. Questo ulteriore aggravamento sarebbe, infatti, giustificato “dalle diverse posizioni giuridiche ricoperte, laddove in tali casi, risulta maggiore l’aspettativa di affidabilità e di liceità delle condotte”. Analizzando:

Il disegno di legge si presenta breve e semplice, formato da soli 4 articoli.  L’art. 1 modifica l’art. 317 c.p., aumentando la pena prevista dal primo comma (reclusione da sei fino a dodici anni) fino alla metà se il reato di concussione viene commesso in relazione all’esercizio di funzioni giurisdizionali. Analogo inasprimento è previsto se il reato di corruzione in atti giudiziari è commesso da un avvocato in relazione all’esercizio di attività forense (art. 2 ddl).

L’articolo 3 del disegno di legge aggiunge un terzo comma all’art. 346 del codice penale stabilendo l’aumento delle pene previste dal primo comma (reclusione da uno a cinque anni e multa da euro 309 a euro 2.065) e dal secondo comma (reclusione da due a sei anni e multa da euro 516 a euro 3.098) fino alla metà se il reato di millantato credito è commesso (ancora una volta) in relazione all’esercizio di attività giurisdizionale. L’articolo 4, invece, si limita a specificare l’aumento già previsto dall’art. 346-bis, quarto comma, se il traffico di influenze illecite viene commesso in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.

L’esame, incominciato dalla Commissione Giustizia al Senato nella seduta pomeridiana n. 333 del 29 settembre 2016, si aggiorna il 19 gennaio 2017 (seduta antimeridiana n. 362), con qualche piccola considerazione. In particolare, viene precisato che l’art. 2 dovrà contemplare ulteriori aggravanti, ovvero quello del trattamento sanzionatorio previsto per alcune figure di corruttori (art. 321 c.p.) e quello in tema di reato di induzione indebita di cui all’art. 319-quater del codice penale. Come, infatti, rimarcato dal Presidente della Commissione, che accoglie, a tal proposito, la richiesta di rinvio dell’esame, è necessario garantire l’allineamento delle pene previste sia per i soggetti corrotti che per quelli corruttori, affinché siano evitate questioni di legittimità costituzionale.

Dall’esame dell’intera vicenda è, quindi, possibile concludere che se, da un lato, l’attenzione crescente rivolta alla prevenzione della corruzione può apparire un dato confortante, dall’altro, dovrebbe far suonare qualche campanello d’allarme, soprattutto quando ad essere regolati sono gli ambienti e le attività stesse che riguardano il funzionamento e l’amministrazione della giustizia.


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