Reati e illeciti commessi da minori: ne rispondono penalmente i genitori?

Reati e illeciti commessi da minori: ne rispondono penalmente i genitori?

La sentenza 364/1988 della Corte Costituzionale rileva in ambito penale perché non solo ha stabilito che per aversi la sussistenza di un reato non basta l’esistenza di un elemento oggettivo occorrendo anche l’esistenza di un elemento soggettivo, ma anche perché la stessa, dando una interpretazione più ampia dell’art. 27, co. 1, della Costituzione che sancisce la personalità della responsabilità penale, ha espunto dall’ordinamento tutte le forme di responsabilità oggettiva.

Per molto tempo, infatti, si è stati soliti definire la responsabilità oggettiva come quella responsabilità esistente in capo al soggetto agente per la semplice sussistenza di un nesso di causalità tra azione e evento realizzatosi mancando quindi per la imputabilità l’elemento soggettivo; visto che però non esistono più queste forme di responsabilità ci si domanda cosa accade qualora un minore dovesse commettere un reato o un illecito.

Saranno o meno responsabili i genitori dello stesso per la commissione del fatto?

Se si accoglie l’interpretazione che la Corte Costituzionale ha dato dell’art. 27 co. 1 della Costituzione, è chiaro che sicuramente, essendo la responsabilità penale personale, non si potrebbe pensare che i genitori di un minore che commetta un reato siano chiamati a risponderne penalmente; tuttavia, è opportuno precisare che gli stessi assumono nei confronti dei figli una posizione di garanzia nonché il ruolo di educatori per cui  è opportuno distinguere due diverse ipotesi in relazione alle quali  essi potranno o meno essere considerati responsabili per il reato o l’illecito commesso dal figlio minore:

– se il minore che commette un reato ha meno di quattordici anni non potrà essere considerato penalmente responsabile data la mancanza di colpevolezza, presupposto indispensabile al fine della imputabilità, per cui il reato resta impunito; ma i genitori del minore devono risarcire il danno subito dalla vittima;

– se il minore che commette un reato ha compiuto quattordici anni allora può essere considerato come penalmente responsabile del reato commesso e subire le sanzioni per esso previste dalla legge.

I genitori quindi, sono responsabili solo civilmente per i danni procurati dai figli minorenni, sia per quelli scaturenti da reati che per quelli derivanti dalla commissione da parte del minore di semplici illeciti civili sicché saranno tenuti solo ed esclusivamente a pagare i danni subiti dalla vittima; tuttavia occorre precisare che il genitore può essere esonerato dalla responsabilità solo se dimostra di <<non aver potuto impedire il fatto>>; si tratta però di una prova difficile da fornire atteso che la giurisprudenza ritiene che la commissione di un reato o di un illecito da parte di un minore possa essere considerata come un inadempimento dell’obbligo formativo da parte del padre e della madre (culpa in educando). Ciò è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 13752/2022  con cui la Corte ha, infatti, rigettato il ricorso proposto dai genitori di un minore che erano stati condannati dalla Corte di Appello a risarcire i danni alla vittima per il reato di violenza sessuale commesso nei suoi confronti dal figlio minorenne. I giudici di legittimità hanno ritenuto che gli stessi dovessero risarcire il danno ex art. 2048 c.c. per non aver raggiunto in giudizio la prova liberatoria di aver impartito al figlio una buona educazione.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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