Reati in materia previdenziale… impara a leggere la tua busta paga!

Reati in materia previdenziale… impara a leggere la tua busta paga!

Il Sistema previdenziale muove dall`esigenza di assicurare ai cittadini la libertà del bisogno quale condizione essenziale per l`effettivo godimento dei diritti civili e politici e realizza una tutela per i lavoratori, che si vengono a trovare in condizioni di bisogno per eventi che ne riducono la capacità lavorativa e/o di produzione di reddito.

Il fondamento costituzionale della previdenza sociale è racchiuso nell`art. 38, 2 comma, della Costituzione, il quale stabilisce che: “i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.”

Il secondo comma dell`art. 38 Cost. si occupa della PREVIDENZA SOCIALE che, a differenza dell`assistenza concerne i soli lavoratori. Essa si sostanza in prestazioni economiche e sanitarie per tutelare, oltre che dai rischi lavorativi, infortunio ed invalidità ecc., anche da eventi naturali quali la vecchiaia. Si tratta di una previdenza sociale obbligatoria, che grava in parte sullo stato ed in parte sui datori di lavoro.

La previdenza sociale è, quindi incentrata su una duplice fonte di finanziamento: la contribuzione previdenziale a carico delle categorie interessate e l`apporto dello stato. Il momento contributivo assume nel sistema previdenziale un ruolo essenzialmente strumentale, “perché’ funge da mezzo per la “provvista” delle risorse finanziarie del sistema stesso. I contributi previdenziali assolvono ad una duplice funzione: da un lato rappresentano il principale mezzo di finanziamento del sistema previdenziale: dall`altro confluiscono nella posizione assicurativa del singolo lavoratore ed assumono rilevanza ai fini dell`accesso e della misure della prestazione.

L`obbligazione contributiva sorge all`atto del verificarsi delle condizioni previste dalla legge, vale a dire la nascita di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, l`iscrizione ad un albo professionale, con l`eventuale previsione del conseguimento di un reddito minino. Ne deriva che essa è inderogabile, personale, solidale, indivisibile e garantita da privilegio.

Le ragioni che hanno spinto il legislatore ad attuare un ampio intervento di depenalizzazione in materia di illeciti previdenziali prima con l`articolo 35 della legge del 24 novembre 1981 n. 689, poi con il decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 8 (attuativo della legge del 28 aprile 2014 n. 67 n. 689)  possono essere individuate nella necessità di porre un argine più efficace all`imponente fenomeno delle omissioni contributive, attraverso un recupero di effettività della sanzione, che lo strumento penale non era in grado di assicurare.

Oggi al fine di rispondere alla domanda: “Quando siamo in presenza di un reato in materia previdenziale?” dobbiamo prima di tutto far riferimento al valore dell`omissione compiuta dal datore di lavoro e cioè per le ipotesi di omessi versamenti di importo superiore a € 10.000 annui è  prevista la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a € 1.032, per le ipotesi di omessi versamenti di importo inferiore alla predetta soglia di euro 10.000 annui, nei confronti del datore di applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a 50.000. Il datore non è punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica dell`avvenuto accertamento della violazione.

In risposta alla questione afferente la corretta determinazione dell`importo complessivo superiore a 10.000  euro annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione, che con l`informativa provvisoria n. 1 N.R.G. 27599/2017 DEL 18 GENNAIO 2018, ha specificato che nell`individuazione dell`importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità in scadenza dei versamenti contributivi ( periodo 16 gennaio/16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dell`anno precedente) Rif. Sentenza Sez. unite Cass. N. 10424 del 7 marzo 2018.

Il legislatore però non si limita a depenalizzare, perché’ sa bene che questo intervento comporta effetti positivi solamente se accompagnato da una rivalutazione del disvalore di quelle condotte che arrecano un`offesa significativa ad interessi meritevoli di tutela.

Il datore che non versa l’indennità di malattia, assegni familiari o cassa integrazione al lavoratore e che contemporaneamente porta tali somme in compensazione con i dovuti contributi, commette il reato di indebita percezione a danno dello Stato, ai sensi dell`art. 316 c.p.

In particolare, il datore che, pur non avendo mai versato al lavoratore l’indennità per malattia, assegni familiari e/o cassa integrazione guadagni, abbia tuttavia portato le relative somme a conguaglio negli appositi modelli DM10, con quanto da lui dovuto all’istituto previdenziale per contributi previdenziali e assistenziali, commette il reato di indebita percezioni di erogazioni a danno dello stato. Rif. Sentenza cass. n.. 35220 del 9 maggio 2013 – cass. Sez. unite n. 16568 del 19 aprile 2007 – cass. Sez. unite, n. 7537 del 16 dicembre 2010 – cass. Sentenza n. 2002 del 17 ottobre 2014.

Alla stregua di quando detto, ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui all`art. 316 ter c.p. è l`utilizzo o la presentazione di documenti falsi o attestanti cose non vere da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni (cui non si ha diritto) da parte dello stato e di enti pubblici, indipendentemente dall`esistenza di artifici o raggiri, dall`esistenza di un danno patrimoniale patito dalla persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto di truffa.

Cosa devi assolutamente fare? E’ bene leggere la tua busta paga, le singole voci che sono inserite devono esattamente corrispondere alla cifra realmente versata nel mese corrente. Poi collegati sul sito INPS, registrati e accedi nella tua area personale. Scarica l`estratto conto e controlla subito se i versamenti sono in regola e ricorda che i contributi che risalgono  a più di cinque anni prima, cadono in prescrizione!!!


Salvis Juribus – Rivista di informazione giuridica
Direttore responsabile Avv. Giacomo Romano
Listed in ROAD, con patrocinio UNESCO
Copyrights © 2015 - ISSN 2464-9775
Ufficio Redazione: redazione@salvisjuribus.it
Ufficio Risorse Umane: recruitment@salvisjuribus.it
Ufficio Commerciale: info@salvisjuribus.it
***
Metti una stella e seguici anche su Google News
The following two tabs change content below.

Maria Luigia Rosati

Latest posts by Maria Luigia Rosati (see all)

Articoli inerenti