Reati tributari: impignorabile l’unico immobile di proprietà del debitore, ma non la “prima casa”

Reati tributari: impignorabile l’unico immobile di proprietà del debitore, ma non la “prima casa”

Cass. pen., sez. III, 16/06/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 04/08/2021), n. 30342

Recentemente la Corte di Cassazione è intervenuta circa la espropriazione immobiliare dell’unico immobile appartenere al debitore ed in cui lo stesso risiede.

Il caso. La Corte è stata chiamata a decidere circa una presunta violazione dell’art. 76, d.P.R. n. 602 del 1973, che – secondo la prospettazione propugnata dal ricorrente – impedirebbe la confisca (e prima il sequestro) della c.d. prima casa del debitore; tale eccezione è stata ritenuta dal collegio infondata.

Lo stesso, nella specie, ha ritenuto condivisibile – pur in presenza di una isolata pronuncia di segno contrario – l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui in tema di reati tributari, il limite alla espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), “opera solo nei confronti dell’Erario, per debiti tributari, e non di altre categorie di creditori, riguarda l’unico immobile di proprietà, e non la “prima casa” del debitore, e non costituisce un limite all’adozione né della confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato” (Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019, Piscopo, Rv. 278275 – 01, successivamente ribadito da Sez. 3, n. 5608 del 20/10/2020, Telesca non mass.).

Evidenzia la Corte che dalla formulazione letterale della norma emerge che il limite posto dal legislatore all’espropriazione immobiliare non riguarda la cd. “prima casa”, ma bensì “l’unico immobile di proprietà del debitore“.

Quest’ultimo è un concetto diverso da quello di “prima casa”, perché ha a che vedere con la consistenza complessiva del patrimonio del debitore e non semplicemente con la qualificazione del singolo immobile oggetto di pignoramento. 

Ne consegue che, per invocare l’applicazione della disposizione in tema di espropriazione immobiliare, il debitore non può limitarsi a prospettare che l’immobile pignorato è la sua “prima casa”, perché una tale prospettazione non esclude di per sé che lo stesso debitore sia proprietario di altri immobili. 

Ciò sottolineato, il collegio, riprendendo la menzionata giurisprudenza, osserva che “la disposizione in questione non fissa un principio generale di impignorabilità, perché si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco per debiti tributari e non a quelle promosse da altre categorie di creditori per debiti di altro tipo. Né, a ben vedere, la disposizione in questione può trovare applicazione in relazione alla confisca penale, sia essa diretta o per equivalente, perché l’oggetto della confisca è il profitto del reato e non il debito verso il fisco“.

Tale principio è stato ripreso da una pronuncia successiva – n. 5608/2021 – la quale ha ribadito che la disposizione di cui all’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98) trova applicazione esclusivamente nel processo tributario e pertanto impedisce il sequestro preventivo dell’abitazione dell’indagato solo in tale ristretto ambito (cfr. Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, M., Rv. 274145).

Il principio dell’inapplicabilità del limite dell’espropriazione nel procedimento penale per reati tributari, trova fondamento anche in ragione del fatto che, a norma dell’art. 2740 cod. civ., il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri, e che le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge.

Conclude la Cassazione statuendo che il limite dell’impignorabilità contenuto nella lettera a) dell’art. 76 del DPR n. 602/1973:

  • si riferisce solo alle espropriazioni avviate dal fisco e non a quelle promosse da altri soggetti;

  • non riguarda la prima casa del debitore, ma l’unico bene immobile di proprietà in cui il debitore risiede;

  • non riguarda la confisca penale diretta o per equivalente né il sequestro preventivo finalizzato alla stessa.

Conclusione. In sintesi, alla luce della citata giurisprudenza, possiamo affermare che il limite alla pignorabilità fissato dal comma 1, lettera a), dell’art. 76 del d.P.R. n. 602 del 1973 – nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lettera g), del dl. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge n. 98 del 2013, si riferisce solo alle espropriazioni da parte del fisco e non a quelle promosse da altre categorie di creditori; non riguarda la “prima casa”, ma “l’unico immobile di proprietà del debitore”.


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