Reato di abuso d’ufficio secondo il decreto Semplificazione

Reato di abuso d’ufficio secondo il decreto Semplificazione

Il reato di abuso d’ufficio rientra nella più ampia categoria dei reati contro la pubblica amministrazione. L’art. 323 c.p. lo qualifica come reato proprio, perché può essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio che agisce nello svolgimento dell’esercizio delle proprie funzioni. Affinché sussista il reato si rende necessaria non solo una condotta abusiva ma anche una condotta abusiva caratterizzata dalla presenza di cause di illegittimità quali: violazione di leggi o regolamenti; violazione dell’obbligo di astensione.

Con riferimento all’elemento soggettivo del reato, a seguito della novella introdotta dalla l. n. 234/1997, occorre che l’abuso sia commesso dall’agente allo scopo di perseguire un ingiusto vantaggio o un danno “intenzionalmente”. L’attuale formulazione della fattispecie delittuosa riconosce un reato di evento a dolo generico che assume la forma necessaria del “dolo intenzionale”. Non è sufficiente, in sostanza, che “il soggetto attivo agisca con dolo diretto, cioè che si rappresenti l’evento come verificabile con elevato grado di probabilità, né che agisca con dolo eventuale, nel senso che accetti il rischio del suo verificarsi, ma è necessario che l’evento di danno o quello di vantaggio sia voluto e realizzato come obiettivo immediato e diretto della condotta, e non risulti semplicemente realizzato come risultato accessorio di questa” (Cass. n. 4979/2010).

Il reato, oggi, a seguito della L. anticorruzione n. 190/2012, che ha introdotto un aggravamento della pena, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Al secondo comma dell’art 323 c.p. è previsto, però, che la pena può essere aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Oggi, il reato in esame è al centro di una riforma introdotta dal Decreto Semplificazioni con il quale nella prima decade di luglio 2020 si annunciava la necessità che vi fosse “un intervento organico volto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della pubblica amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività di impresa. Il decreto interviene, in particolare, in quattro ambiti principali: semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, semplificazioni procedimentali e responsabilità, misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale, semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy[1].

La riforma interessa il reato d’abuso d’ufficio sotto tre profili:

– l’elemento materiale che perfeziona il delitto di cui all’ art 323 c.p., il quale deve essere realizzato nello svolgimento delle funzioni del servizio, e consiste ora nella violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità; questo si traduce in una riduzione dell’area applicativa dell’incriminazione escludendo che la violazione di principi generali non definiti in concreto possa integrare l’abuso d’ufficio.

– il richiamo esclusivo alla legge o atti aventi forza di legge che, a differenza della precedente formulazione introdotta nel 1997, espunge del tutto i regolamenti. Tuttavia, la rilevanza penale dell’abuso d’ufficio riferita ai soli atti aventi natura di legge o forza di legge rischia di produrre l’effetto di una impunità e di una inefficacia preventiva dell’incriminazione, specie in assenza di una concreta efficacia di strumenti alternativi quali, per esempio, i procedimenti disciplinari.[2]

– la rilevanza penale nei casi che non implicano margini di discrezionalità da parte del pubblico ufficiale. In tal senso si tende ad escludere che la violazione di una specifica ed espressa regola di condotta, caratterizzata da margini di discrezionalità, possa integrare un abuso d’ufficio penalmente rilevante.

 

 


[1] Comunicato stampa del 7 luglio 2020 disponibile su http://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-54/14869
[2] G. L. Gatta, Riforma dell’abuso d’ufficio (d.l. n. 76/2020) in Sistema Penale.

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Susanna Viggiani

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