Reato di sfregio: novità in arrivo
Il nuovo reato di sfregio, o di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al volto, costituisce una recente proposta di legge per introdurre una nuova forma di tutela le vittime di violenza.
Il primo passo per l’approvazione del nuovo reato di sfregio è stato compiuto: il suo inserimento all’interno del Codice Rosso.
Prima di procedere con l’analisi della nuova fattispecie delittuosa è opportuno fare un breve accenno al Codice Rosso.
Cos’è il Codice Rosso?
Il Codice Rosso è un disegno di legge proposto dai Ministri della Giustizia Alfonso Bonafede e della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno che punta a rafforzare la tutela nei confronti delle vittime di violenza domestica e di genere.
Il provvedimento ha come obiettivo quello di garantire una maggiore tutela alle vittime di maltrattamento, violenza sessuale, atti persecutori e lesioni, commessi in contesti familiari o nell’ambito di relazioni di convivenza, assicurando la tempestività dell’adozione degli interventi cautelari o di prevenzione e preservando l’incolumità delle vittime di violenza.
Il nuovo reato di sfregio nel Codice Rosso
Ritornando al reato di sfregio, questi è previsto dall’art. 7 del disegno di legge AC 1455-A (Codice Rosso). Il suddetto articolo dispone l’introduzione, dopo l’art. 584 quater, del nuovo art. 583-quinques. Tale articolo è intitolato “Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso” e stabilisce che: 《Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno》.
Il resto di sfregio si propone, quindi, come un’autonoma fattispecie di reato che mira a rendere penalmente perseguibili (e quindi si pone l’obiettivo di reprimere in modo efficace) tutti quei casi, causa di forte allarme sociale, in cui certi soggetti, per mera vendetta, hanno sfregiato il volto del compagno o dell’ex partner, ricorrendo al fuoco o all’impiego di sostanze acide o corrosive. A tal proposito sono numerosi, purtroppo, i casi riportati dalle cronache; casi che hanno visto volti di donne o di uomini, sfregiati da sostanze corrosive.
Novità del nuovo reato rispetto al passato
La possibile introduzione della nuova fattispecie delittuosa rappresenta sicuramente un passo avanti per la difesa di coloro che si ritrovano con il volto sfigurato a causa di ex mariti (o ex mogli), ex fidanzati/e, compagni il cui intento era la distruzione sociale, fisica ma soprattutto psicologica della propria vittima, che fino a poco tempo prima dicevano di “amare”.
Fino ad oggi, infatti, lo sfregio al viso non costituiva una fattispecie di reato a sé stante. L’art 583 c.p. infatti, dedicato alle circostanze aggravanti delle lesioni, al punto 4 del comma 2 si limita a definire gravissime le lesioni appunto 《se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso》.
Come precisato dalla Cassazione n. n. 21394/2016: 《In tema di lesioni gravissime, integra lo sfregio permanente qualsiasi nocumento che, senza determinare la più grave conseguenza della deformazione, importi un turbamento irreversibile dell’armonia e dell’euritmia delle linee del viso, con effetto sgradevole o d’ilarità, anche se non di ripugnanza, secondo un osservatore comune, di gusto normale e di media sensibilità (…) avendo riguardo ad una cicatrice profonda, lunga dieci centimetri e tracciata sulla parte visibile del volto, dalla base del collo fino alla regione mandibolare》.
Questa sentenza però merita di essere menzionata anche perché ritiene sussistente nel caso di specie l’aggravante dei futili motivi, in quanto la condotta del reo si è inserita “in un contesto non limpido in cui affiorano vecchi rancori tra le parti e un non chiarito confronto fisico tra le stesse, ruota attorno all’assenza di una plausibile ragione per dar luogo alla condotta tenuta.”
Con l’introduzione, invece, del nuovo reato di sfregio verrebbero riconosciute pene piuttosto elevate per coloro che si renderanno colpevoli di questa nuova fattispecie delittuosa.
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Francesca Micolucci
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