Regime di applicazione e di responsabilità nel contratto di comodato

Regime di applicazione e di responsabilità nel contratto di comodato

Il comodato è il contratto con il quale una parte, il comodante, consegna all’altra, il comodatario, una cosa, mobile o immobile, per un uso o per un tempo determinato. Definito anche come prestito, il comodato è disciplinato dall’art. 1803 e seguenti del codice civile : ” il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito”. Il codice civile disciplina il contratto in esame esponendo le principali caratteristiche dello stesso e offrendo una panoramica degli obblighi a cui è tenuto il comodatario, il soggetto a cui è consegnata la cosa. Le peculiarità del contratto di comodato possono essere così sintetizzate:

– è un contratto reale, nel senso che si perfeziona con la consegna della cosa, che è la condizione per pervenire alla stipula del contratto;

– è un contratto gratuito, nel senso che non è previsto un corrispettivo; nello specifico si parla di contratto essenzialmente gratuito, perché la gratuità è insita, come nel caso della donazione, e si differenzia dai contratti naturalmente gratuiti ( come il deposito), che si presumono tali in mancanza di pattuizione. Non mancano casi in cui è possibile parlare di comodato modale, per esempio quando si riceve ospitalità e in cambio si partecipa alle spese per la permanenza e alle riparazioni necessarie per il godimento; in ogni caso le spese di straordinaria amministrazione spettano al comodante;

– è un contratto a forma libera, per cui non è richiesta la forma scritta, tuttavia, qualora fosse messo per iscritto, è opportuno procedere alla registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, con l’applicazione di un’imposta di euro 200, entro il termine di 20 giorni decorrente dalla conclusione del contratto; nell’ipotesi di forma verbale, si procede a registrazione solo se il contratto di comodato è enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione;

– è un contratto che ha ad oggetto beni inconsumabili e infungibili, nel senso che bisogna riconsegnare la medesima cosa ricevuta in comodato. Non è esclusa, in ogni caso, la possibilità di un comodato avente ad oggetto un bene consumabile, purché se ne faccia uso senza pervenire alla sua materiale consumazione.

Gli articoli 1804, 1805 e 1806 c.c. espongono gli obblighi del comodatario, un volta ricevuta la cosa consegnata dal comodante: il comodatario, in primo luogo, ” è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l’uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa” ( art. 1804 c.c.). L’obbligo di custodire e conservare la cosa denota il particolare rapporto sussistente tra il comodatario e la cosa, un rapporto di detenzione, che consiste nella mera disponibilità materiale del bene, nell’esercizio di un potere di fatto che  preclude ogni vincolo di natura giuridica. I successivi articoli, invece, espongono le responsabilità del comodatario nell’ipotesi di deterioramento e perimento del bene: in particolare il comodatario è responsabile quando avrebbe potuto salvare la cosa, perita per caso fortuito, sostituendola con una cosa propria, ovvero quando ha preferito porre in salvo il proprio bene, potendo scegliere tra le due cose. Inoltre, il comodatario, che abbia utilizzato il bene per un tempo più lungo o per un uso diverso, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che ci sarebbe stata comunque perdita, anche laddove avesse rispettato uso e tempo del comodato. L’art. 1806 c.c., parlando della stima effettuata al momento della stipula del contratto, sottolinea la responsabilità del comodatario per il perimento della stessa, anche se avvenuta per causa a lui non imputabile. Nei casi di responsabilità del comodatario, vi è la possibilità per il comodante di recedere dal contratto, a cui si aggiunge il risarcimento del danno.

Il codice civile non si limita a disciplinare la responsabilità del comodatario, prevedendo anche i casi in cui il comodante è tenuto al risarcimento del danno, per vizi conosciuti e non comunicati al comodatario: ” Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario “ (art. 1812 c.c.). La responsabilità del comodante costituisce un tema di evidente discussione, dal momento che pone in gioco una serie di fattori indicativi della essenza del contratto di comodato e dei rapporti sussistenti tra le parti, soprattutto in termini di prestazioni che le stesse sono chiamate a effettuare. In linea generale il contratto di comodato è definito come un contratto bilaterale imperfetto ( sul punto si è espressa la Cassazione, con sentenza 15591/2019), un contratto in cui sono presenti due parti, ma privo di prestazioni corrispettive, dunque imperfetto, dal momento che, a seguito della consegna del bene, le prestazioni sono a carico del solo comodatario. Il codice civile, come poc’anzi evidenziato, espone anche un’ipotesi di responsabilità a carico del comodante, qualora non comunichi al comodatario la presenza di vizi della cosa comodata. Ciò può divergere rispetto alle considerazioni avanzate circa la natura del contratto di comodato e circa il carattere della unilateralità delle prestazioni del comodatario, che incorre in responsabilità in caso di inadempimento. In realtà, la responsabilità del comodante non ha natura contrattuale, dal momento che la comunicazione della presenza dei vizi esula dal contenuto del contratto; inoltre non si tratta nemmeno di culpa in contrahendo perché la legge non individua nel momento della perfezione del contratto il limite temporale per la comunicazione dei vizi. Dunque la definizione corretta della responsabilità del comodante è quella di responsabilità extracontrattuale, perché ravvisa il fondamento nell’obbligo imposto dalla legge di comunicare i vizi conosciuti, per cui in mancanza di prova di tale conoscenza, l’art. 1812 c.c. non trova applicazione.

Il contratto di comodato non si riduce ad una singola e specifica fattispecie di consegna di un bene a cui segue l’obbligo di riconsegna, ma esistono delle ipotesi particolari che hanno una disciplina ad hoc a seconda che sia specificato o meno il termine di consegna del bene. Infatti il codice civile prevede due tipologie di comodato, il comodato a termine (esplicito ovvero implicito) e il comodato precario, che presentano profili applicativi diversi per quel che concerne la restituzione. Il comodato a termine è disciplinato dall’art. 1809 c.c.:” Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata”.  Dunque il contratto a termine è una fattispecie di contratto di comodato in cui il termine può essere esplicitamente indicato ( ad esempio sei mesi o un anno), per cui la riconsegna deve avvenire alla scadenza di questo termine; tuttavia può accadere che il termine non sia indicato in modo esplicito e la riconsegna deve avvenire a conclusione dell’uso del bene ( ad esempio nell’ipotesi di comodato di una casa adibita ad alloggio per uno studente universitario, il contratto di comodato cessa nel momento in cui ha termine il percorso di studi). L’unica ipotesi in cui il comodante può chiedere la consegna durante l’uso del bene o comunque prima della scadenza del termine è in presenza di un bisogno imprevisto, urgente e imprevedibile. Il contratto di comodato precario, invece, è disciplinato dall’art. 1810 c.c.: ” Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall’uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede“. Dato che il contratto precario è sine die, il comodante è nella posizione di poter chiedere la restituzione del bene in qualunque momento, e pertanto risulta legittimato a un recesso ad nutum, privo di vincoli e senza giustificazioni.

Nella casistica di contratto di comodato a termine è possibile contemplare tutte quelle ipotesi di comodato finalizzato a soddisfare esigenze abitative di famiglia, come la casa concessa in comodato al figlio del comodante, a seguito di matrimonio. Per quanto riguarda il contratto di comodato precario, le principali ipotesi da considerare sono quella dei comodatari che non hanno ancora un’alternativa abitativa, ovvero il bene dato in comodato per esigenze di natura commerciale. La ragione per la quale la casa data in comodato al figlio rientra nella tipologia di comodato a termine è di natura tutelare, così da impedire ai genitori di richiedere in qualunque momento la restituzione dell’immobile. Infatti, anche se non è esplicitamente previsto un termine per la riconsegna della casa, questa tipologia di comodato non è precario, ma è a termine implicito, per cui il comodante, in questo caso specifico il genitore, deve sempre dimostrare la sussistenza di un bisogno urgente per la restituzione della casa.

Come già in precedenza esposto, il comodatario risulta essere un detentore del bene consegnato, per cui esercita un mero potere di fatto, che non gli attribuisce alcun titolo sulla cosa e che lo pone nell’obbligo di restituire il bene. Se venisse meno a tale adempimento, il comodante può esperire la mera azione di restituzione, ai sensi dell’art. 1809 c.c., qualora non abbia titolo sul bene (Cassazione n. 8590/2013); nell’ipotesi in cui il comodante sia titolare del bene, e dunque abbia diritto di proprietà sullo stesso, unitamente all’azione di restituzione, può avanzare anche una azione di rivendica. Infatti l’azione di restituzione non presuppone la titolarità, dato che è sufficiente provare l’esistenza del contratto di comodato, a differenza dell’azione di rivendica, esperibile solo da chi sia proprietario del bene.

Alla luce delle caratteristiche del contratto di comodato, è utile cogliere le principali differenze con il contratto di locazione: mentre il contratto di comodato è essenzialmente gratuito, il contratto di locazione è oneroso; il contratto di comodato è un contratto bilaterale imperfetto, a differenza della locazione, in cui le prestazioni sono corrispettive e sussiste un rapporto sinallagmatico. Nel contratto di comodato, inoltre, il comodatario ha l’obbligo di conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, mentre nel contratto di locazione sussiste l’obbligo di osservare la diligenza del buon padre di famiglia ( art. 1587, n. 2 c.c.). In ultimo, nel comodato il comodatario ha diritto al rimborso delle spese solo se necessarie e urgenti, mentre nella locazione il conduttore ha diritto al rimborso delle spese straordinarie.


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