Regione Puglia, Covid-19: il TAR Bari apre le scuole, il TAR Lecce le chiude

Regione Puglia, Covid-19: il TAR Bari apre le scuole, il TAR Lecce le chiude

Negli ultimi giorni il Governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha adottato una ordinanza – la n. 407 del 28.10.2020 – con la quale è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l’infanzia.

Alcune famiglie, dopo l’ultimo DPCM adottato dal Governo contenente le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno impugnato dinanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali della Puglia l’ordinanza del Governatore chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, ritenendo lesi i loro interessi.

Ebbene, il T.A.R. Bari, sez. III, con decreto d’urgenza ha accolto l’istanza cautelare proposta dai ricorrenti affermando che la stessa <<…interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari…>> (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Bari, sez. III, decr.mon.caut. 6 novembre 2020, n. 680).

Il Giudice ha ritenuto che <<…dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia di istruzione…>> atteso che <<…vi sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica…>>.

Nelle stesse ore, il T.A.R. Lecce, in analogo contenzioso, ha, invece, confermato la legittimità dell’ordinanza adottata dal Governatore affermando che: <<…il necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus…>> (cfr. T.A.R. Puglia, sede di Lecce, sez. II, decr.mon.caut. 6 novembre 2020, n. 695).

Il Giudice leccese, rilevata la limitata efficacia temporale della misura (dal 30 ottobre al 24 novembre), suscettibile anche di riduzione in base alla valutazione dell’impatto delle misure assunte sull’evolversi della situazione epidemiologica, ha ritenuto che <<…le prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano organizzativo delle famiglie coinvolte…>>.

Il Governatore, considerato, tra l’altro, che: <<…il conflitto tra pronunce dello stesso TAR Puglia (sede di Lecce e sede di Bari) dimostra indiscutibilmente l’incertezza della stessa Magistratura a valutare in modo univoco il bilanciamento tra il diritto alla salute con il diritto allo studio…>> ha adottato, nella serata di ieri 6 novembre 2020, una nuova ordinanza – la n. 413 del 06.11.2020 – che riporta tutti gli scolari in classe fino al prossimo 3 dicembre 2020.

La nuova ordinanza specifica, però, che: <<…Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell’attività in presenza…>>.

L’ordinanza dispone, poi, che <<…agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l’eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata…>>.


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