Reintegra del lavoratore se il fatto materiale contestato non ha rilievo giuridico

Reintegra del lavoratore se il fatto materiale contestato non ha rilievo giuridico

Con Ord. n.30469 del 2 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che trova operatività la tutela reale in forma attenuata anche nel caso in cui il fatto contestato al lavoratore sia materialmente sussistente ma non abbia i profili dell’illecito disciplinare.

In particolare, l’art.18 Statuto dei Lavoratori e, successivamente il Jobs Act, prevedono, per il licenziamento disciplinare, la reintegra nel posto di lavoro e un risarcimento fino ad un massimo di dodici mensilità, per insussistenza del fatto materiale contestato.

La pronuncia afferisce ad un licenziamento irrogato ad un lavoratore che aveva urlato contro un cliente.

La Suprema Corte, confermando la sentenza resa in appello, ha affermato che la reintegrazione trova applicazione non solo nel caso in cui il fatto non sia dimostrato nella sua materialità, ma altresì nel caso in cui il fatto, pur sussistente nella sua materialità, sia privo di quella connotazione di illiceità, offensività o antigiuridicità tale e necessaria da renderne apprezzabile la rilevanza disciplinare.


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