Relax al parco

Relax al parco

La massima. È illegittimo il licenziamento irrogato al dipendente che, nell’arco temporale in cui fruisce del permesso ex art. 33, co. III, L. 104/1992, si concede una pausa per recuperare le energie.

Breve introduzione. Che si tenda sovente ad utilizzare in modo improprio il permesso contemplato dalla legge n. 104 del 1992 – il quale, come noto, si sostanzia nell’astensione dall’attività lavorativa per tre giorni al mese, finalizzata all’assistenza di una persona affetta da un handicap grave (purché sia coniuge, parente od affine entro il secondo grado del lavoratore, ovvero entro il terzo grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti, oppure siano deceduti o mancanti – è incontestabile, come testimoniano le varie notizie di cronaca sul tema.

Tuttavia, non è raro che si esageri nel sanzionare quei prestatori di lavoro che, dopo aver assolto ai succitati doveri assistenziali, si concedono qualche oretta di pausa per rifocillarsi.

La decisione della Suprema Corte. La Sezione Lavoro della Cassazione, in un arresto da ultimo depositato (vedasi l’ordinanza n. 7306 del 13 marzo 2023), ha messo in luce la portata dell’art. 33, comma III, L. 104/1992: difatti, con l’avvento della riforma operata mediante la L. 183/2010, l’assistenza prestata dal lavoratore al coniuge, parente od affine portatore di una grave menomazione non deve più essere connotata da continuità ed esclusività. In altri termini, il nesso che deve intercorrere tra la fruizione del permesso e la cennata assistenza riveste ora carattere funzionale, non più temporale: ne consegue, pertanto, che il lavoratore avvalentesi del permesso in parola giammai potrà esser licenziato per il solo fatto che il detectiveincaricato dal datore, lo abbia sorpreso a leggere un quotidiano sulla panchina del parco pubblico.

La tesi degli Ermellini, condivisa in toto da chi scrive, è avvalorata dal combinato disposto degli articoli 2 e 32 della Costituzione, sancenti, rispettivamente, il principio di solidarietà ed il diritto alla salute: non è, invero, possibile, soddisfare appieno le esigenze di una persona diversamente abile senza aver acquistato le energie necessarie a provvedervi. Diversamente opinando, si rischierebbe di compromettere ragguardevolmente l’effettività dell’aiuto prestato.


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Adriano Javier Spagnuolo Vigorita

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla natura giuridica dei rapporti di lavoro secondo la disciplina del Jobs Act (relatore il prof. Francesco Santoni), Adriano Spagnuolo Vigorita (noto anche con il soprannome di "Javier") ha iniziato il suo percorso forense in seno ad un rinomato studio legale napoletano, ove ha sviluppato le proprie capacità di ricerca e, contestualmente, incrementato le conoscenze giuridiche acquisite, con particolare riguardo al diritto civile e del lavoro. Si occupa attualmente della cura di liti giudiziali e stragiudiziali nelle cennate materie e, dal 20 gennaio 2022, è pienamente abilitato all'esercizio dell'avvocatura, professione dei suoi avi. Parla fluentemente l'inglese ed il tedesco, appresi durante le sue numerose esperienze all'estero, ed è in grado di comprendere la lingua spagnola.

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