Repressione del terrorismo e frizione con il principio di offensività 

Repressione del terrorismo e frizione con il principio di offensività 

La repressione penale dei fenomeni terroristici è uno degli obiettivi che gli Stati moderni tendono a perseguire. I numerosi episodi di terrorismo internazionale hanno concretizzato l’esigenza di far fronte al fenomeno sempre crescente attraverso l’intervento legislativo.

Il legislatore italiano, in ragione dell’urgenza di sanzionare penalmente le condotte terroristiche “ di nuova generazione”, e cioè diverse per natura e caratteri distintivi da quelle previste e punite dai capi I e II del libro secondo del Codice Penale, è intervento con numerose riforme, introducendo gli articoli dal 270 bis al 270 septies, i quali, in maniera dettagliata puniscono il fenomeno terroristico dalla fase genetica e cioè meramente associativa, alla fase esecutiva e cioè fino al compimento di condotte idonee ad arrecare un grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale.

Gli articoli di legge menzionati si inseriscono nel capo I del secondo libro del Codice Penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato in quanto già il codice del 1930 sanzionava il fenomeno terroristico, anche se su base nazionale.

I reati introdotti con le riforme degli anni intercorrenti dal 2000 al 2016  sono caratterizzati dall’anticipazione della tutela penale anche agli atti meramente preparatori e prodromi ai veri e propri attentati, dato che il bene giuridico tutelato è di rilevante importanza: l’incolumità dello Stato nazionale, degli Stati internazionali, delle organizzazioni internazionali e delle popolazioni che abitano gli stati.

Gli articolo dal 270 bis al 270 septies, infatti, sono caratterizzati da una progressiva intensità lesiva del bene giuridico tutelato e questa introduzione normativa ha condotto la dottrina e la giurisprudenza ad interrogarsi circa la loro compatibilità con il principio di offensività.

Il principio suddetto, insieme a quello di materialità, è ricavabile dagli artt. 13,25 e 27 della Costituzione in quanto un fatto, per poter essere previsto dalla legge come reato e quindi per poter essere idoneo a fondare una pronuncia di condanna, alla quale consegue la restrizione della libertà personale in funzione rieducativa, deve avere il carattere della materialità e concretezza, non potendo rimanere nella sfera intima del soggetto quale “nuda cogitatio” e deve essere offensivo e cioè intaccare in maniera significativa il bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice.

E’ ragionevole infatti che, in virtù del bilanciamento dei valori, che orienta il legislatore nell’attività dell’introduzione delle norme, l’anticipazione della soglia del penalmente rilevante anche ad atti antecedenti la vera e propria lesione del bene giuridico quando quest’ultimo risulta di notevole importanza a livello costituzionale, sociale e politico.

L’art. 270 bis, proprio per anticipare la rilevanza penale del fenomeno terroristico, punisce la semplice associazione terroristica esprimendo in tal modo una frizione con il principio di offensività ben potendo l’interprete non comprendere agevolmente la distinzione tra la vera e propria condotta di partecipazione, sanzionata penalmente e la sola adesione ideale al programma criminale o la comunanza di pensiero con gli associati, irrilevante invece ex art. 270 bis c.p.

In ossequio ai principi di offensività e materialità infatti è irragionevole ritenere, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata, che sia rilevante ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 270 bis un effettivo inserimento nella struttura organizzata con lo svolgimento di attività preparatorie per l’esecuzione del programma criminale.

Le problematiche interpretative inerenti la compatibilità degli articoli in esame con il principio di offensività intercettano anche il tema della determinatezza delle disposizioni di legge perché, per comprendere se una condotta abbia raggiunto un grado di offensività del bene giuridico tutelato, seppur in via anticipata, data l’importanza dello stesso, è necessario che la fattispecie astratta sia determinata con precisione dal legislatore, il quale, attraverso disposizioni chiare e tipiche indichi cosa è penalmente rilevante.

Con la L. 155/2005 il legislatore nell’intento di colmare il deficit di determinatezza, ha introdotto una definizione normativa di terrorismo all’art. 270 septies. Questa definizione normativa è il punto di partenza dal quale valutare l’offensività delle condotte aventi ad oggetto il terrorismo, ricordando sempre che l’anticipazione della tutela penale è espressione della significativa importanza del bene giuridico della incolumità dei cittadini, degli Stati e delle organizzazioni internazionali.


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