Responsabilità della scuola per danni subiti dall’alunno minorenne
La Suprema Corte si è recentemente pronunciata in merito all’attribuzione delle responsabilità per danni subiti dall’alunno all’interno del plesso scolastico, al di fuori dell’orario didattico.
Ebbene, la vicenda de qua trae origine dall’infortunio occorso ad una alunna della terza elementare, la quale, nel mentre percorreva il corridoio principale che portava alla sua classe, veniva spinta da alcuni alunni suoi coetanei e, cadendo malamente a terra, subiva la rottura parziale di due denti.
Pertanto, al fine di valutare l’attribuzione di una responsabilità in capo all’istituto scolastico, occorre – innanzitutto – segnalare che l’alunno che ha cagionato il danno, in quanto minorenne, è – ai sensi dell’art. 2 c.c. ed in virtù della minore età – incapace di agire, ovverosia di assumersi le conseguenze giuridiche delle azioni compiute.
Da tale principio discende che, ai sensi dell’art. 2047 c.c., del danno causato da una persona incapace ne risponde – a titolo di risarcimento del danno – chi ha l’obbligo giuridico di sorvegliarla, salvo venga dimostrato che il sorvegliante nulla avrebbe potuto per impedire l’accadimento del fatto.
Di conseguenza, nel caso di specie, l’art. 2048 c.c. prevede una specifica imputazione oggettiva della responsabilità del danno in capo ai genitori o al tutore, nonché ai precettori e insegnanti, circoscrivendo – però – la responsabilità di quest’ultimi al preciso arco temporale entro il quale essi esercitano la loro attività di tutela e di sorveglianza.
Il danno provocato dallo studente all’interno del plesso scolastico determina una duplice responsabilità: contrattuale, strettamente connessa all’iscrizione dell’alunno presso l’istituto scolastico; extracontrattuale, che – ai sensi dell’art. 2048 c.c. – ricade sulle figure in precedenza descritte.
Ebbene, secondo quanto espressamente stabilito dalla Suprema Corte, l’obbligo di sorveglianza dei precettori e dei maestri sorge nel preciso momento in cui l’alunno, minore di età, faccia legittimamente ingresso nell’istituto scolastico, cessando allorché quest’ultimo sia restituito alla vigilanza dei genitori (Cass. Civile, sent. n. 14701/2016).
Pertanto, qualora il minore si introduca nel plesso scolastico con l’autorizzazione del personale addetto alla custodia, da quel momento risulta sottoposto alla vigilanza del predetto personale.
Irrilevante appare la circostanza che il danno sia stato cagionato prima dell’inizio dell’orario scolastico.
Ragion per cui, sussiste una responsabilità della scuola per le lesioni riportate dall’alunno minore all’interno di un istituto scolastico in conseguenza della condotta colposa del personale addetto a quest’ultimo, anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto al di fuori dell’orario delle lezioni, sussistendo l’obbligo delle Autorità scolastiche di vigilare sul comportamento degli scolari per tutto il tempo in cui costoro vengono a trovarsi legittimamente nell’ambito della scuola, fino al loro effettivo licenziamento.
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Riccardo Testiera
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