Responsabilità di amministratori e sindaci: le assegnazioni di beni ai soci possono integrare un atto di mala gestio per i creditori sociali
Cassazione civile, sez. III, 7 novembre 2019, n. 28613
Il caso. La Società S.r.l., nella sua qualità di creditrice della Società Cooperativa Scrl, proponeva azione di responsabilità, ai sensi dell’art. 2394 c.c., nei confronti degli amministratori e del revisore di quest’ultima, per i danni cagionati dai predetti nell’avergli commissionato delle opere di costruzioni di villini, nonostante la conosciuta insufficienza patrimoniale e insolvenza della cooperativa, occultata attraverso false attestazioni e alterazioni patrimoniali.
Tale situazione consentiva, di fatto, alla Società cooperativa di proseguire l’attività (nonostante la perdita del capitale sociale), oltre che agli stessi amministratori di assegnare e di assegnarsi, gli immobili costruiti, in palese violazione dell’art. 2486 c.c.
La Società chiedeva, pertanto, al Tribunale adito di accertare tutte le violazioni commesse e, in particolare, la responsabilità degli amministratori per la violazione dei loro doveri amministrativi relativi all’inosservanza dell’obbligo inerente alla conservazione dell’integrità del patrimonio della cooperativa, con condanna al risarcimento dei danni subiti dalla Società S.r.l.. Chiedeva, inoltre, la condanna nei confronti del revisore ai sensi dell’art. 2407 c.c. al pagamento di tutte le somme che a favore della S.r.l. sarebbero state poste a carico degli amministratori della Società cooperativa.
In primo grado, il Tribunale, con sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Società attrice, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza veniva, poi, proposto dalla Società S.r.l. appello.
Tuttavia, anche, l’adita Corte di Appello respingeva i gravami confermando integralmente la sentenza impugnata.
In particolare la Corte riteneva che: -le false attestazioni e il reato di false comunicazioni sociali, per la mancata evidenziazione in bilancio dell’intero debito verso la Società, non fossero elementi idonei a dimostrare il detrimento patrimoniale, consistito nell’assegnazione degli alloggi ai soci al prezzo convenzionalmente pattuito, non essendo stata provata la distrazione dei proventi derivanti dall’assegnazione degli immobili costruiti per scopi estranei alla cooperativa; -sotto il profilo della correttezza gestoria dell’atto di attribuzione dei beni ai soci, non vi fosse stata nessuna irregolarità, essendo un atto non solo non estraneo allo scopo mutualistico della cooperativa, ma anche non inscrivibile nella categoria di “operazione nuova”, vietata al verificarsi della causa di scioglimento della Società; -sul maggior credito che nel bilancio chiuso al 2005 risultava appostato al Fondo rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale, per la somma di € 170.000, non vi fosse effettiva dimostrazione di elementi probatori sufficienti per qualificare ex ante la condotta degli amministratori nell’assegnazione degli alloggi come sicuramente contraria agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale.
La decisione. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, ha riformato la sentenza impugnata rilevando come l’azione di responsabilità per violazione di legge, dedotta e addebitata agli amministratori e al revisore sia stata correttamente ricondotta dalla Società S.r.l., nell’alveo dell’art. 2394 c.c..
Secondo la Suprema Corte di Cassazione:
– “la responsabilità di amministratori e sindaci verso i creditori sociali è individuabile nella violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, come testualmente riportato nell’art. 2394 c.c.”;
– “L’esercizio della suddetta azione presuppone la dimostrazione che il patrimonio sociale, per effetto della condotta negligente ascrivibile agli amministratori e/o sindaci, risulti insufficiente rispetto al soddisfacimento dei crediti sociali”;
– l’errore commesso dai Giudici di merito consiste nel non aver considerato “l’incidenza causale dell’atto di assegnazione dei villini disposto in una situazione di occultato scioglimento della società, verificatosi per effetto di operazioni illecite assunte dagli amministratori, con avallo del revisore, idonee a mascherare la reale situazione debitoria della società e il venir meno della sua consistenza patrimoniale, poste in palese lesione degli interessi del ceto creditorio”.
La Suprema Corte pertanto ha cassato la sentenza con rinvio al giudice del merito al fine di accertare se gli amministratori abbiano messo in atto una gestione del patrimonio sociale consistita nell’assegnazione dei beni ai soci della cooperativa a detrimento dell’integrità del patrimoniale sociale posto a garanzia dei creditori, confrontando le conseguenze di tale attività con lo stato di scioglimento della società, occultato dagli organi sociali in violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale di cui all’art. 2486 c.c.
Il commento. L’ordinanza in commento evidenzia i caratteri e gli elementi dell’azione di responsabilità avverso gli amministratori e revisori di una società attivabile ai sensi dell’art. 2394 c.c. dai creditori sociali della medesima, in presenza di un’oggettiva insufficienza patrimoniale della Società e in grado di provocare il depauperamento del patrimonio sociale (anche per la realizzazione di un interesse personale del socio) in palese violazione della garanzia patrimoniale dei creditori sociali.
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