Responsabilità genitoriale e diritto del minore alla difesa tecnica. Cass. civ., Sez. I, 25.01.2021, n. 1471
Introduzione. Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore ha diritto alla difesa tecnica anche attraverso la nomina un curatore speciale. Infatti, la recentissima giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 25.01.2021, n. 1471) ha osservato che “Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore è parte formale e sostanziale e ha quindi diritto alla difesa tecnica, da garantire anche tramite la nomina di un curatore speciale”.
In altre parole, con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte ha sancito che quando si discute di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, interviene l’art. 336, IV comma, c.c.[1] per assicurare al minore il diritto alla difesa tecnica, al pari di quanto previsto per i genitori. Pertanto, in quest’ottica, è necessario che il giudice del merito nomini un curatore speciale affinché questo provveda in tal senso, con la conseguenza che all’eventuale omissione della nomina segue la nullità del procedimento di secondo grado, da cui la rimessione della causa al primo giudice per l’integrazione del contraddittorio. Negli altri giudizi in cui è coinvolto il minore, il suo diritto di difesa si realizza mediante l’ascolto, senza la necessità di nominare un curatore speciale e/o di un difensore, salvo che non sia espressamente previsto per legge; pertanto, anche l’inosservanza di tale principio, se non giustificata da una ragionevole motivazione, integra una violazione dei diritti del minore, soprattutto quello al contraddittorio.
Fatti di causa. Nel caso su cui è stata chiamata a pronunciarsi la Suprema Corte, il Tribunale per i Minorenni di Venezia aveva dichiarato la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei suoi figli e la limitazione della responsabilità genitoriale della madre, disponendo l’affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente. Successivamente, la Corte d’Appello di Venezia, con ordinanza, rigettava il reclamo presentato dal padre, poiché la sua disponibilità a collaborare con il Servizio affidatario non era di fatto accompagnata da una sostanziale modifica del suo agito. Questa la motivazione per cui decideva di ricorrere in Cassazione.
Ricorso in Cassazione e nomina di un curatore speciale. Tra le ragioni per cui adiva la Suprema Corte, il padre lamentava che la Corte d’Appello di Venezia non si era pronunciata sulle domande da lui avanzate, tra cui l’istanza di nomina di un curatore speciale nei primi due gradi di giudizio, in modo da difendere gli interessi dei figli minori, nel pieno rispetto dell’art. 336 c.c. Ragion per cui, il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di dichiarare la nullità del grado di giudizio svolto dinanzi alla Corte d’Appello, con consequenziale annullamento del decreto emesso in primo grado e dell’ordinanza impugnata.
Diritto di una difesa tecnica del minore. La Suprema Corte ha affermato che nel procedimento ex art. 336 c.c., seppur non tipicamente contenzioso, è insita un’attività di controllo del giudice in merito all’esercizio delle responsabilità genitoriale, che si realizza in presenza di parti in conflitto tra loro. In tal senso, il menzionato IV comma della norma in commento dispone che, per i provvedimenti di decadenza o limitativi della responsabilità genitoriale, i genitori ed il minore sono assistiti da un difensore. Atteso che tali provvedimenti potrebbero privare il minore delle figure tenute a garantirgli il soddisfacimento dei diritti al mantenimento, all’istruzione, all’educazione ed all’assistenza morale e materiale, al minore deve essere garantita l’assistenza di un difensore, al fine di decidere in merito alle decisioni che potrebbe incidere sul suo futuro.
Il minore come parte formale e sostanziale del procedimento. Sulla scorta della riforma introdotta con la legge n. 149/2001[2], il minore è da intendersi quale parte formale, oltre che sostanziale, dei procedimenti in cui si discute della decadenza o delle limitazione della responsabilità genitoriale; motivo per cui ha diritto alla difesa tecnica al pari dei suoi genitori. Considerazioni queste confluite anche nella sentenza n. 1/2002 della Corte costituzionale[3], la quale ha ribadito il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda, sia direttamente che per mezzo di un rappresentante, anche previa la nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c.[4].
A riguardo, con la sentenza del 05.03.2014, n. 5097, la Prima Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito il ruolo fondamentale del minore, affermando che “L’ascolto della prospettiva e delle esigenze del minore presuppone l’adesione del minore al confronto con l’istanza giurisdizionale chiamata a decidere su fatti che lo riguardano direttamente e in questo caso anche profondamente […]”. Ed ancora: “La tutela della posizione processuale del minore è a sua volta demandata alla presenza di un curatore speciale – la cui nomina appare dovuta in relazione al conflitto di interesse almeno potenziale con il genitore – che ha assunto anche la difesa tecnica del giudizio […]”. Da cui, “È errato ritenere che il minore non sia parte del processo in quanto la sua partecipazione al giudizio avviene mediante il suo rappresentante legale e in caso di conflitto di interesse a mezzo del curatore speciale (cfr. Cass. civ. sezione I, n. 3804 del 17 febbraio 2010)”.
Tale orientamento è stato accolto anche dalla recente giurisprudenza di merito (Trib. Torino, 21.12.2018), che, sulla scia di quanto affermato da Cass. civ., Sez. I, 24.05.2018, n. 12957, ha confermato in una causa di separazione la nomina di un curatore speciale. In particolare, nella decisione del Tribunale di Torino si legge che “nel periodo più recente la Suprema Corte (Cass. 5256/2018 e Cass. 29001/2018) ha posto fortemente l’accento sull’esigenza che il minore sia adeguatamente rappresentato nei giudizi che lo riguardano, non solo minorili ma anche davanti al tribunale ordinario, in tutte le situazioni in cui si profila un conflitto di interessi con coloro che per legge lo rappresentano, ossia i genitori, orientamento che muove dal presupposto della posizione del minore quale parte processuale e dall’importanza che il medesimo possa contribuire alla definizione del procedimento che lo riguarda, anche attraverso l’ascolto”.
Conclusioni. Nel caso su cui si è espressa la Suprema Corte con la sentenza n. 1471/2021, veniva documentato che nonostante l’emanazione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale nei confronti di entrambi i genitori e malgrado l’istanza del padre, non si provvedeva alla nomina di un curatore speciale per i minori. Da cui, i giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Venezia in diversa composizione per procedere ad un nuovo ed ulteriore esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
“Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell’art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell’art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell’art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all’integrazione del contraddittorio”.
“Negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificarne l’omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge”.
[1] Art. 336, IV comma, c.c. (“Procedimento”): “Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore”.
[2] Legge 28.03.2001, n. 149, rubricata “Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile”.
[3] C. cost., 16.01.2002, n. 1.
[4] Art. 78 c.p.c., “Curatore speciale”: “Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l’assistenza, e vi sono ragioni d’urgenza, può essere nominato all’incapace, alla persona giuridica o all’associazione non riconosciuta un curatore speciale che li rappresenti o assista finché subentri colui al quale spetta la rappresentanza o l’assistenza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interesse col rappresentante”.
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Sara Ionà
- Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01) presso l'Università degli Studi di Roma, "RomaTre", Dipartimento di Giurisprudenza, Corso di
Laurea Magistrale, con tesi di laurea in diritto penale, "Le situazioni preclusive dei benefici penitenziari (art. 4-bis ord. penit.)".
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