Responsabilità liquidatore e soci di S.R.L. in liquidazione

Responsabilità liquidatore e soci di S.R.L. in liquidazione

Premesso che una Società S.R.L. versa in stato di liquidazione, con un patrimonio sociale prossimo allo zero, senza beni mobili o immobili da vendere, senza crediti da recuperare e per la quale non ricorrono i requisiti del fallimento, può sussistere una qualche responsabilità civile in capo al liquidatore e, a latere, in che misura sono responsabili i soci?

Nel delineare il quadro normativo che qui interessa, l’art. 2462 c.c. prevede che nella società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

L’art. 2489 c.c. disciplina i poteri, gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori; in particolare, in base al comma 2 i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (art. 2476 c.c.), secondo il quale gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società.

L’art. 2491 c.c. riporta ulteriori poteri e doveri dei liquidatori: nella circostanza in cui i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono vincolare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie. Se quanto appena enunciato non viene rispettato, i liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali.

Punto nodale della questione in esame è quanto previsto dall’art. 2495 c.c.: approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

In primis, l’art 36 del D.P.R 602/1973, così come modificato dall’art. 28 comma 5 del D. lgs. 175/2014, relativo alle imposte sul reddito delle persone giuridiche, prevede che i liquidatori rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all’assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

In merito a ciò e per completezza, Cassazione civile sez. trib., 11/05/2012, n. 7327 afferma che una volta liquidata e cancellata la contribuente società di capitali dal registro delle imprese, il processo tributario non può proseguire né nei confronti della persona giuridica, non più esistente, né nei confronti dell’ex liquidatore o dell’ex socio-amministratore, atteso che la legge non prevede alcun subentro automatico di costoro nei rapporto con l’amministrazione finanziaria.

Circa la responsabilità del liquidatore Cassazione civile, sez. trib., 16/5/2012 n. 7676, depone in questo senso: il liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese può ben essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria, ma non della pretesa attinente al debito sociale, onde è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti del medesimo con riguardo alla sentenza relativa a quel debito, atteso che la posizione del liquidatore non è quella di successore processuale dell’ente estinto.

In secundis, introducendo nella presente narrativa il secondo tema del quesito, sempre il dettato della stessa Corte (7676/2012) disciplina che il socio di una società di capitali, estinta per cancellazione dal registro delle imprese, succede a questa nel processo a norma dell’art. 110 c.p.c. – che prefigura un successore universale ogni qualvolta viene meno una parte – solo se abbia riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, secondo quanto dispone l’art. 2495, comma 2, c.c.: tale vicenda, infatti, non costituisce soltanto il limite di responsabilità del socio quanto al debito sociale, ma anche la condizione per la di lui successione nel processo già instaurato contro la società, posto che egli non è successore di questa in quanto tale, ma lo diventa nella specifica ipotesi, disciplinata dalla legge, di riscossione della quota. La prova di tale circostanza è a carico delle altre parti ed integra la stessa condizione dell’interesse ad agire, che richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche la prospettazione della possibilità di ottenere un risultato utile, non essendo il processo utilizzabile in previsione di esigenze soltanto astratte.

Dello stesso avviso Cassazione civile nn. 6070, 6071, 6072 del 2013, che, nei medesimi termini, ritengono che i soci succedono nei contenziosi e nei rapporti debitori della società, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda che, durante la vita sociale, essi fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.

Cassazione civile, sez. trib., 01/10/2015, n. 19611 fa eco alle precedenti, poiché il processo tributario iniziato nei confronti di una società successivamente estintasi per cancellazione dal registro delle imprese non può proseguire nel giudizio di cassazione ad opera o nei confronti degli ex-soci, poiché essi rispondono del pagamento di tali imposte, ex art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, solo se abbiano ricevuto beni sociali dagli amministratori nel corso degli ultimi due periodi di imposta precedenti alla messa in liquidazione o dai liquidatori durante il tempo della liquidazione, e nei limiti del valore di detti beni, per cui l’accertamento tali circostanze comporta un ampliamento del “thema decidendum” e del “thema probandum” non consentito in sede di legittimità.

Più esplicita e sempre in scia alle pronunce prima citate, Cassazione civile, sez. VI, 28/09/2016, n. 19142 acclara come la cancellazione della società dal Registro delle imprese, pur provocando l’estinzione della società, non determina l’estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno successorio di tipo sui generis, in cui la responsabilità dei soci è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita dalla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio di liquidazione, sicché l’effettiva percezione delle somme da parte dei soci, in base al bilancio finale di liquidazione, e la loro entità, vanno provate dall’Amministrazione finanziaria che agisce contro i soci per i pregressi debiti tributari della società, secondo il normale riparto dell’onere della prova.

Da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 23/11/2016, n. 23916 che cita l’art. 2495 c.c. come argine per l’azione in via sussidiaria dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci: pertanto, in tema di contenzioso tributario, nell’ipotesi di cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, l’Amministrazione finanziaria può agire nei limiti delle somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione, ed è tenuta a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e, cioè che, in concreto, vi sia stata distribuzione dell’attivo e che una quota di quest’ultimo sia stata riscossa, non potendo allegare per la prima volta in appello la circostanza, non dedotta in sede di accertamento, della distribuzione occulta di utili extracontabili.

In senso difforme è il più recente indirizzo della Suprema Corte.

Cassazione civile, sez. trib., 7/4/2017, n. 9094: i soci di società cancellata dal registro delle imprese sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione. Che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirimente neanche ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire del Fisco creditore. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese il creditore (nella specie, l’Agenzia delle Entrate) può avere comunque interesse all’accertamento del proprio diritto nei confronti dei soci sia per la possibilità di sopravvenienze attive sia anche semplicemente per la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio finale di liquidazione. In applicazione del principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie, l’estinzione della società ne determina la non trasmissibilità sia ai soci sia al liquidatore.

A tal proposito anche Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, n. 15035, la quale ammette il ricorso nei confronti dei soci di società di capitali cancellata dal registro delle imprese. Dunque, in tema di contenzioso tributario, qualora l’estinzione della società di capitali, all’esito della cancellazione dal registro delle imprese, intervenga in pendenza del giudizio di cui la stessa sia parte, l’impugnazione della sentenza resa nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta in quanto il limite di responsabilità degli stessi di cui all’art. 2495 c.c. non incide sulla loro legittimazione processuale ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci.

In conclusione, in base all’art. 2495 c.c., al D.P.R. 602/1973 e alla giurisprudenza di riferimento, il liquidatore è responsabile per i debiti societari, qualora il mancato pagamento degli stessi sia dipeso dalla condotta colposa di questi.

Per quanto riguarda la responsabilità dei soci, in base a quanto riportato sopra, si ritiene sussistere la possibilità dei creditori sociali di rivalersi sugli stessi soci, in base all’ammontare da essi percepito in seguito al bilancio finale di liquidazione.

Sebbene le più recenti sentenze della Suprema Corte muovano in senso contrario a quanto appena affermato, si considera doveroso precisare come, di primo acchito, esse sembrino contraddittorie, dal momento che le ragioni in diritto che portano al rigetto e la decisione paiono divergenti e contrastanti; ma anche non considerando ciò, è altresì doveroso far emergere la peculiarità che sottostà alle decisioni di cui si discute, ossia, il focus del ragionamento logico e di diritto va posto sull’interesse all’accertamento del diritto del creditore, qualora sopravvengano diritti e beni non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione e non sulla responsabilità in capo ai soci per i debiti societari anche in assenza di ripartizioni durante il bilancio finale di liquidazione, che consegue, eventualmente, all’accertamento dapprima puntualizzato.


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