Responsabilità medica: cosa fare per ottenere il risarcimento dei danni

Responsabilità medica: cosa fare per ottenere il risarcimento dei danni

Breve guida al risarcimento del danno da errore medico

Si parla di responsabilità medica quando alla condotta colposa o dolosa del medico consegue un danno per il paziente. Eliminati i rari casi di dolo (ossia di danno causato intenzionalmente), la più frequente ipotesi di responsabilità medica è quella che consegue ad un errore. L’errore medico consiste nella somministrazione di una terapia sbagliata (anche causata eventualmente da una diagnosi non corretta) che comporta un peggioramento delle condizioni di salute del paziente. L’errore legittima il paziente a richiedere il risarcimento del danno e comporta per il medico anche il rischio di una sanzione penale. La richiesta di risarcimento va inviata al medico, alla struttura sanitaria e (in caso di trattamenti presso una struttura pubblica) anche all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Che cosa è l’errore medico

Si parla di errore medico, in primo luogo, quando una scelta terapeutica del sanitario procura al paziente non un beneficio ma un danno, causando un peggioramento delle sue condizioni di salute. Il peggioramento può essere determinato in via immediata e diretta dall’errore del medico, ma si configura responsabilità anche quando, a seguito di un intervento inadeguato o sbagliato, non viene impedito il normale decorso della malattia.

Si tratta di un principio generale che vale sia quando ci si trova di fronte ad una operazione chirurgica eseguita in modo non corretto, ossia in modo difforme rispetto agli standard di diligenza professionale richiesti al medico, sia quando si prescriva, ad esempio, la somministrazione di farmaci senza considerare una situazione di allergia, o che l’assunzione di una determinata medicina associata ad altri farmaci può causare delle complicazioni.

La casistica, in ogni caso, è molto ampia e comprende (a puro titolo di esempio) le conseguenze negative che derivano:

da una diagnosi sbagliata; da una diagnosi ritardata (se il ritardo complica o pregiudica le condizioni di salute del paziente); da una omessa effettuazione di esami che avrebbero potuto chiarire meglio le condizioni di salute del paziente; da un intervento chirurgico eseguito in modo errato; da una cattiva gestione delle cure successive ad un intervento.   In queste ed in tutte le altre ipotesi in cui può parlarsi di errore medico, il paziente vittima dell’errore può in ipotesi richiedere il risarcimento del danno in tutte le sue forme (danno alla salute, rimborso delle spese sostenute ecc).

I soggetti responsabili

La recente legge 08/03/2017 n° 24 ha riscritto le regole per le richieste risarcitorie, ed ha stabilito un iter piuttosto rigoroso.

La richiesta risarcitoria, va, anzitutto, indirizzata alla struttura (pubblica o privata) che fornisce le prestazioni sanitarie e che, a tal fine, si avvale dell’opera di esercenti la professione sanitaria: per gli errori di questi ultimi e, più in generale, per le loro condotte dolose o colpose che causano danni ai pazienti, la struttura (ospedale, clinica, laboratorio ecc.) risponderà ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c., vale a dire, a titolo di responsabilità contrattuale. Ciò si rivela vantaggioso per il paziente, che deve dimostrare unicamente di essersi rivolto alla struttura, stipulando con essa un contratto, e di aver subito un danno. Questa regola vale anche nel caso in cui i sanitari siano stati scelti dal paziente e non siano dipendenti della struttura stessa; vale per le strutture pubbliche, per quelle convenzionate e per quelle di ricerca e sperimentali; ma, soprattutto, vale per tutte le prestazioni sanitarie, anche per quelle svolte in regime di libera professione “intramuraria”.

In seconda battuta, può essere invocata anche la responsabilità diretta del sanitario che ha fatto l’errore: ma la sua responsabilità, in base alla legge, sarà extracontrattuale (salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente). La diversa natura (contrattuale ed extracontrattuale) della responsabilità è di estremo rilievo: l’onere della prova è molto più gravoso nel secondo caso in quanto bisogna dimostrare anche la colpevolezza del sanitario; inoltre, la prescrizione è decennale nel primo caso, e quinquennale nel secondo. Per giudicare la condotta del sanitario e stabilire se vi sia o meno una colpevolezza, la legge prevede l’emanazione di “linee guida” a cura di un istituendo “Sistema nazionale per le linee guida”. Per la liquidazione dei danni a carico della struttura e del sanitario si applicano le tabelle del danno biologico previste dagli artt. 138 e 139 del Codice delle Assicurazioni.

Come tutelarsi in caso di dubbio sulla presenza di un errore medico

Il paziente che sospetta che il peggioramento delle proprie condizioni di salute a seguito di una terapia sia dovuto ad un errore medico deve, innanzitutto, sottoporre la questione ad un medico legale con competenze specialistiche, facendosi assistere per queste operazioni da un legale. Il parere del medico legale è essenziale, trattandosi di questioni estremamente tecniche.

Per fare questo deve raccogliere tutta la documentazione medica in suo possesso relativa alla terapia e chiedere alla struttura ospedaliera una copia della cartella clinica. Una volta raccolto il materiale deve sottoporre il tutto al medico legale che avrà il compito di redigere una perizia scritta che confermerà o smentirà i dubbi del paziente. Nel caso in cui la perizia concluda per la presenza di un errore, il danneggiato dovrà inviare una richiesta di risarcimento ai soggetti responsabili. Una volta ricevuta la richiesta, l’Ente ospedaliero o il professionista apriranno il sinistro presso la Compagnia Assicuratrice che li copre per la responsabilità civile verso i terzi.

La recente legge 24/17 ha previsto non solo l’obbligo della copertura assicurativa, ma anche che le strutture sanitarie pubblichino sui propri siti internet i dati riguardanti l’impresa assicuratrice, le polizze e le relative clausole contrattuali, i cui requisiti minimi saranno fissati con decreto ministeriale, e che comunque dovranno prevedere una retroattività decennale. Inoltre è previsto, ed è molto importante, che la richiesta possa essere rivolta dal danneggiato direttamente alla Compagnia Assicurativa (cd. azione diretta).

Il danneggiato (preferibilmente tramite il proprio legale), quindi, seguirà la pratica di liquidazione che normalmente prevede una visita medico legale di riscontro presso un professionista incaricato dalla Compagnia. Se la visita di riscontro conferma la presenza di un errore medico, le parti potranno tentare chiudere la vertenza attraverso un accordo sull’entità del risarcimento. Se invece la visita di riscontro escluderà la presenza di un errore, molto probabilmente la Compagnia Assicuratrice non si renderà disponibile per una offerta risarcitoria.

A questo punto, la legge 24/2017 prevede un tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità di un’eventuale iniziativa giudiziaria (in altri termini, se prima di andare dal Giudice non si tenta la conciliazione, il Giudice non può istruire la causa). Alla conciliazione devono partecipare sia la struttura, sia la Compagnia Assicuratrice della stessa.

La conciliazione si può fare in due modi, tramite due procedimenti alternativi: a) o mediante un ricorso per accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., che pur svolgendosi sotto l’egida del Tribunale è, a tutti gli effetti, un procedimento stragiudiziale, in cui il giudice si limita a nominare un perito, che accerta la situazione ed ha il preciso incarico di tentare la conciliazione tra le parti; b) o mediante una procedura di mediazione civile avanti ad un organismo di mediazione. Questa seconda procedura è totalmente stragiudiziale.

Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento del danno

Il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria viene considerato come un contratto, anche se non è stato firmato alcun accordo scritto. Per questo motivo il paziente che lamenta un danno dovrà provare di essersi rivolto a quella specifica struttura, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni) a seguito di un trattamento terapeutico e specificare in cosa consiste tecnicamente l’errore del medico, dimostrando che il danno dipende dall’errore. Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l’errore che lamenta è stato effettivamente compiuto.

La responsabilità può anche derivare da fattori organizzativi della struttura, quali carenze funzionali o inadeguatezza degli strumenti.

Toccherà infatti alla struttura provare di avere agito correttamente perché in caso contrario subirà una condanna al risarcimento del danno.

Qualora si agisca contro il sanitario, sarà necessario dimostrare che all’azione del medico sia conseguito il danno lamentato, e che l’azione del medico sia connotata da dolo o colpa. A tal fine, come detto, si potrà tenere conto delle “linee guida” che detteranno le condotte minime richieste ai medici nelle varie circostanze.

La responsabilità penale del medico

Il comportamento del medico che colposamente (ossia con negligenza, imperizia o imprudenza) o dolosamente (ossia intenzionalmente) procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute per i motivi esaminati nei precedenti paragrafi, oltre a dare vita ai presupposti per un risarcimento del danno, può integrare anche il reato di lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) oppure (in caso di decesso del paziente a causa dell’errore) il reato di omicidio colposo (art. 589 codice penale).

La legge 24/17 ha recentemente introdotto il nuovo reato di “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” (art. 590 sexies c.p.). Se il sanitario causa la morte del paziente o gli determina lesioni personali, si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose. La responsabilità penale è esclusa dall’osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto).

In ogni caso, resterà fermo il dovere di risarcire il danno. La norma, infatti, riguarda unicamente la responsabilità penale.


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