Responsabilità oggettiva per colpa presunta e insegnamento

Responsabilità oggettiva per colpa presunta e insegnamento

Quando si parla di responsabilità aquiliana o extracontrattuale si è soliti definire quest’ultima come una reazione dell’ordinamento alla lesione della sfera giuridica altrui.

Nel concetto di lesione è presente l’idea di danno ingiusto.

La responsabilità extracontrattuale ex. art. 2043 c.c. sorge quando un soggetto (danneggiato) subisce una lesione da altro soggetto (danneggiante) al quale l’ordinamento impone di risarcire i danni, tuttavia affinché si configuri una responsabilità è necessario che si accerti l’esistenza di un danno ingiusto; che vi sia un nesso causale tra evento dannoso e fatto realizzatosi e che il danneggiante abbia agito con dolo o colpa. Solitamente la responsabilità extracontrattuale viene utilizzata per identificare un soggetto sul quale grava l’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla lesione cagionata a una posizione giuridica protetta.

Tra le ipotesi di responsabilità oggettiva per colpa presunta rileva in modo particolare l’art. 2048 c.c. che a sua volta distingue due ipotesi di responsabilità:

– la responsabilità dei genitori: art. 2048, co. 1, c.c. (culpa in educando e in vigilando). Questo tipo di responsabilità sussiste quando un minore commette un fatto illecito e i genitori non pongono in essere il dovere di educarlo o di vigilare sulla sua attività sicché gli stessi saranno responsabili del danno derivante dalla condotta del figlio e per esentarsi da tale forma di responsabilità per fatto altrui dovranno dimostrare di aver educato e vigilato sul minore.

– la responsabilità degli insegnanti: art. 2048, co. 2, c.c. (culpa in vigilando). Per capire quando viene a sussistere questa responsabilità è opportuno partire da una premessa. Quando i genitori iscrivono i loro figli presso un istituto scolastico nei confronti della scuola e degli insegnanti scattano obblighi ben precisi in termini di custodia e vigilanza, infatti nel momento in cui l’alunno viene ammesso nell’istituto scolastico si instaura tra i genitori e la scuola un rapporto contrattuale dal quale discende l’obbligo per l’istituto di vigilare sulla sicurezza e sull’incolumità degli alunni per tutto il tempo della durata della prestazione scolastica. Questo stesso obbligo che sorge in capo all’istituto sorge in capo agli insegnanti in virtù del cd. contatto sociale qualificato ossia di quel rapporto giuridico con cui il docente si obbliga oltre che ad istruire ed educare anche a proteggere e vigilare l’alunno al fine di evitare che lo stesso si procuri un danno alla propria persona, sicché qualora l’insegnante dovesse essere inadempiente a tali compiti sussiste in capo allo stesso una responsabilità contrattuale tale per cui sarà tenuto a risarcire i danni.

E’ opportuno precisare però che affinché possa sussistere una responsabilità a carico dell’insegnante per il fatto illecito commesso dall’alunno occorre la sussistenza di taluni presupposti quali:l l’esposizione del fatto storico; il verificarsi dell’evento lesivo che deve dipendere dalla mancata vigilanza tenuta dall’insegnante sull’alunnoi; circostanze prevedibili e evitabili.

Qualora, manchi uno solo di questi presupposti e l’alunno si sia auto-procuratosi il danno la responsabilità non incombe sull’insegnante; infatti anche in relazione all’onere probatorio è stato ribadito dalle S.U. della Cassazione che nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei confronti dell’istituto scolastico e dell’insegnante è applicabile il regime probatorio desumibile dall’ art. 1218 c.c. sicché mentre l’attore deve provare che il danno si sia verificato nel corso dello svolgimento del rapporto sull’altra parte incombe l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa non imputabile ne alla scuola ne all’ insegnante. Questo principio di diritto elaborato dalla Cassazione è stato applicato anche in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito dagli studenti all’interno della struttura scolastica nelle ore di educazione fisica, infatti ai fini della configurabilità di una responsabilità a carico della scuola ex. art. 2048 c.c. incombe sullo studente l’onere di provare l’illecito subito da parte di altro studente e sulla scuola l’onere di provare il fatto impeditivo ossia di non aver potuto evitare il verificarsi del danno.


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Avvocato Antonella Fiorillo

Laureata in giurisprudenza. Avvocato.

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