Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Covid-19

Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti Covid-19

Il decreto legge del 1° aprile 2021 n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-coV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”, all’art. 3 ha introdotto la seguente disposizione in tema di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid-19:

Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-Cov-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.

Il successivo art. 3-bis, aggiunto dalla legge di conversione n. 71 del 2021, ha previsto, in senso più ampio, la seguente ipotesi di limitazione della responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica:

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impegnato per far fronte all’emergenza”.

Si tratta, dunque, di norme penali in bonam partem rispetto a quanto previsto dall’art. 590 sexies, comma 2, c.p., rubricato “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario”, secondo cui “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.

Le due norme costituiscono la risposta normativa alla questione relativa alla responsabilità, in ambito medico, per fatti avversi avvenuti nel corso dell’emergenza sanitaria.

L’introduzione delle due norme si pone nell’ambito del dibattito in ordine all’opportunità politico-criminale di prevedere o meno apposite “norme scudo” a favore del personale sanitario in ragione di un rischio-responsabilità accentuato dalla crisi epidemiologica.

A seguito di alcuni decessi correlati alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e con la conseguente iscrizione nel registro degli indagati dei medici e infermieri inoculatori, l’esecutivo ha introdotto un’esimente specifica per i delitti di omicidio e lesioni personali colposi da somministrazione del vaccino anti-Covid.

Con l’art. 3 del d.l. n. 44/2021 il governo è intervento al fine di rassicurare il personale sanitario nel timore che potesse prevalere in loro la tentazione di atteggiamenti autocautelativi astenendosi dal somministrare il vaccino.

Da ultimo il Parlamento, in sede di conversione  del d.l. n. 44/2021, con l’aggiunta dell’art. 3-bis introdotto in via emendativa, ha allargato il campo della non punibilità prevedendo, per gli stessi fatti-reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose (art. 589 e 590 c.p.), una limitazione della responsabilità penale ai casi di colpa grave in favore di tutti gli esercenti una professione sanitaria nell’ambito della fase emergenziale Covid-19.

Per comprendere la genesi politico-criminale delle due disposizioni occorre muovere dal dibattito sulla ritenuta inadeguatezza dell’art. 590 sexies c.p., a contenere il fenomeno degenerativo della c.d. medicina difensiva.

L’impossibilità di ricorrere in questa fase pandemica, all’ordinaria punibilità dell’art. 590 sexies, co. 2, c.p. al fine di escludere la punibilità del sanitario, deriverebbe dalla lettura restrittiva datane dal giudice nomofilattico, secondo cui l’esonero da responsabilità ex artt. 589 e 590 c. dell’operatore sanitario è da intendersi: limitato alle sole ipotesi di imperizia non grave riferibile all’atto esecutivo; ancorato al rispetto delle linee guida accreditate o buone pratiche clinico-assistenziali consolidate; subordinato in ogni caso ad un preventivo vaglio di adeguatezza delle raccomandazioni contenute in siffatte linee guida alle specificità del caso concreto.

Ne deriva l’inidoneità di questa ristretta area di non punibilità colposa rispetto ad un virus ignoto fino a poco più di un anno fa ed alle circostanze emergenziali nelle quali il personale sanitario è chiamato ad operare, considerato anche l’impiego di farmaci sottoposti a sperimentazione, il regime di responsabilità diretta del medico ed il particolare statuto del consenso informato.

Le ipotesi di colpa non punibili da considerare nell’emergenza non possono essere limitate ai soli casi di imperizia non grave realizzati nella fase esecutiva, ma devono essere estese anche agli episodi di negligenza e di imprudenza non gravi. Inoltre, non vi sono linee guida sufficientemente accreditate o pratiche consolidate a cui legare il giudizio di rimproverabilità vista la novità del virus.

Una limitazione volta a derogare agli ordinari criteri di imputazione è stata ritenuta giustificata da parte della dottrina penalistica in virtù delle oggettive peculiarità del caso, nonché in considerazione dell’opportunità di far valere il principio di uguaglianza sostanziale su quello di uguaglianza formale (Art. 3 Cost.).

Le disposizioni concernenti il Piano strategico nazionale per la vaccinazione anti-Covid non prevedono termini finali cosicché non è individuato il termine temporale finale del periodo di limitazione della punibilità ex art. 3 del d.l. n. 44/2021.

L’ambito operativo è strettamente legato alla fase di somministrazione vaccinale ed a quella ad essa prodromica curata dal medico o dall’infermiere; prima ed oltre tali procedure opererà, ricorrendone i presupposti, la disposizione di favore di cui al successivo art. 3 bis del d.l. n. 44/2021.

Proprio la rubrica della norma, dove si parla di “responsabilità sanitaria”, esclude un’interpretazione che consenta di estendere la non punibilità a tutta la filiera della vaccinazione: dall’azienda produttrice alle stesse autorità che hanno proceduto all’autorizzazione all’impiego e stabilito le relative modalità.

Peraltro, mentre l’atto di inoculazione difficilmente appare suscettibile di cagionare danni richiedenti l’intervento penale, più delicata è la procedura che lo precede, la quale si compone di due momenti: un primo, consistente nella compilazione, da parte del vaccinando, di una scheda di triage pre-vaccinale e di un questionario anamnestico, documenti contenti una serie di quesiti attinenti alle sue condizioni di salute attuali e pregresse; un secondo, caratterizzato dalla raccolta del consenso informato sui possibili eventi avversi che il vaccino, come qualsiasi altro farmaco, può determinare a seguito di assunzione.

È rispetto proprio a questa fase preliminare che si possono presentare problematicità, coperte dalla nuova esimente, qualora il somministratore non svolga correttamente il proprio operato e ne scaturisca un evento infausto, di cui sia dimostrato il collegamento causale con la somministrazione.

Il meccanismo esimente richiede soltanto che l’uso del vaccino contro SARS Cov-2/Covid-19 sia conforme contemporaneamente: “alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità” (AIC); “e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionali del Ministero della salute relative all’attività di vaccinazione”.

Dovendo sussistere contemporaneamente entrambi i requisiti, potrebbero sorgere problematiche in caso di contrasto tra provvedimento autorizzatorio e contenuto delle circolari ministeriali.

Si è osservato che, nonostante il decreto contempli pacificamente la possibilità di un nesso eziologico fra inoculazione del vaccino e morte del paziente in un momento in cui la questione è ampiamente dibattuta a livello della comunità scientifica, è evidente come l’accertamento del rapporto causale fra evento infausto e vaccinazione non possa che avvenire in sede processuale.

Altri commentatori fanno discendere dal complesso normativo conseguenze già in tema di iscrizione della notizia di reato. Infatti, se nessuno può impedire che si proceda ad accertamenti penali, il sanitario, verificata la conformità del vaccino somministrato alle indicazioni date, non potrebbe essere indagato per il solo fatto di essere intervenuto a somministrare la dose. Un’iscrizione a suo carico, soltanto per questo fatto, sarebbe ingiustificata. Casomai, sarebbe corretto, procedere a carico di ignoti, considerata l’ assenza di elementi soggettivi di una possibile responsabilità.

Sulla natura giuridica dell’esimente in questione, sembra condivisibile quella dottrina secondo cui l’art. 3 del d.l. n. 44/2021 sembra costituire una causa di esclusione della colpevolezza e, dunque, una scusante, con conseguente suo rilievo anche in caso di erronea supposizione ex art. 59, comma 4, c.p., la quale presuppone la sussistenza di un nesso eziologico tra l’inoculazione e la morte o le lesioni che ne siano derivate escludendosi qualunque margine di riproverabilità colposa, anche grave, qualora siano rispettate le altre condizioni previste.


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