Revoca della patente di guida e messa alla prova: una vexata quaestio
Una questione a lungo dibattuta, in relazione alla quale la giurisprudenza fino a tempi recenti non aveva adottato una posizione unanime, verteva essenzialmente nel capire se, a seguito di un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza (ex art. 186, comma 2, lettera c), e 2-bis Codice della Strada) conclusosi con l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 168 bis c.p., fosse o meno applicabile la revoca della patente, quale sanzione accessoria ai sensi dell’art. 219 bis CdS.
Ritenendo opportuno richiamare per sommi capi l’istituto della messa alla prova, è bene evidenziare come esso sia stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge 28.04.2014, n. 67, pubblicata in GU Serie Generale 2.05.2014, nr.100, entrata in vigore dal 17.05.2014.
Il legislatore ha previsto la messa alla prova sia quale causa di estinzione del reato (come risulta previsto claris verbis dall’art.168 ter, comma 2, cod. pen e confermato dalla collocazione sistematica della norma nel Titolo VI del codice penale, immediatamente dopo la disciplina della sospensione condizionale della pena), sia come possibilità di definizione alternativa della vicenda processuale (come confermato dall’inserimento di specifiche norme nel titolo V-bis del libro VI- Procedimenti speciali- del codice di rito).
La ratio del procedimento di messa alla prova è sine ullo dubio di natura deflattiva, in quanto l’istituto anzidetto si basa essenzialmente sull’offerta di un percorso di reinserimento alternativo ai soggetti processati per i reati di minore allarme sociale, percorso il quale, se ritenuto idoneo dal giudice sulla base dei requisiti formali e dei presupposti applicativi di natura oggettiva e soggettiva, porta all’emissione un’ordinanza ammissiva, con la quale l’organo giudicante, ritenendo idoneo il programma di prova presentato, dispone la sospensione del processo per un determinato periodo di tempo.
Decorso detto periodo, l’autorità giudicante, dopo aver valutato la relazione sul decorso e sull’esito della prova medesima inviata dall’ufficio esecuzione penale esterna, allorquando ritenga che la prova abbia conseguito i risultati prefissati, pronuncia sentenza, ordinariamente impugnabile ex art. 168 ter c.p, con la quale dichiara il reato estinto per esito positivo della messa alla prova senza tuttavia pregiudizio per l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
Ciò premesso, analizzando ora i rapporti intercorrenti tra messa alla prova e la revoca della patente di guida per stato di ebbrezza, rileva quanto segue.
Invero, se da un lato il dettato normativo dell’art. 219 bis, 1 comma, CdS, recitando “ Nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione o della revoca della patente di guida […] ” chiarisce sine ullo dubio la natura di sanzione “amministrativa” della revoca della patente di guida, la quale si configura come sanzione di natura accessoria di competenza prefettizia, maggiori problemi interpretativi vi sono invece tra l’art. 168 ter, terzo comma c.p., – il quale, precisando in punto di messa alla prova che “l’estinzione del reato non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”, pare affermare chiaramente l’applicabilità delle sanzioni accessorie all’istituto de quo – e l’art. 187 CdS che, con riguardo alla revoca della patente di guida, ne subordina l’applicabilità all’ “accertamento del reato”.
L’ultima disposizione normativa sopracitata, subordinando claris verbis la revoca della patente all’”accertamento” effettivo del reato, ha posto delicati problemi interpretativi, inducendo dottrina e giurisprudenza ad interrogarsi su quale sia effettivamente l’oggetto dell’accertamento giudiziale operato dal giudice con l’istituto della messa alla prova.
Nell’approfondire tale problematica, è bene osservare che con riferimento all’istituto della messa alla prova, oggetto del vaglio giudiziale ex art. 168 bis c.p. siano essenzialmente tre condiciones essenziali.
In particolare, in primis l’autorità giudicante dovrà valutare che non risulti dagli atti la sussistenza di una causa di proscioglimento, nel qual caso deve emettere sentenza ex art. 129 c.p.p.; in secundis opererà un vaglio circa la sussistenza dei requisiti formali e delle condizioni di applicabilità ex art. 168 bis c.p; in terzis accerterà sia che il programma predisposto sia sufficientemente individualizzato e, come tale, idoneo con riguardo all’entità del fatto e alla capacità a delinquere del soggetto ex art. 133 c.p., sia valuterà, con un giudizio prognostico, che il soggetto non commetta ulteriori reati nel periodo di prova.
Ciò posto, emerge chiaramente che l’accertamento giudiziale posto in essere, essendo volto a valutare la presenza di meri requisiti di ordine sostanziale e processuale, non accerta il fatto di reato nel suo accadimento storico-temporale, requisito richiesto per la revoca della patente ex art 187 CdS, ma, al contrario, si estende in un perimetro ben definito e più ristretto.
Sul punto, illuminante giurisprudenza (Tribunale di Milano, Sez. X, sentenza n.3440 del 16 settembre 2016; Giudice di Pace di Udine, sentenza. n. 435/2017 del 14.09.2017) ha risolto in tal senso l’annoso problema riscontrando che, nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice non opera alcun accertamento del reato, né svolge alcuna delibazione se non quella prevista a mente dell’art.168 bis c.p.
Orbene, aderendo all’orientamento giurisprudenziale sopra citato ne deriva che la sanzione amministrativa in parola, id est la revoca della patente di guida, non può trovare applicazione nel caso di declaratoria di estinzione del reato all’esito del procedimento di messa alla prova ex art.168 bis c.p, non sussistendo i presupposti che ne legittimano l’applicazione ai sensi dell’art. 187 CdS.
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Maria Cappellari
ESPERIENZA PROFESSIONALE
-24/10/2016–24/04/2018 : Praticante avvocato Avvocatura dello Stato, Venezia (Italia).-01/02/2017–alla data attuale: praticante Avvocato di Strada Onlus, Padova (Italia).
Collaboro con l'Associazione Avvocato di strada Onlus, che è un'organizzazione di volontariato con l'obiettivo fondamentale di prestare tutela legale gratuita alle persone senza fissa dimora. Le mie attività principali consistono nel prestare una consulenza legale principalmente in materia civilistica ed in diritto dell'immigrazione alle persone che si recano allo sportello per ricevere un consulto.ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-11/10/2016 Laurea Magistrale LM in Giurisprudenza Università degli studi di Ferrara, Ferrara (Italia).
Sono laureata a pieni voti (106/110) in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Ferrara.
Tesi in Diritto Amministrativo : "Le sorti del contratto di appalto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione: i poteri del giudice alla luce del Codice del processo amministrativo".COMPETENZE PERSONALI
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Altre lingue: inglese, livello B2, certificato : Cambridge Esol, dicembre 2017, e spagnolo.