Revoca delle misure di accoglienza, normativa “oscura, imperfetta od incompleta”: il Consiglio di Stato ne riferisce al Governo

Revoca delle misure di accoglienza, normativa “oscura, imperfetta od incompleta”: il Consiglio di Stato ne riferisce al Governo

Cons. Stato, sez. Consultiva, 9 luglio 2020, n. 1271 reso sull’affare n. 633/2019

La vicenda. Un richiedente asilo impugnava il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza emesso dalla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo di Treviso emesso in applicazione dell’art. 23, comma 1, lett. e), del d.lgs n. 142/2015, vista la comunicazione della Polizia Locale di Treviso  con cui era stato segnalato il deferimento del richiedente all’Autorità Giudiziaria per i reati di resistenza al pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere (art. 4, legge n. 110/1975).

In particolare, con tale segnalazione – richiamata per relationem nella parte motiva della contestata revoca – la Prefettura di Treviso veniva informata che il suddetto Comando di Polizia Locale era intervenuto, nel corso di un controllo di polizia all’esterno del centro, per sedare un scontro verbale e fisico tra il richiedente asilo ed un altro suo connazionale e che, in tale circostanza, il richiedente, dopo aver opposto resistenza agli agenti, veniva da questi bloccato mentre tentava di estrarre dalla tasca un cacciavite con punta a taglio limata della lunghezza totale di 14 cm., poi sottoposto a sequestro penale.

L’Amministrazione evidenziava, poi, che la revoca in oggetto riguarda un cittadino straniero affetto da disturbi comportamentali derivanti dall’abuso di alcool. Risulta infatti che egli abbia manifestato ancora di recente forti alterazioni dello stato d’animo ed atteggiamenti spesso aggressivi, per altro contraddistinti dal totale rifiuto di aderire a percorsi psico-terapeutici esterni al centro di accoglienza presso il quale risulta ancora ospitato.

La decisione. L’art. 23 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, prevede che il prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso – per quanto rileva in questa sede – di violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto, da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti (lett. e).

Orbene la Corte di Giustizia dell’Unione europea, con sentenza del 12 novembre 2019 in C 233/18, ha ritenuto quanto segue: <<…56 Alla luce del complesso delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33, letto alla luce dell’articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può prevedere, tra le sanzioni che possono essere inflitte ad un richiedente in caso di gravi violazioni delle regole dei centri di accoglienza nonché di comportamenti gravemente violenti, una sanzione consistente nel revocare, seppur temporaneamente, le condizioni materiali di accoglienza, ai sensi dell’articolo 2, lettere f) e g), della menzionata direttiva, relative all’alloggio, al vitto o al vestiario, dato che avrebbe l’effetto di privare il richiedente della possibilità di soddisfare le sue esigenze più elementari. L’imposizione di altre sanzioni ai sensi del citato articolo 20, paragrafo 4, deve, in qualsiasi circostanza, rispettare le condizioni di cui al paragrafo 5 di tale articolo, in particolare quelle relative al rispetto del principio di proporzionalità e della dignità umana…>>.

Secondo la Corte, <<…gli Stati membri possono, nei casi di cui all’articolo 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/33, imporre, a seconda delle circostanze del caso e fatto salvo il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 20, paragrafo 5, della menzionata direttiva, sanzioni che non hanno l’effetto di privare il richiedente delle condizioni materiali di accoglienza, come la sua collocazione in una parte separata del centro di accoglienza, unitamente ad un divieto di contatto con taluni residenti del centro o il suo trasferimento in un altro centro di accoglienza o in un altro alloggio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Analogamente, l’articolo 20, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/33 non osta ad una misura di trattenimento del richiedente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, lettera e), della direttiva in parola, purché siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli da 8 a 11 della stessa direttiva…>>.

Alla luce di tale sentenza della Corte di giustizia il Collegio <<…non può che disapplicare, nella fattispecie in esame, la disposizione di cui alla lettera e) dell’articolo 23 del d.lgs. n. 142/2015, con conseguente accoglimento del ricorso…>>

È stato, peraltro, recentemente rilevato che dalla disapplicazione della citata disposizione può conseguire <<…un vuoto normativo in quanto l’ordinamento non prevede alcuna sanzione ulteriore a carico degli stranieri richiedenti protezione internazionale e ammessi alle misure di accoglienza, i quali pongano in essere violazioni gravi delle regole dei centri in cui sono inseriti o comportamenti gravemente violenti; è tuttavia responsabilità del legislatore colmare tale lacuna non potendo questo Giudice esimersi dal rispettare l’interpretazione del diritto comunitario così come fornita dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea…>> (TAR Toscana, n. 540/2020; idem, n. 557/2020).

Tali considerazioni sono state condivise appieno dal Consiglio di Stato in sede consultiva.

Per tale ragione, il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti per dare applicazione all’art. 58 del regio-decreto 21 aprile 1942, n. 444 (Regolamento per l’esecuzione della legge sul Consiglio di Stato) secondo cui, quando dall’esame degli affari discussi dal Consiglio di Stato risulti che la legislazione vigente è in qualche parte <<…oscura, imperfetta od incompleta…>> – come è evidente, nel caso di specie, a seguito della sentenza della Corte di giustizia – il Consiglio di Stato medesimo ne riferisce al Presidente del Consiglio dei ministri.


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Anna Romano

Co-responsabile di sezione at Salvis Juribus
Nata a Napoli nel 1993, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nel marzo 2017 con votazione di 100/110, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in Cooperazione Giudiziaria dal titolo "Le procedure estradizionali nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia", relatore Prof.ssa Fabiana Falato. Spinta da una forte passione per le materie giuridiche, già durante il percorso universitario ha collaborato con una Rivista giuridica, Salvis Juribus, inizialmente redigendo articoli di approfondimento su specifiche tematiche inerenti l’ambito della contrattualistica, la responsabilità civile e l’edilizia. In seguito, ha rivestito un ruolo di responsabilità all’interno della medesima Rivista occupandosi del coordinamento degli Autori e della relativa gestione per quanto concerne la Sezione “Famiglia”. Nel marzo 2017, inoltre, la tesi di laurea ha ricevuto la dignità scientifica essendo stata pubblicata sulla Rivista Salvis Juribus.

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