Revoca delle tariffe incentivanti da parte del GSE
Quaestio iuris: il GSE ha revocato le tariffe incentivanti ed ha chiesto la restituzione di quanto già erogato alla Società poiché le certificazioni riferite ai pannelli fotovoltaici ed i marchi CE apposti sugli stessi risultano non conformi alle prescrizioni richieste dalla normativa cui fa riferimento il GSE nel provvedimento di decadenza dagli incentivi.
Punto nodale e critico che determina l’inquadramento della fattispecie dal punto di vista prettamente civilistico, ora oggetto d’esame, risulta essere il contratto d’appalto per la realizzazione dell’opera stipulato tra la società committente e la società appaltatrice, la quale ha acquistato i pannelli fotovoltaici dal rivenditore, pannelli forniti, però, da una società (ad oggi, fallita).
Nel contratto d’appalto sopra menzionato e, in particolare, nelle premesse, le parti convengono che la società committente “desidera installare un impianto fotovoltaico, avvalendosi dei contributi del conto energia ed affidando a un contraente generale la gestione di tutto il progetto, dalla progettazione fino al riconoscimento incentivante”.
Pertanto, il contraente generale, si assume la completa responsabilità nell’elaborazione dei progetti, nella predisposizione della documentazione autorizzativa, nella direzione lavori e nella realizzazione dell’impianto rispettando la normativa italiana e le indicazioni del capitolato e degli altri documenti da esso richiamati e citati.
Accennando brevemente e per meglio focalizzare la complessa vertenza, che vedrà luce anche in sede amministrativa, si ritiene non legittima la decadenza dal diritto delle tariffe incentivanti espressa nel decreto del GSE, dal momento che, le norme incentivanti richiedono che la violazione sia rilevante ai fini del riconoscimento degli incentivi, e non, invece, solo formale.
Pertanto, il GSE non potrà far decadere in modo automatico tutti gli incentivi, dopo aver riscontrato inesattezze formali nelle etichette, se i pannelli possiedono i requisiti tecnici richiesti (si veda, al riguardo, Consiglio di Stato n. 2006/2016, successivamente confermato da Cassazione n. 9967/2017).
In una prospettiva civilistica, il problema che si pone consiste nell’individuare il tipo di azione da intraprendere e la natura – contrattuale o extracontrattuale – della responsabilità facente capo all’appaltatore.
La questione di che trattasi interessa un alto grado di tecnicismo, in base al quale una perizia, redatta da un esperto del settore, risulterà essere dirimente sul prosieguo della strategia difensiva da intraprendere. In base a ciò, si aprono, infatti, due possibili scenari:
1) nel caso in cui la perizia attesti la difformità dei pannelli dalla normativa indicata, inoltrare la richiesta al GSE al fine di ottenere gli incentivi, seppur decurtati del 20% e secondo le modalità illustrate dallo stesso GSE nel provvedimento di revoca;
2) nel caso in cui la perizia attesti la conformità dei pannelli, anche se non marchiati CE, adire il TAR del Lazio (competente ex art. 133, lett. o, del d.lgs. 104/2010) a che lo stesso si pronunci sul provvedimento del GSE e ottenere la tariffa incentivante nella sua totalità e senza dover ripetere al GSE quanto fin ad ora dallo stesso erogato.
In ogni caso, considerate le ridotte tempistiche per esercitare l’azione nei confronti dell’appaltatore (due anni, ex art. 1667 c.c.), si ritiene possa proporsi, non senza qualche forzatura, la disciplina prevista dall’art. 1669 c.c. con riferimento alla grave difetto di realizzazione dell’opera.
In questo caso si può far leva su Cassazione n. 9198/2018, la quale statuisce che, in tema di contratto d’appalto, le disposizioni specifiche previste dagli artt. 1667 e 1668 c.c., applicabili nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, integrano e non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale (artt. 1453 e 1455 c.c.), applicabili quest’ultimi quando non ricorrono i presupposti delle norme speciali.
In via alternativa, in base al dettato dell’art. 2043 c.c., l’appaltatore è responsabile nei confronti della Società per aver provocato ad essa un danno ingiusto, in quanto esso era a conoscenza che la realizzazione dell’impianto fotovoltaico gli era stato commissionato al fine di ottenere le tariffe incentivanti messe a disposizione del GSE. Pertanto, si potrà avanzare richiesta di risarcimento del danno, che si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
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Mattia Galli
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