Ricerche archeologiche. Quando costituiscono reato?

Ricerche archeologiche. Quando costituiscono reato?

Gli illeciti connessi alle attività di ricerche archeologiche sono previsti e puniti ai sensi degli artt. 175 e 176 D.Lgs. 42/2004.

Tuttavia, né la norme in questione, né la disciplina complessivamente dettata all’interno del medesimo decreto legislativo offrono una definizione chiara e completa del termine, di talché occorre ricercare il significato di “ricerca archeologia” all’interno della dottrina e della giurisprudenza consolidatesi nel corso degli anni nell’ambito della disciplina dei beni culturali e ambientali.

Ebbene, occorre innanzitutto ricordare come l’attività di ricerca archeologica è di esclusiva competenza dello Stato: ciò si spiega principalmente in funzione dell’appropriazione ex lege delle cose ritrovate (art. 44 e 46, L. 1038/39; art. 88 d. lgs. 490/99).

Tuttavia, è pacifico come lo Stato possa svolgere questa attività in forma diretta, ovvero per mezzo di concessione ad enti o privati[1].

Ulteriore e determinante elemento di rilievo è rappresentato dall’elemento teleologico, nel senso che il ritrovamento è il risultato di una ricerca preordinata e organizzata, che presuppone il compimento di una serie di atti consapevoli, di un comportamento, o di un’attività teleologicamente orientata, da svolgere secondo regole ben precise stabilite dall’atto di concessione o di autorizzazione, nonché mediante convenzioni stipulate con l’Amministrazione[2].

La scoperta fortuita, viceversa, si caratterizza per la sua occasionalità, concretandosi in un fatto giuridico eccezionale di cui non rileva la volontà ma solo l’incontro con la cosa, sì ché può ascriversi alla categoria generale dei fatti di coscienza[3].

A questo punto, risulta evidente la diversità delle situazioni giuridiche ascrivibili, rispettivamente, al ricercatore e allo scopritore occasionale: nel primo caso, si instaura tra il soggetto e l’oggetto della ricerca un collegamento per così dire stabile, fondato sulla coscienza del ricercatore medesimo – egli infatti, proprio in virtù di tale conoscenza, attiva una serie di meccanismi tecnico-giuridici per ottenere la concessione, fare fissare le modalità di svolgimento dei lavori e intraprendere le opere necessarie in vista dei risultati sperati – mentre nel secondo caso la scoperta avviene solo per occasione fortuita e non programmata; sicché il collegamento cosciente soggetto-oggetto si pone solo all’atto della scoperta[4].

La linea discretiva tra le due figure risiede, pertanto, nella configurazione di questo rapporto quale termine di riferimento di un’attività ad esso finalisticamente preordinata piuttosto che quale casuale accadimento del tutto estraneo ad una tale attività.

Ne emerge, in altre parole, una nozione di scoperta fortuita ricavata “in via residuale”, dovendosi considerare tale ogni rinvenimento intervenuto al di fuori di un programma di scavi archeologici. Secondo l’orientamento dominante, la scoperta di cose di interesse artistico-archeologico rimarrebbe fortuita anche ove avvenisse addirittura nell’ambito di un’attività di ricerca o di scavo, purché non finalizzata al ritrovamento di beni di tal genere[5].

Il principio secondo cui deve considerarsi fortuito ogni rinvenimento che sia avvenuto al di fuori di un programma di ricerca archeologica è stato ribadito, altresì dalla giurisprudenza di legittimità[6].

Tale interpretazione è, peraltro, imposta e resa necessaria dal medesimo tenore letterale dell’art. 175, nonché dalla ratio medesima della norma, tesa a far sì che non vengano posti in essere scavi o comunque opere di ritrovamento finalizzate alla scoperta di beni culturali da parte di soggetti privati, senza che lo Stato – al quale apparterrebbero gli eventuali reperti annoverabili all’interno della categoria “beni culturali” ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 42/2004 – ne sia stato preventivamente informato e abbia rilasciato allo scopo idonea autorizzazione.

Ulteriore ipotesi di reato strettamente connessa alla precedente è rappresentata dall’art. 176 D.Lgs. 42/2004, che sanziona le condotte di chi si impossessi dei beni culturali di cui all’art. 10 del medesimo decreto legislativo.

I beni culturali previsti al c. 3 del predetto art. 10, tuttavia, possono essere oggetto del c.d. “furto d’arte” solo allorquando siano stati qualificati “beni culturali” nel provvedimento formale dell’autorità amministrativa previsto dall’art. 13 dello stesso testo normativo.

Tale procedimento amministrativo si rende necessario laddove i beni non siano stati mai denunziati all’autorità competente (come nel caso, ad esempio, di ritrovamento di oggetti sul fondale marino) e che comunque rivestono un oggettivo interesse culturale, artistico, storico, archeologico, etnoantropologico particolarmente importante ovvero eccezionale; in tal caso deve ritenersi che il reato non resti escluso per il semplice fatto che il bene medesimo sia stato sottratto alla verifica degli organi competenti, ma deve avere inizio appunto il procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale disciplinato dagli artt. 14 e ss. del D.lgs. 42/2004[7]

E ciò non potrebbe essere diversamente.

Appare, infatti, inverosimile sostenere che qualsiasi oggetto che viene scoperto e che sembra risalire ad un’epoca passata debba essere considerato – ipso facto – bene culturale ex art. 10 D.Lgs. 42/2004, quindi, affinché possa essere ricompreso all’interno della categoria “beni culturali”, occorre procedere all’esame del reperto con le modalità normativamente previste.

Quello che, detto in altri termini, il legislatore ha voluto sanzionare è la detenzione di un bene che abbia già ricevuto o comunque sia avviato a ricevere l’attestazione di “bene culturale” in base al procedimento amministrativo di cui agli artt. 14 e ss.: diversamente opinando, infatti, ogni suppellettile o oggetto solo perché “vecchio” o molto vecchio rientrerebbe nell’ambito delle maglie sanzionatorie dell’art. 176.

Procedimento per la dichiarazione dell’interesse culturale che, tuttavia, non può consistere in una mera ricognizione nell’ambito della quale ci si limiti a chiarire la natura dei reperti esaminati e alla loro datazione senza indicare in alcun modo quali caratteristiche oggettive li renderebbero tali da esser qualificati quali “bene culturale”.

Pertanto, in assenza di una dichiarazione di specifico interesse culturale dei beni suddetti – da attivarsi da parte dalla Sovrintendenza dei beni culturali e rilasciata da parte del Ministero dei Beni Culturali, ai sensi dell’art. 13 e ss. D.Lgs. 42/2004, gli oggetti rinvenuti non possono essere in alcun modo riconducibili ex alla categoria “beni culturali” di cui all’art. 10 D.Lgs. 42/2004.


[1] Alibrandi-Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 1995, 548

[2] Alagna, Ritrovamento e scoperta di beni avente valore culturale, in Contratto e impresa, 1986, 435

[3] Panuccio, Musei e disciplina giuridica dei ritrovamenti di oggetti di interesse storico ed artistico: realtà e prospettive, in Ritrovamenti e scoperte di opere d’arte, Milano, 1989, 13

[4] Alagna, cit., 453 e ss.

[5] La Battaglia, Ritrovamento di beni di interesse archeologico e corresponsione del premio, nota a sent. T.A.R. Puglia, 5.07.2001, in Corr. Giur., 2002, 10, 1358.

[6] si veda in tal senso, Cass., III, 5.10.94, n. 10401, in Cons. Stato, 1995, II, 1391, e da ultimo T.A.R. Lazio, II, 13.5.2000, n. 3949, in Foro it., Rep. 2000, voce Beni culturali, paesaggistici e ambientali, n. 91-93.

[7] Cass., 02.07.2004, n. 28929.


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