Ricette creative e originali tutelate dal “diritto d’autore”

Ricette creative e originali tutelate dal “diritto d’autore”

Sommario: 1. La sentenza del Tribunale di Milano n. 9763 del 10.07.2013 – 2. Il principio di diritto – 3. La vicenda – 4. La soluzione – 5. La paternità dell’opera – 6. Conclusioni

 

1. Il Tribunale di Milano ha affrontato il tema in commento nella Sentenza n. 9763/2013 che, seppure non recente, costituisce, comunque, una pronuncia di assoluta attualità e interesse, stante anche il numero sempre maggiore di esperti di alta cucina (i così detti “Masterchef”) e il grande interesse del pubblico per le trasmissioni televisive che ci insegnano a cucinare, che propongono appassionanti sfide tra i fornelli degli chef (o aspiranti tali) e tra i migliori ristoranti o che semplicemente ci illustrano le eccellenze del nostro territorio. Anche la cucina è un’arte perché, al pari di un’opera architettonica o letteraria, del teatro o della cinematografia, è frutto della fantasia e della creatività del suo autore, per l’effetto ci si è chiesti: le ricette sono tutelabili dalla Legge n. 633 del 22.04.1941 sul diritto d’autore e possono, quindi, considerarsi opere dell’ingegno ? La risposta è sì, con alcune precisazioni.

2. Il principio di diritto statuito dal Tribunale di Milano nella Sentenza n. 9763/2013 è il seguente: “Un’opera dell’ingegno riceve protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore […] Il concetto giuridico di creatività, quindi, deve essere riferito non al contenuto esposto, ma alla forma interna ed esterna della esposizione e, di conseguenza, anche ciò che è già di dominio pubblico può costituire oggetto di un’opera tutelabile con il diritto d’autore quando essa sia espressa in una forma che rechi, in qualsiasi modo, l’impronta di elaborazione personale dell’autore” (cfr. anche Sentenza Trib. Torino, Sez. specializzata imprese, 14.03.2014; Cass. Civ. Sez. I, 15.06.2012, n. 9854; Cass. Civ. n. 15496 del 08.07.2014).

3. La vicenda portata all’attenzione del Tribunale di Milano aveva per oggetto un libro di cucina nel quale erano state riportate alcune ricette per la produzione di salumi pubblicate su un sito internet da un appassionato di salumi artigianali; quest’ultimo, dopo avere rinvenuto nel libro le proprie ricette decideva di rivolgersi al Tribunale di Milano. In particolare, aveva chiesto la eliminazione dal libro delle parti contenenti le sue ricette, oltre al risarcimento del danno subito. L’autore del libro si è difeso sostenendo che, nel caso di specie, non si sarebbe potuto applicare la normativa in materia di diritto d’autore, atteso che nel libro aveva descritto solo dei procedimenti di produzione ormai già ampiamenti noti al pubblico. Il Tribunale di Milano è stato pertanto chiamato a decidere “SE” una ricetta (intesa come una lista di ingredienti e del metodo per unirli tra loro al fine di ottenere il prodotto finale) potesse o meno costituire un’opera dell’ingegno e, come tale, essere tutelata dal diritto d’autore.

4. La soluzione. La Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela solo le creazioni originali e l’elenco di cui agli artt. 1 e 2 della predetta legge non menziona specificatamente le ricette di cucina. E, tuttavia, il Tribunale di Milano ha ritenuto che tale elencazione non debba considerarsi  tassativa e ha concluso per dare ragione alla parte attrice ossia al produttore di salumi. Vediamo ora le motivazioni della decisione. Per i Giudici milanesi oggetto della tutela di cui alla legge sul diritto d’autore 633/1941 non è la ricetta in sé. E ciò, invero, perché la preparazione di un piatto quale, ad esempio, la pasta all’amatriciana o di un dolce, quale il tiramisù etc. richiede, di norma, l’impiego dei medesimi ingredienti di base. A godere della protezione è altro ovvero la originalità, la forma espressiva, l’aspetto estetico del piatto, l’impiattamento, la descrizione creativa della ricetta nei relativi libri di cucina. In buona sostanza, oggetto di tutela è l’apporto originale e creativo del suo autore. E, in tali ipotesi, le creazioni degli chef possono considerarsi alla pari delle opere delle arti figurative, del disegno, della scultura o della musica. Note sono le vicende dello chef Gualtiero Marchesi che difese uno dei suoi piatti più famosi ovvero “Riso, oro e zafferano” da una imitazione posta in essere da un suo ex-allievo o, ancora, il caso della pizza al vapore di Massimiliano Alajmo, ora, tutelata da un brevetto.

5. La paternità dell’opera. Ma se la ricetta non presenta il carattere della creatività è possibile, comunque, difenderne la paternità ? Sul punto, è intervenuta la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18220 del 05.07.2019 che, discostandosi dal precedente orientamento, ha statuito il seguente principio: il diritto di rivendicare la paternità dell’opera consiste sia nell’impedire ad altri l’abusiva auto-attribuzione della paternità dell’opera, ma anche nel diritto di essere riconosciuto come autore dell’opera stessa a prescindere dalla attribuzione ad altri. La violazione del diritto comporta, per l’effetto, l’obbligo del responsabile di risarcire il danno non patrimoniale-morale arrecato.

6. Per concludere, si evidenzia che il tema in esame è oggi oggetto di grande attenzione perché il mercato avverte sempre di più la necessità di proteggere le ricette, le modalità di esecuzione di un piatto e la sua presentazione. La creazione di un “piatto”, così come quella di un dolce, presuppone impegno nella ricerca della materia prima, nello studio del loro impiego e del più corretto abbinamento con gli altri ingredienti, al fine di conseguire il miglior prodotto finale. Attività che costituiscono una vera e propria forma d’arte e colui che realizza un’opera d’arte merita di essere tutelato.

Riferimenti normativi: Legge n. 633 del 22.04.1941

 

 

 

 

 


Sitografia
Valentina Ertola in Il diritto d’autore in cucina: è possibile tutelare una ricetta? – Ius in itinere

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