Richiesta documentazione bancaria e congruità dei costi di produzione richiesti dalla banca
L’art. 119, c. 4 T.U.B., norma cardine che interessa la fattispecie in esame, prevede che il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione.
Lo stesso principio trova disciplina nel Provvedimento del 29/7/2009 della Banca d’Italia, nel quale si specifica anche che gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese, con l’ulteriore precisazione che resta fermo il diritto del Cliente di accedere ai dati personali previsto dall’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 secondo le modalità stabilite dal Garante.
A corollario dell’art. 119 T.U.B., l’art 127bis T.U.B., c. 3 prevede che se, in relazione a informazioni o comunicazioni, vengono addebitate spese al cliente, queste sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti dalla banca o dall’intermediario finanziario. Dello stesso tenore con alcune precisazioni l’art. 126ter T.U.B.: il prestatore dei servizi di pagamento non può richiedere all’utilizzatore spese inerenti all’informativa resa ai sensi di legge. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, rispetto a quelle rese ai sensi di legge, ovvero quelle relative alla trasmissione con strumenti di comunicazione diversi rispetto a quelli previsti dal contratto quadro. Le spese sono adeguate e conformi ai costi effettivi sostenuti dal prestatore dei servizi di pagamento.
L’obbligo di consegnare il contratto trova, invece, fondamento nell’art, 117 T.U.B. il quale, dopo aver previsto che i contratti siano redatti per iscritto a pena di nullità, impone la consegna di un esemplare ai clienti, i quali hanno quindi diritto a riceverne copia sia al momento della sottoscrizione che successivamente, ove occorra, nel caso in cui abbiano smarrito il documento o dichiarino di non averlo mai ricevuto e ne facciano richiesta di consegna.
Secondo il Tribunale di Verona, 19/12/2017, n. 2951 l’obbligo in capo alla banca di consegnare il contratto consegue al dovere generale della banca di comportamento secondo correttezza e buona fede, dovere imposto ad entrambe le parti del negozio. I doveri di buona fede e correttezza che devono regolare il contegno dei contraenti anche nella fase esecutiva del contratto impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte e tra i detti doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento. Il fondamento dell’obbligo di consegna della documentazione e del contratto gravante sulla banca risiede pertanto nel principio di buona fede contrattuale, e cioè in quel suo particolare risvolto rappresentato dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, anche quale fonte di integrazione del contratto ai sensi dell’art. 1374 c.c.
Allo stesso modo, Tribunale di Bari, sez. I, 12/05/2015, n. 2171 che prevede il diritto a ricevere le informazioni relative ai movimenti sul conto corrente bancario promana dall’obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, declinandosi in prestazioni imposte dalla legge, ai sensi dell’art. 1374 c.c., secondo una regola di esecuzione in buona fede (ex art. 1375 c.c.) e per tali richieste non è necessario altro che l’inquadramento del rapporto di conto corrente, senza onere dell’istante di indicare in dettaglio gli estremi delle singole operazioni e prescindendo dall’utilizzazione finale potenziale della documentazione, essendo la richiesta non giudizialmente indirizzata e risolvendosi nella piena tutela della propria posizione.
Il Tribunale di Monza, sez. III, 18/1/2016, n. 95 sancisce che, in tema di conto corrente bancario, con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall’istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull’estratto conto nell’ultimo decennio, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l’utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.
Il Tribunale di Palermo, in due distinte, ma concordanti pronunce, precisa che è legittimo, ai sensi dell’art. 2200 c.c. e dell’art. 119, comma ultimo, d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, il comportamento della banca la quale, richiesta di consegnare la documentazione contabile relativa agli estratti conto dei correntisti consumatori per un periodo di tempo superiore ai dieci anni dalla richiesta, si è rifiutata di provvedere.
Quanto sin qui riportato è avvallato anche dalla Suprema Corte.
Nello specifico, Cassazione civile, sez. I, 11/05/2017, n. 11554 riprende ed estende la portata dell’art. 119 T.U.B.: infatti, il correntista può chiedere alla banca di fornire la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto, ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del vigente testo unico bancario, anche in corso di causa e a mezzo di qualunque modo si mostri idoneo allo scopo.
Negli stessi termini si esprimono Cassazione civile, sez. I, 12/5/2006, n. 11004 e Cassazione civile, sez. I, 27/9/2001, n. 12093, in base alle quali, in tema di esecuzione del contratto, la buona fede si atteggia come un impegno od obbligo di solidarietà, che impone a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del “neminem laedere”, senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell’altra parte; tra i doveri di comportamento scaturenti dall’obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento; in materia di contratti bancari, il diritto alla documentazione trova fondamento, oltre che negli art. 1374 e 1375 c.c., anche nell’art. 119 T.U.B. il quale pone a carico della banca l’obbligo di periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente ed accorda a questi il diritto di ottenere – a sua spese, limitatamente agli ultimi dieci anni, indipendentemente dall’adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto – la documentazione di ciascuna operazione registrata sull’estratto conto.
Sul tema, ABF di Milano, n. 2609/2017 specifica che il pagamento per il rilascio di copie va calcolato sull’intero documento e non sulle singole pagine che lo compongono.
Soprattutto viene sancito che la dazione di documenti non può essere subordinata al pagamento della somma richiesta; i documenti prima devono essere forniti al cliente e la banca potrà successivamente addebitare il conto nella misura indicata oppure chiedere al cliente il versamento della somma.
Gli istituti di credito non possono chiedere ai propri clienti somme ingenti di denaro per il rilascio della documentazione relativa i rapporti in essere con l’istituto
Ulteriormente, secondo ABF di Napoli, n. 6465/2016 gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.1432/2016, così come suindicato in relazione al Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia.
In base alla decisione dell’ABF di Roma, n. 1432/2013, non è coerente con il quadro normativo il richiamo alle commissioni indicate nel foglio informativo prodotto dall’intermediario, in misura fissa e determinata.
In conclusione, in via preliminare, la Banca deve rispettare i termini indicati dall’art 119 T.U.B. per l’invio della documentazione, in forza del precetto del “termine congruo e comunque non oltre novanta giorni” e in virtù del dovere di fornire periodicamente documentazione relativa al rapporto obbligatorio e al suo svolgimento.
Secondariamente l’ammontare della somma richiesta per l’invio della documentazione non deve essere, inidonea e foriera di un logica prevaricatrice nei confronti del contraente debole (i Clienti), al quale sono infatti addebitabili i costi effettivamente sostenuti dall’istituto di credito limitatamente alla riproduzione e all’invio della documentazione richiesta (art. 119 T.U.B, comma 4).
La Banca deve inoltre specificare l’ammontare dei costi sostenuti per la ricerca effettuata e per nulla rilevano i fogli informativi prodotti dall’intermediario. Inoltre, l’ingente somma richiesta non può essere volta ad ostacolare i Clienti all’accesso ai dati e alle informazioni che potrebbero, in qualche modo, far emergere la responsabilità dell’istituto in correlazione alle eventuali perdite subite dai Clienti stessi.
Inoltre, in base alla giurisprudenza di cui sopra, l’invio della documentazione non può essere subordinato al pagamento richiesto per l’invio stesso; i documenti devono, prima, essere forniti al cliente e la banca potrà successivamente addebitare il costo nella misura indicata oppure chiedere al cliente il versamento della somma.
Degno di nota è il fatto che l’istituto di credito possa rifiutarsi di produrre documentazione antecedente i dieci anni.
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Mattia Galli
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