Riconoscimento dello ‘status di socio’ e responsabilità della società per azioni

Riconoscimento dello ‘status di socio’ e responsabilità della società per azioni

La partecipazione azionaria è uno degli elementi caratterizzanti delle società per azioni, così come espressamente previsto dall’art. 2346 co.1 c.c., ed è attributiva dello status di socio e dei relativi diritti in capo al titolare.

La partecipazione azionaria attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (diritto di intervento in assemblea, diritto di voto ecc..), di natura patrimoniale ( diritto agli utili e diritto alla quota di liquidazione) e diritti a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale (diritto di recesso, diritto di opzione).

Come espressamente previsto nel nostro codice civile, il socio di una società per azioni, può anche ricoprire incarichi di natura amministrativa.

Tanto accade quando nello stesso soggetto, confluiscono la qualità di socio, che acquisisce in seguito alla titolarità di una partecipazione azionaria, e la qualità di amministratore, che discende dallo statuto della spa.

Il socio in qualità di amministratore della spa, faceva parte del CdA e pertanto aveva poteri di gestione riguardanti l’attività interna, e poteri di rappresentanza riguardanti l’attività esterna, ovvero il potere di compiere atti in nome e per conto della società, cioè di manifestare nei confronti dei terzi la volontà sociale, obbligando la società nei loro confronti.

A sostegno di tale tesi è opportuno invocare l’art. 2380 bis co.1 c.c. per il quale ‘la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale’ ; e l’art. 2384 co.1 c.c. per il quale ‘ il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale’.

Diversamente dal potere di rappresentanza, che è generale e si estende a tutti gli atti compiuti dagli amministratori in nome della società, il potere di gestione si estende solo agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, dovendosi considerare “straordinari esclusivamente quegli atti che siano idonei a modificare la struttura o la natura della società”(Trib. Milano 2013).

Il  limite dell’oggetto sociale riguarda solo il potere di gestione e non il potere di rappresentanza. Pertanto, anche gli atti estranei all’oggetto sociale rientrano nel potere di rappresentanza che è generale, in tal modo vincolando la società.

Inoltre la società resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato eventuali limiti posti dalla società ai loro poteri, sussistendo la buona fede del terzo.

Non è semplice stabilire quando un atto è estraneo all’oggetto sociale poiché l’estraneità va valutata in base al concreto rapporto di strumentalità tra lo specifico atto compiuto e il programma economico stabilito nell’oggetto sociale.

Alla luce di quanto esposto, ai sensi dell’art. 2325 co.1 c.c., “per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio”.

La società per azioni non solo è un soggetto di diritto formalmente distinto dalle persone dei soci (c.d. soggettività giuridica), ma gode altresì di una autonomia patrimoniale perfetta (c.d. personalità giuridica). Vi è una separazione assoluta fra il patrimonio della società e quello dei singoli soci. I soci della SA s.p.a. non assumono nessuna responsabilità personale, neppure sussidiaria, per le obbligazioni sociali. I soci sono obbligati solo ad eseguire i conferimenti promessi. Si sottolinea che la responsabilità dei soci, oltre che limitata (ai versamenti ancora dovuti), è responsabilità verso la società, e mai verso i creditori sociali: questi ultimi possono agire verso i soci solo in via surrogatoria della società (art. 2900 c.c.).

Ne consegue che i creditori possono aggredire il patrimonio della società che è vincolata dagli atti posti in essere dagli amministratori.


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