Esame avvocato, Catania: in commissione magistrati, avvocati e professori
T.A.R. Sicilia – Catania, sez. IV, 10 novembre 2016, n. 2890
a cura di Giacomo Romano
Un candidato svolgeva le prove scritte per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense anno 2015 presso la Corte d’Appello di Messina, che venivano scrutinate presso la Corte d’Appello dell’Aquila, riportando un punteggio complessivo pari a 75/150 (parere diritto civile: 25; parere diritto penale 25; atto giudiziario 25), che non gli consentivano – poiché inferiore al punteggio minimo di 90/150 – di sostenere le successive prove orali.
Non persuaso della correttezza delle valutazioni operate dalla sottocommissione esaminatrice, il candidato impugnava il verbale che le conteneva contestando, con il primo motivo di ricorso, un vizio di costituzione della sottocommissione che aveva proceduto alla valutazione degli elaborati del ricorrente e, con il secondo, un vizio di difetto di motivazione per ricorso della commissione al (mero) voto numerico in base ad una pluralità di norme, alcune anche di rango comunitario.
Il Collegio ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso.
Come noto, di recente, il Consiglio di Stato, Sez. III, in sentenza 21 ottobre 2016, n. 4406, ha ribadito il principio secondo cui “i membri effettivi e i membri supplenti delle Commissioni dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato sono fungibili, con possibilità di sostituzione in caso di assenza o impedimento, indipendentemente dalla qualifica professionale posseduta”.
Il Collegio tuttavia, nel decidere, non ha inteso discostarsi dalla linea interpretativa che sembra prevalere nella giurisprudenza dei TT.AA.RR. – e che ha trovato, in tempi altrettanto recenti, un autorevole avallo nella giurisprudenza del giudice amministrativo siciliano di seconda istanza con ordinanza n. 668/2016 del CGA -, alla cui stregua “negli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, ai sensi dell’art. 47 L. 31 dicembre 2012 n. 247 – norma immediatamente applicabile – la Commissione giudicatrice deve prevedere la presenza anche di un magistrato, dovendosi ritenere da un lato che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale e, dall’altro lato, che sia appunto necessaria nelle sedute la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge”( T.A.R. Milano, Sez. III, sent. 26 settembre 2016, n. 1733).
Per quanto infatti la esegesi seguita dal Consiglio di Stato nella sentenza sopra indicata muova da una preoccupazione certamente meritevole di attenzione, quale quella di “assicurare lo svolgimento delle funzioni della Commissione in termini di effettività e tempestività, nel rispetto dei principi fissati dall’art. 97 della Costituzione, atteso il rilevante interesse pubblico allo svolgimento delle sessioni di esami di abilitazioni professionali in termini di economicità e celerità nonché del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, senza pertanto che possano rinvenirsi i censurati profili di contrasto con i principi costituzionali”, la sua applicazione rischia di entrare in urto col principio di eguaglianza guarentigiato dall’art. 3 Cost. Ove infatti si volesse ammettere, a voler seguire i giudici di Palazzo Spada, la legittimità di una composizione a “geometria variabile” – in base alla girandola delle sostituzioni – della commissione di cui al comma 3 dell’art. 47 della L. n. 247/2012, si finirebbe con il giustificare la possibilità di una disparità di trattamento nella valutazione degli elaborati dei soggetti scrutinati, a seconda che esse risultino costituite o meno nel rispetto delle “tre diverse realtà del mondo giuridico”.
Pertanto, il collegio ha preferito – quantomeno allo stato – una esegesi in funzione costituzionalmente orientata come la presente, che eviti il rischio di una disparità di trattamento fra i più partecipanti alle procedure di abilitazione all’esercizio della professione forense che ridondi in violazione del precetto di eguaglianza sostanziale posto dall’art. 3 Cost., piuttosto che privilegiare ad ogni costo la continuità dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Nel caso di specie, poiché nella seduta in cui avvenne la valutazione degli elaborati della ricorrente, la commissione era composta esclusivamente da 5 avvocati, si è verificata la pretermissione di due – di quella magistratuale e di quella docente – delle “tre diverse realtà del mondo giuridico”, che devono esser sempre indefettibilmente rappresentate affinché sia regolare la costituzione della commissione che sottopone gli elaborati a scrutinio.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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