Esame di avvocato: l’identica procura alle liti non dimostra la copiatura del compito

Esame di avvocato: l’identica procura alle liti non dimostra la copiatura del compito

T.A.R. Campania, sede di Napoli, sez. VIII, 9 aprile 2018, n. 2278

Il caso in esame è davvero molto interessante e di notevole rilievo pratico poiché riguarda una situazione che si verifica molto frequentemente nell’ambito delle prove relative all’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Una candidata partecipava all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, sostenendo le relative prove scritte per la sessione 2016 presso la Corte d’appello di Napoli. All’esito della correzione degli elaborati, avvenuta ad opera della competente Sottocommissione presso la Corte d’Appello di Roma, la candidata non risultava ammessa a sostenere le prove orali, per annullamento della prova scritta.

Invero, nonostante avesse ricevuto una valutazione di idoneità e sufficienza delle predette prove scritte raggiungendo il punteggio di 90, la Commissione aveva annullato l’elaborato relativo all’atto giudiziario in quanto la procura alle liti posta in calce all’elaborato era identica a quella redatta da altro candidato.

Adite le vie legali, il T.A.R. ha accolto il ricorso della candidata con il quale veniva censurato il giudizio operato dalla Commissione. A parere della candidata, la redazione della procura alle liti concerne una esposizione di formule di stile standard e dal contenuto quasi fisso e “sacramentale”, che sono imparate a memoria da ogni addetto ai lavori del settore legale. Nessun contributo soggettivo del candidato, liberamente valutabile, sarebbe cristallizzato all’interno della formula concernente la procura alle liti, trattandosi di una costante di identico contenuto e forma all’interno di ogni elaborato relativo ad un atto giudiziario della medesima specie; essa non potrebbe, quindi, ritenersi quale parte organica dell’apporto individuale fornito dalla candidata attraverso il corpo dell’atto giudiziario al quale la formula della procura alle liti era complementare.

Invero, l’art. 23 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, all’ultimo comma, prevede che <<La commissione, nel caso in cui accerti che il lavoro sia in tutto o in parte copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione, annulla la prova. Deve pure essere annullato l’esame dei candidati che comunque si siano fatti riconoscere>>.

Secondo la giurisprudenza, la violazione della disciplina in esame sussiste in tutte le ipotesi in cui dalla prova scritta emerga: 1) una riproduzione fedele del testo non ammesso a consultazione o di altro lavoro; 2) un’impostazione del tema o di parte di esso, che costituisca un’imitazione con carattere pedissequo e fraudolento, del testo o di altro lavoro assunto a parametro di confronto (Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5663).

Il Collegio, confermando quanto statuito in sede cautelare, ha quindi ritenuto che la normativa sul plagio, come interpretata dalla sopra richiamata giurisprudenza, non fosse stata violata.

Ed invero, l’identità della procura alle liti con quella di altro candidato non appare idonea a dimostrare la copiatura del tema e, quindi, a giustificare la non ammissione alle prove orali, tenuto conto che, come condivisibilmente prospettato da parte ricorrente, consiste in una esposizione di formule di stile standard e dal contenuto quasi fisso e “sacramentale”, esulando dal contenuto della stessa un contributo soggettivo del candidato valutabile quale elemento rilevatore del grado di maturità e di preparazione richiesto, anche a garanzia della regolarità dell’esame e nell’interesse della par condicio degli altri partecipanti; occorrendo, di contro, al suddetto fine, verificare la presenza o meno di autonome osservazioni del candidato sul tema (Cons. Stato, sez. IV, ord. 25 novembre 2015, n. 5248).

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Avv. Giacomo Romano

Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.

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