Scorrimento 1851 Allievi Agenti Polizia: il T.A.R. Lazio solleva la questione di legittimità costituzionale
Con Ordinanza n. 5547 del 26 maggio 2020 il T.A.R. Lazio-Roma, in un contenzioso patrocinato dall’avv. Giacomo Romano, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale che consentirà ad oltre 1.600 Aspiranti Allievi Agenti della Polizia di Stato dello scorrimento 2019 di ottenere finalmente Giustizia.
La decisione era stata già preannunciata con sentenza non definitiva n. 5340 del 20 maggio scorso.
In estrema sintesi, il Ministero dell’interno, con decreto del 18 maggio 2017, aveva indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 893 agenti di polizia. Tra i requisiti per la partecipazione al concorso era previsto un limite massimo di età pari ad anni 30 e il possesso del titolo di studio della licenza media inferiore.
Dopo la conclusione del concorso, il Legislatore, con il D.L. “Semplificazioni”, ha introdotto una norma che autorizzava il Ministero dell’Interno ad assumere 1.851 Allievi Agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria delle prove scritte del concorso del 2017, ma solo limitatamente ai soggetti in possesso dei nuovi requisiti richiesti dal D.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Pertanto, furono esclusi tutti coloro che, nel frattempo, avevano superato il limite di età di 26 anni oppure che non erano in possesso del titolo di studio secondario superiore.
L’avv. Romano ha subito contestato l’abuso dinanzi al T.A.R. Roma ottenendo una serie di provvedimenti cautelari che hanno ammesso gli aspiranti Poliziotti alle prove selettive.
La Sez. I-Quater del T.A.R. Roma (Pres. Mezzacapo Rel. Andolfi) ha, infatti, dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, comma 2 bis, lettera b) del decreto-legge numero 135 del 2018, introdotto, in sede di conversione del decreto-legge, dalla legge 11 febbraio 2019, numero 12, nella parte in cui dispone: “purché in possesso, alla data del 1 gennaio 2019, dei requisiti di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 2049 del citato codice dell’ordinamento militare” per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione.
La complessa Ordinanza – che ci riserviamo di analizzare in dettaglio con un successivo ed approfondito articolo di commento giuridico – ha affermato una serie di principi che, brevemente, riportiamo di seguito.
In primo luogo, è stato affermato che <<…La graduatoria, in sostanza, è stata modificata a posteriori, in modo da escludere dall’assunzione numerosi candidati utilmente classificatisi in base al criterio meritocratico (voto della prova scritta) a beneficio di altri candidati, meno meritevoli, stando ai criteri di valutazione concorsuali, ma più giovani di età (o anche in possesso di un titolo di studio superiore). La modificazione della graduatoria, in questo risiede la particolarità della fattispecie, non è stata disposta con un provvedimento amministrativo, ma con la legge di conversione di un decreto legge.…>>.
La decisione di modificare la graduatoria è, infatti, stata assunta con una legge-provvedimento ad efficacia retroattiva e, come tale, sottoposta al sindacato della Corte Costituzionale.
Una norma irragionevole e lesiva del principio di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento che <<…ha consapevolmente orientato l’azione amministrativa a tutto vantaggio di un gruppo di soggetti “nominativamente individuabili” prima dell’adozione del provvedimento legislativo…>>.
L’avv. Romano aveva contestato il modus procedendi dell’amministrazione anche perché qualche mese prima la Polizia aveva già operato uno scorrimento dalla graduatoria del 2017, ma in quel caso erano stati rispettati gli originari criteri previsti dal bando.
Sul punto, l’Ordinanza evidenzia anche che <<…in occasione del precedente scorrimento, disposto appena 4 mesi prima dell’adozione del provvedimento che ha dato avvio alla procedura di assunzione controversa, l’Amministrazione, giustamente, aveva tenuto conto dei requisiti a suo tempo stabiliti dal bando di concorso, pur essendo già entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso alla polizia di Stato, per cui, anche sotto tale profilo, sembra essersi ora perpetrata una irragionevole violazione del principio di uguaglianza…>>.
Non mancano poi rilievi sulla pretesa “finalità acceleratoria della selezione”. Il T.A.R. rileva, infatti, l’irrazionalità della selezione poiché la stessa non si è affatto svolta in maniera veloce.
Al contrario, <<…risulta palese il rallentamento della procedura provocato dalla rideterminazione dei requisiti, essendo stata costretta la PA a riesaminare, una per una, le posizioni dei singoli candidati, per accertare l’età anagrafica e l’eventuale acquisizione di un titolo di studio superiore a quello in origine richiesto. Se la norma non fosse stata introdotta, non sarebbe stata necessaria questa ulteriore fase di verifica e il Ministero avrebbe potuto semplicemente ammettere alle prove di idoneità psico-fisica e attitudinale tutti i candidati inseriti in graduatoria, pacificamente in possesso dei requisiti di ammissione al concorso, già accertati nella fase precedente l’espletamento della prova scritta…>>.
In buona sostanza, affermano i Giudici: <<…Ciò che appare irragionevole, intrinsecamente contraddittorio e in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità della pubblica amministrazione e di eguaglianza di tutti i cittadini che abbiano partecipato ad un concorso pubblico, nonché di certezza del diritto e di rispetto del legittimo affidamento, è l’opzione di attingere ad un concorso già espletato, modificando retroattivamente i requisiti di ammissione e procedendo allo scorrimento di una graduatoria che viene modificata dopo la conclusione degli esami, escludendo dalla stessa taluni concorrenti e procedendo all’assunzione di altri candidati, sulla base di un criterio di selezione inesistente al momento dello svolgimento delle prove d’esame…>>.
Adesso, in attesa del pronunciamento della Corte Costituzionale, invitiamo con forza la politica a rimeditare le scelte fatte in passato e ad assicurare al più presto giusta tutela agli Aspiranti Allievi Agenti. Se lo meritano.
Pubblichiamo il testo completo dell’Ordinanza n. 5547 del 26 maggio 2020, epurata dai dati sensibili dei candidati coinvolti.
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.
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