Ricovero in OPG: va revocato se la pericolosità sociale è stata valutata solo dallo psichiatra
In tema di giudizio di pericolosità sociale posto a base della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, deve porsi in risalto che l’originaria disciplina dettata dal codice penale ha subito profonde innovazioni, giacché è venuto meno il principio della pericolosità sociale presunta di cui all’art. 204 per effetto dell’art. 31 della l. 10-10-1986, n. 663, il cui secondo comma stabilisce che tutte le misure di sicurezza personali sono ordinate previo accertamento che chi ha commesso il fatto è persona socialmente pericolosa e, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 139 del 1982 e n. 249 del 1983, la verifica della pericolosità deve essere connotata dal carattere dell’attualità rispetto al momento in cui la misura di sicurezza è eseguita, di tal che deve considerarsi ripudiata l’opinione secondo cui l’infermità mentale comporta di per sé pericolosità sociale del malato.
Affermata, quindi, la necessità dell’accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’infermo di mente, va rilevato che l’indagine del giudice deve fare riferimento ai parametri normativi enunciati dall’art. 203 c.p., che, al primo comma, definisce la pericolosità sociale come probabilità di commissione di nuovi fatti preveduti dalla legge come reati e, al secondo comma, specifica che la qualità di persona socialmente pericolosa di desume dalle circostanze indicate nell’art. 133 c.p..
Ciò posto, nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è stato chiarito che, stante la correlazione tra pericolosità sociale e circostanze ex art. 133, la prima non può essere confusa con la pericolosità valutata esclusivamente sul piano psichiatrico in riferimento alla natura e all’evoluzione dello stato patologico del soggetto, sicché la valutazione indicata dall’art. 203 c.p. costituisce compito esclusivo del giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti né rinunciarvi, pur dovendo tenere conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell’imputato e alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito (Cass., sez. II, 28 aprile 1988, Bizzarro).
La carenza di linee argomentative sugli elementi di cui all’art. 133 c.p. deve ripudiarsi sul piano logico e giuridico poiché tale modus procedendi non risulta rispondente ad una corretta lettura dell’art. 203 c.p. Manca, invero, in questi casi, la prognosi relativa al concreto ed effettivo pericolo di reiterazione di fatti delittuosi ed anche un prudente apprezzamento da parte del magistrato circa la patologia psichica del soggetto, della gravità e delle obiettive modalità del reato nonché delle cause degli impulsi criminosi.
Pertanto, la misura di sicurezza del ricovero in O.P.G. va revocata “Poiché, a seguito dell’abrogazione dell’art. 204 c.p., la pericolosità sociale dell’infermo di mente autore di reato – non più soggetta a presunzioni di legge – deve volta per volta essere valutata dal giudice in relazione alle circostanze indicate dall’art. 133 c.p. e sulla base di fatti accertati, va disposta la revoca della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario del soggetto la cui pericolosità sociale sia stata ritenuta con esclusivo riferimento agli accertamenti fatti e ai giudizi espressi dal perito secondo parametri di natura psichiatrica” (Sezione Sorveglianza Genova, 05/06/2001).
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Avv. Giacomo Romano
Ideatore e Coordinatore at Salvis Juribus
Nato a Napoli nel 1989, ha conseguito la laurea in giurisprudenza nell’ottobre 2012 con pieni voti e lode, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, discutendo una tesi in diritto amministrativo dal titolo "Le c.d. clausole esorbitanti nell’esecuzione dell’appalto di opere pubbliche", relatore Prof. Fiorenzo Liguori. Nel luglio 2014 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. Subito dopo, ha collaborato per un anno con l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli occupandosi, prevalentemente, del contenzioso amministrativo. Nell’anno successivo, ha collaborato con uno studio legale napoletano operante nel settore amministrativo. Successivamente, si è occupato del contenzioso bancario e amministrativo presso studi legali con sede in Napoli e Verona. La passione per l’editoria gli ha permesso di intrattenere una collaborazione professionale con una nota casa editrice italiana. È autore di innumerevoli pubblicazioni sulla rivista “Gazzetta Forense” con la quale collabora assiduamente da giugno 2013. Ad oggi, intrattiene collaborazioni professionali con svariate riviste di settore e studi professionali. È titolare di “Salvis Juribus Law Firm”, studio legale presso cui, insieme ai suoi collaboratori, svolge quotidianamente l’attività professionale avendo modo di occuparsi, in particolare, di problematiche giuridiche relative ai Concorsi Pubblici, Esami di Stato, Esami d’Abilitazione, Urbanistica ed Edilizia, Contratti Pubblici ed Appalti.