Riders: nuove tutele

Riders: nuove tutele

Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, sentenza del 20 novembre 2020, n. 3570

Un altro passo in avanti per la situazione lavorativa ed i diritti dei riders è stato fatto in questi giorni.

La svolta è avvenuta con la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, del 20 novembre 2020, numero 3570, nella quale, per la prima volta, un giudice italiano ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato al rider che veniva considerato quale lavoratore autonomo e pagato a cottimo orario dall’azienda di food delivery, che gli aveva impedito l’accesso alla piattaforma personale per la consegna degli ordini ai clienti dell’app, licenziandolo ingiustamente, solo perché voleva essere tutelato nei propri diritti lavorativi.

Pertanto, nella sentenza, il giudice del Tribunale di Palermo ha dichiarato che tra il ricorrente (il rider) e la società per la quale lavora (Glovo) intercorre un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con svolgimento delle mansioni di ciclofattorino addetto alla consegna di merci, cibi e bevande, a domicilio, da inquadrare nel VI livello del C.C.N.L. (contratto collettivo nazionale di lavoro) Terziario Distribuzione e Servizi.

Inoltre, è inefficace il licenziamento oralmente intimato al ricorrente dalla società convenuta mediante il suo perdurante distacco dalla piattaforma, dal 3.03.2020 al 12.06.2020; e l’azienda deve reintegrare il rider nel suo posto di lavoro, con l’inquadramento e le mansioni indicate, con pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del T.F.R. (trattamento di fine rapporto) che avrebbe dovuto percepire, pari ad  €. 1407,94 mensili, dal 4.03.2020 sino all’effettiva reintegrazione, oltre contributi previdenziali e assistenziali. Infine, il giudice ha condannato la società a pagare a titolo di differenze retributive, per il periodo dal 5.10.2018 al 4.03.2020, per un totale di €.13313,41; e alla rifusione delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, per €.16000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovute come per legge.

In conclusione, pur essendoci stato il “precedente” con la sentenza numero 1663 del 24.01.2020 della Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la quale sono state garantite ai riders tutte le tutele spettanti al lavoratore subordinato (dalle ferie, alla malattia, alla maternità), solo con la sentenza numero 3570 del 20.11.2020 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, si è avuto il primo riconoscimento giudiziario di una forma di lavoro (quella dei riders) che non può essere svolta con un contratto di lavoro autonomo e a cottimo orario e con delle indegne retribuzioni, ma deve essere regolata da un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e nel rispetto dei diritti dei lavoratori.


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Rosella Gagliardino

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