Riders: zona grigia fra autonomia e subordinazione?

Riders: zona grigia fra autonomia e subordinazione?

Cass, civ., Sez. Lavoro, 24 gennaio 2020, n. 1663

Ai rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, pur non riconducibili ad un “tertium genus” intermedio tra lavoro autonomo e subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui, integrandosi il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, le modalità di coordinamento della prestazione, personale e continuativa, del collaboratore, imposte dal committente.

Con la sentenza in esame la Suprema Corte interviene, in tempi rapidissimi, nel dibattito dottrinale, dalla stessa definizione “vivace”, che ha accompagnato l’entrata in vigore ed i primi anni di vigenza dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 e che certamente proseguirà alla luce delle novità portate dal recente intervento legislativo.

Una prima notazione va fatta sui tempi del processo, ben più che ragionevoli (ricorso in primo grado depositato il 10.7.2017, sentenza di primo grado il 7.5.2018, sentenza di appello depositata il 4.2.2019, udienza in cassazione fissata per il 2.10 .2019 e poi rinviata al 14.11.2019 per attendere la conversione in legge del decreto legge 3 settembre 2019 n.101, convertito con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019 n.128). Ora, a parte la notoria efficient of the Corte of appello di Torino, a dimostrazione che quando si vuole e ci sono organizzatori capaci, i tempi del processo ben possono essere rapidi, va apprezzata la capacità della Suprema Corte di decidere il giudizio in meno di un anno, anche in considerazione dell’importanza ed attualità della questione sottopostale.

La rilevanza della questione è data dall’estensione del fenomeno sul territorio nazionale.

Tutti comodamente da casa con un semplice clic abbiamo la possibilità di ordinare cibo “a domicilio”, senza pensare alla condizione lavorativa di chi giornalmente in bici o in moto corre dei rischi per accontentare le nostre esigenze nel minor tempo possibile.

Si tratta dei cosiddetti “riders”, così definiti dalla stessa Corte, fattorini in bici e / o in moto, che attraverso diverse piattaforme digitali, dietro committenza altrui provvedono a rifornirci di cibo.

Ci si interroga da tempo in dottrina se questi vadano considerati lavoratori autonomi (in quanto dotati di bici o di motocicli e gestiti da una semplice piattaforma digitale) o dipendenti subordinati a tutti gli effetti.

Sul tema viene in evidenza il D.lgs n. 81 del 2015, intitolato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, uno dei tanti decreti attuativi della legge 183/2014, nota anche come  Jobs Act,  forse con enfasi eccessiva che si innesta nell’insieme di norme che costituivano la riforma del lavoro, l’ennesima fatta in Italia, che aveva la finalità di far fronte alle profonde e rapide trasformazioni conosciute negli ultimi decenni nel mondo del lavoro, che si voleva rendere più flessibile per consentire alle aziende di assumere senza timori di vincoli troppo rigidi, e che invece hanno inciso profondamente sui tradizionali rapporti economici-lavorativi, soprattutto limitando le tutele dei lavoratori, come pure parte della dottrina aveva facilmente preventivato.

Sul testo della norma in questione, l’art. 2 del D.lgs n.81 del 2015, “Collaborazioni organizzate dal committente”, e più in generale sul lavoro attraverso piattaforme digitali, in particolare sui  riders,  è poi nuovamente intervenuto il Legislatore con il decreto legge 3 settembre 2019 n.101, convertito con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019 n.128, che ha inserito nel decreto legislativo il capo V-bis e gli articoli da 47-bis a 47-octies, prevedendo un regime di tutela più forte per riequilibrare tale rapporto di lavoro favorendo la disciplina della subordinazione anche nell’ipotesi di qualificazione del rapporto come lavoro autonomo.

Del resto è lo stesso legislatore che, in una realtà economica in rapida e costante evoluzione, opportunamente decidere di assicurare anche al lavoratore autonomo la stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato, o meglio dei “ livelli minimi di tutela ”, al fine di garantire questi prestatori di lavoro, dei quali viene riconosciuta la condizione di “debolezza” economica, pur se operanti in una zona grigia tra autonomia e subordinazione, quella che una volta si definiva para-subordinazione, figura che il legislatore del cd. del Job-Act e dei decreti legislativi di attuazione ha progressivamente eliminato, ma considerevoli comunque di una tutela minima, anche al fine di disincentivare i tentativi di elusione della normativa di maggior favore del lavoratore subordinato.

In questa “zona grigia” che si è venuta a determinare  pur non riconducibile ad un ” tertium genus ” intermedio tra lavoro autonomo e subordinazione, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, senza necessità di ulteriori indagini, tutte le volte in cui, integrandosi il requisito della etero-organizzazione nella fase funzionale di esecuzione del rapporto, le modalità di coordinamento della prestazione personale e continuativa, del collaboratore, siano imposte dal committente.

A stabilirlo è la Suprema Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 1663/2020, pubblicata il 24 gennaio 2020.

L’esame della Corte parte dal dibattito dottrinale nel quale sono state proposte le soluzioni interpretative più varie, soluzioni che vengono dalla stessa Corte così sintetizzate: a) una prima via, che segue inevitabilmente il metodo qualificatorio, è quella di riconoscere alle prestazioni rese dai lavoratori delle piattaforme digitali i tratti della subordinazione, sia pure ammodernata ed evoluta; b) una seconda immagina esiste di una nuova figura intermedia tra subordinazione e autonomia, che sarebbe caratterizzata dall’etero-organizzazione e che troverebbe nell’arte. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 il paradigma legale (teoria del tertium genus o del lavoro etero-organizzato); c) la terza possibilità è quella di entrare nel mondo del lavoro autonomo, dove tuttavia i modelli interpretativi si diversificano essendo per altro tutti riconducibili nell’ambito di una nozione ampia di parasubordinazione; d) infine, vi è l’approccio “rimediale”, che rinviene in alcuni indicatori normativi la possibilità di applicare una tutela “rafforzata” nei confronti di alcune tipologie di lavoratori (quali quelli delle piattaforme digitali considerati “deboli”), cui estendere le tutele dei lavoratori subordinati ”.

La via che era seguita dalla Corte di appello di Torino era quella del “tertium genus” avente caratteristiche tanto del lavoro subordinato quanto di quello autonomo, ma contraddistinto da una propria identità, sia a livello morfologico, che funzionale e regolamentare.

La Sezione Lavoro della Suprema Corte ritiene di non poter seguire questa qualificazione, ma rileva che la ratio della norma, prima ancora della modifica introdotta nel 2019, sia quella di garantire ai singoli fattorini ” riders”  tutte le tutele del lavoratore dipendente / subordinato, e riconosce che “ non possono escludersi situazioni in cui l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione sia ontologicamente incompatibile con  le fattispecie da regolare”  ma neppure può escludersi che “a fronte di specifica domanda della parte interessata fondata sul parametro normativo dell’art. 2094 cod. civ., il giudice accerti in concreto la sussistenza una vera e propria subordinazione, rispetto a quale non si porrebbe neanche un problema di disciplina incompatibile ”.

Pertanto, è il giudice stesso, come statuito da consolidata giurisprudenza della Cassazione (v. Fra le tante Cass. Sez. Lav. 30.1.2019, n. 2724; Cass. Sez. Lav. 9.10.2017, n. 23521 e di recente Cass. Sez. Lav. 23.1.2020, n. 1555) e della Corte Costituzionale (decisione n. 115/1994), che ha il “potere di qualificare la fattispecie riguardo all’effettivo tipo contrattuale che emerge dalla concreta attuazione della relazione negoziale, e quindi, non viene meno la possibilità per lo stesso di accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia, trattandosi di un potere costituzionalmente necessario, alla luce della regola di effettività della tutela […] e funzionale, peraltro, una finalità di contrasto all’uso abusivo di schemi contrattuali perseguite dal legislatore anche con la disposizione esaminata ”. 

E ‘opportuno evidenziare l’ente che si occupa della tutela assicurativa dei lavoratori, cioè l’INAIL, proprio il giorno antecedente alla pubblicazione della sentenza in esame (in quel giudizio non era parte), ha emanato con una nota alle strutture territoriali le prime istruzioni utili per la corretta applicazione delle nuove disposizioni portate dal decreto legge 3 settembre 2019 n.101, convertito con modificazioni, nella legge 2 novembre 2019 n.128 che, con l’inserimento dell’art. 47-septies nel D.lgs n.81 del 2015 hanno concesso l’obbligo assicurativo ai lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, facendo particolare riferimento al nuovo regime assicurativo che decorre dal 1 febbraio 2020, In virtù del quale “la tutela assicurativa Inail è estesa dal 1 ° febbraio 2020, ai lavoratori autonomi che svolgono la predetta attività di consegna anche secondo tipologie contrattuali di lavoro autonomo occasionale, posto che essa era già operante per i lavoratori dipendenti ei lavoratori parasubordinati che prestano la medesima attività ” .

Nella nota Inail si chiarisce, fra l’altro, che destinatarie dell’obbligo assicurativo dal 1 febbraio 2020, sono le imprese di “delivery”, ovvero di consegna, che utilizza anche digitali e impiegano i “ciclofattorini”, definiti dal decreto legge n.101 / 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.128 / 2019 ” lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme anche digitali ” , e che il premio, totalmente a carico dell’impresa, deve essere versato in anticipo.

L’attività dei riders è classificata alla voce 0721 delle nuove Tariffe dei premi Inail, che esplicitamente è, in detta voce, ” il servizio di consegna merci in ambito urbano svolto con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili effettuato a sé stante “ , Nel cui ambito rientra anche la consegna senza mezzi di trasporto.

Per determinare le retribuzioni presunte, le aziende di consegna moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai riders, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale, al momento pari a 48,74 euro. Con l’autoliquidazione 2021 sarà poi stabilito il premio assicurativo dovuto per il 2020 in base alla retribuzione giornaliera convenzionale aggiornata e al numero complessivo delle giornate di attività effettivamente prestate dai lavoratori per quest’anno.

Nella nota viene anche precisato che ai riders spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti e vengono anche date indicazioni sulle denunce di infortunio e malattia.


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