Rientro dei capitali dall’estero: alcune criticità

Rientro dei capitali dall’estero: alcune criticità

A distanza di ormai due anni dalla entrata in vigore della L n 43/2014, nel nostro ordinamento, alcune problematiche rimangono tuttora aperte in tema di voluntary disclosure.

In via esemplificativa, e non esaustiva, possiamo menzionare le seguenti.

– Rimane ancora da chiarire l’eventuale spettanza del credito di imposta per le imposte assolte all’estero al pari dell’euroritenuta pagata sulle somme oggetto di regolarizzazione.

Al riguardo si sottolinea come la prassi applicativa di molti uffici finanziari Italiani continui a non riconoscere tale credito in aperto contrasto con le disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e nella Direttiva del Risparmio 2003/48Cee .

Guida alla voluntary disclosure. Con CD-ROM Copertina flessibile – 31 lug 2015

Si auspica che l’Ae si uniformi al “dictat” del Tribunale di Milano che ha disposto nel senso della legittimità della detrazione, dalle imposte dovute in Italia, di quelle assolte all’estero anche nel caso di mancata indicazione nella dichiarazione dei redditi (ndr Sentenza 27/0372015 n 2944/17/15).

– Il danaro e gli altri oggetti preziosi detenuti in cassette di sicurezza, all’estero, devono essere dichiarati attraverso la Voluntary in Italia (ai fini della tassazione e del monitoraggio fiscale).

L’altro capo del filo Copertina flessibile – 26 mag 2016

Da ciò deriva la difficolta’ oggettiva nel “targare” il contante e la conseguente prassi applicativa da parte dell’Amministrazione finanziaria di attribuzione integrale del denaro al primo anno utile nella Voluntary e della conseguente tassazione.

Una possibile via di risoluzione a tale problema potrebbe essere quella di riconoscere, in via presuntiva, la correlazione tra i prelievi sul conto estero del contribuente e le immissioni di danaro all’interno di cassette di sicurezza aperte in Italia.

Ulteriori crismi di legittimita’ dell’operazione potrebbero essere costituiti dalla presenza del notaio che in qualita’ di pubblico ufficiale assiste alle operazioni di apertura della cassetta e, in via ulteriore, dall’utilizzo della prassi di “forensic contabile”quale metodo di ricostruzione dell’origine del danaro.

-Sempre piu spesso l’Amministrazione finanziaria tende a riqualificare le polizze assicurative, ai fini delle imposte sui redditi e di successione, in rapporti di gestione o di amministrazione di patrimoni mobiliari di natura finanziaria.

Il tutto sulla base di motivazioni quanto mai eterogenee.

Sarebbe quanto mai opportuna una riflessione di piu ampio spettro che, oltre a coinvolgere gli organi finanziari ,porti ad una evoluzione legislativa.

Occorrerebbe, in altre parole, fissare un “discrimen” tra assicurazioni vita rivalutabili a capitale garantito e polizze unit -linked o lps( prodotti assicurativi di ramo III ),di carattere finanziario prive di garanzia di restituzione del capitale investito.

Le prime potrebbero essere assimilate alle assicurazioni “genuine” a prescindere dalla localizzazione della Compagnia Assicurativa.

E solo quelle della seconda tipologia potrebbero essere considerate polizze “mantello” alla stregua di vere e proprie gestioni patrimoniali,pignorabili e sequestrabili, i cui redditi andranno tassati , secondo i verificatori,di anno in anno.

-Da un punto di vista penale, ulteriore problematica che frena le istanze di Voluntary è il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di un reato tributario (ex art 43 del Dpr 600/1973).

Le conseguenze sono molteplici: rischio palese di autogol per i soggetti che si autodenunciano, applicazione del raddoppio anche se il reato non é piu perseguibile e ,da ultimo, maggiore onerosita’ della regolarizzazione (ad es 2006/2013 invece che 2010/2013 in caso di infedele dichiarazione e 2004/2013 anziché 2009/2013 in caso di omessa dichiarazione).

Vero é che tale vuoto normativo potrebbe essere colmato dallo stesso decreto delegato sulla “certezza del diritto”.

In questo senso la modifica che potrebbe essere apportata dalla L n 43 /2014 agli art43 comma 3 dpr 600/73 a all’art 57 comma 3 del Dpr 633/72 la quale escluderebbe il raddoppio dei termini per l’accertamento in caso di reato tributario (qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione Finanziaria sia stata presentata o trasmessa all’Autorità Giudiziaria oltre i termini di scadenza previsti) potrebbe far salvi gli effetti degli atti impositivi notificati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.


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