Rifiutarsi di essere accompagnato presso l’ospedale per l’accertamento dello stato di ebbrezza non costituisce reato

Rifiutarsi di essere accompagnato presso l’ospedale per l’accertamento dello stato di ebbrezza non costituisce reato

L’art. 186, comma VII, C.d.S.. L’art. 186, comma VII, del codice della strada punisce con la più grave delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza alcolica chi rifiuta gli accertamenti urgenti effettuati dagli agenti di polizia. La disposizione in esame dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

Dunque, riassumendo:

  • Ammenda tra 1.500 e 6.000 euro arresto da 6 mesi  ad  1 anno.

  • Sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni;

  • Confisca del veicolo se il veicolo appartiene alla stessa persona responsabile dell’illecito.

  • decurtazione di 10 punti dalla patente (vedasi Allegato all’art. 126 bis C.d.S.).

Nozione di rifiuto. Per comprendere a pieno il reato di cui all’art. 186, comma VII, C.d.S., occorre analizzare che cosa si intenda per “rifiuto”. Sul punto i giudici di legittimità hanno chiarito che può “qualificarsi come “rifiuto” qualsiasi manifestazione di volontà negativa a fronte della richiesta, rivolta al conducente dall’organo di polizia competente per il controllo, a sottoporsi all’accertamento strumentale della condizione di ubriachezza alla guida. Può cioè trattarsi di un rifiuto comunque espresso, in modo manifesto o tacito, esplicito o implicito, cortese o scortese, purché siano inequivoci l’atteggiamento di riottosità del conducente e il suo intendimento di sottrarsi al controllo. A titolo di esempio, il reato è stato ritenuto sussistente nell’ipotesi — affine a quella che ne occupa – in cui l’imputato, durante l’alcoltest, abbia più volte aspirato anziché soffiare come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tasso alcolemico”.

In sostanza, per usare le parole della Corte il reato di rifiuto si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo – pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento – attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Cass. Pen., Sent. n. 3202/2020).

Quando non è reato il rifiuto. Sentenza n. 10146/2021 della Cassazione. L’art. 186, comma VII, C.d.S. prevede l’ipotesi in cui chi venga fermato per sospetta guida in stato di ebbrezza si rifiuti di sottoporsi all’accertamento sia tramite etilometro, sia tramite altri strumenti non invasivi.

Come spiegato precedentemente, il rifiuto, di per sé, come stabilito da un decreto legge del 2008, costituisce un reato.

Tuttavia, la norma prevede tre tipi di accertamenti in cui il rifiuto è considerato reato. In particolare il terzo comma introduce la possibilità di utilizzare i cosiddetti test alcolemici. Si tratta dei pre-test all’etilometro vero e proprio.

“3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.”

Il quarto comma, invece, fa espresso riferimento all’accertamento etilometrico e gli strumenti determinati dal regolamento.

Si osservi come l’obbligo di sottoposizione all’accertamento può verificarsi in tre casi:

  1. positività al pre-test;

  2. sinistro stradale;

  3. elementi psico-fisici (valutati dalle forze dell’ordine) da cui si possa desumere lo stato di ebbrezza.

“4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.”

Da ultimo, il comma quinto, prevede il caso in cui il conducente riporti lesioni a seguito dell’incidente e debba essere sottoposto a cure mediche.

“5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell’articolo 187”.

Ebbene, con la sentenza n. 10146/2021 la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso formulato dal conducente annullava la sentenza perché il fatto non sussiste. I fatti di causa riguardavano un conducente che era stato invitato dai Carabinieri a sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza presso l’ospedale vicino mediante prelievo ematico, non avendo a disposizione la necessaria apparecchiatura, in quanto ritenevano che lo stesso manifestasse sintomi di uno stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche. L’ospedale indirizzava gli agenti e il soggetto presso un altro ospedale e a questo punto l’imputato rifiutava l’accertamento.

I giudici di legittimità, sul punto, hanno statuito chel’accertamento rifiutato dal conducente doveva essere effettuato mediante prelievo di liquido biologico, e non mediante etilometro, come previsto dall’art. 186, comma 4 e giusto richiamo all’art. 379 Regolamento esecutivo. Nella specie, come correttamente osservato dal ricorrente, oltre a non ricorrere la fattispecie di cui all’art. 186, comma 3 (quella degli accertamenti preliminari), neppure ricorreva quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che fa riferimento al caso del conducente che, rimasto coinvolto in un incidente stradale, sia altresì abbisognevole di cure mediche: ipotesi insussistente nella specie, dacché è evidente, in base alla lettura della sentenza impugnata, che l’accompagnamento del conducente presso un nosocomio vicino era finalizzato unicamente a verificarne lo stato d’ebbrezza, anche se mediante accertamento strumentale diverso da quello etilometrico”.

Tale pronuncia, dunque, accogliendo il ricorso del conducente, prende le mosse dal principio di tassatività e del divieto di analogia in malam partem in ambito penale, difatti, la condotta perpetrata dai Carabinieri consistente nell’invito a sottoporsi a prelievo di campione ematico per l’accertamento dello stato di ebbrezza non rientra tra i casi tassativamente previsti dall’art. 186, commi III (accertamenti precursori non invasivi), IV (strumenti previsti dal regolamento e presso gli uffici o comandi della polizia stradale) e V (sinistro e necessità di cure mediche), C.d.S..


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Silvia Passarini

Nata in provincia di Macerata nel 1992, ha conseguito lalaurea in giurisprudenza presso l'Università di Macerata nell'aprile 2017 con la tesi in diritto del lavoro "il licenziamento discriminatorio". Abilitata alla professione forense presso la Corte d'Appello di Ancona nell'ottobre 2020. Ha altresì svolto il Master di II livello in materia di privacy presso l'Università Niccolò Cusano nel novembre 2020.

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