Rifiuti o non ritiri una raccomandata? Ecco cosa succede!

Rifiuti o non ritiri una raccomandata? Ecco cosa succede!

Ogni cittadino può scegliere di rifiutare o non ritirare una raccomandata, ma il suo comportamento non è privo di conseguenze. Infatti quando viene inviata una raccomandata, anche se poi, rifiutata o non ritirata, viene considerata come capace di produrre effetti giuridici.

Ai sensi del d.lgs 261/99 quando si attiva il servizio di trasmissione a mezzo raccomandata i documenti inviati sono sottoposti ad un preciso controllo che si concretizza con un tracciamento della consegna e una precisa attestazione legale dell’avvenuta spedizione; il sistema di avviso di ricevimento, con il quale si concretizza nella pratica l’uso della raccomandata a/r , fornisce una conferma del’avvenuta consegna attraverso l’uso di una cartolina firmata da chi riceve l’atto o il plico che lo contiene; suddetta cartolina riporta gli estremi del mittente, del ricevente e soprattutto indica la data esatta in cui la raccomandata giunge a destinazione.

Se il destinatario è assente o in altro caso rifiuta di ricevere la raccomandata, i documenti vengono destinati all’ufficio portale di pertinenza, permettendo di dare avvio a quello che viene definito come periodo di giacenza, il cui termine è di un mese, durante il quale, il destinatario può raggiungere l’ufficio postale indicato sull’avviso lasciatogli dal postino in cassetta e ritirare l’atto; oppure chiedere ad un terzo, munito di apposita delega di ritirarlo per lui.

Una volta che si è compiuto il termine di giacenza, ossia è trascorso il termine di un mese senza che nessuno si sia presentato all’ufficio postale per il ritiro, i documenti vengono spediti di nuovo al mittente, ma gli effetti nei confronti del destinatario si considerano compiuti come se la raccomandata gli fosse stata regolarmente consegnata.

Qualsivoglia documento contenuto nella busta o nel plico si considerano conosciuti dal destinatario, e quindi capace di produrre effetti nei suoi confronti a meno di non provare che si sia spezzato o interrotto in modo duraturo il collegamento che esiste tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione ed è necessario dimostrare altresì che tale situazione non dipenda dalla sua volontà e sia dunque incolpevole, ovvero non poteva essere superata dall’interessato con l’uso della ordinaria diligenza.

Non sembra sufficiente dunque che si denunci una qualsiasi causa di impedimento soggettivo, ma è invece necessario un evento straordinario ed imprevedibile.


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Anna Ferrari

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