Riflessioni circa limiti e benefici del “donation  crowdfunding”

Riflessioni circa limiti e benefici del “donation crowdfunding”

Una breve introduzione al donation crowdfunding

Il donation-based crowdfunding (per brevitas, DC) è una forma di finanziamento che si concretizza nella richiesta a un vasto pubblico di contribuire a un progetto attraverso una piccola donazione, tramite internet; colui che propone la campagna di raccolta fondi offre in cambio ricompense simboliche, spesso intangibili.

Il donation-based crowdfunding ha conosciuto, grazie alla rete, una diffusione a livello mondiale che, dagli inizi degli anni 2000 ad oggi, non accenna a diminuire: lo strumento si è evoluto grazie a piattaforme dedicate, luoghi virtuali che fungono da mercato ove finanziatori e promotori dei vari progetti possono interagire. Proprio l’incontro diretto di domanda e offerta che si realizza sui portali dedicati, riducendo i costi transazionali e di diffusione delle informazioni, ha permesso a finanziatori e promotori di scavalcare i tradizionali canali intermediati da soggetti quali le banche. Invero, i dati raccolti mostrano come l’industria globale del donation-based crowdfunding sia in continua crescita. Del resto, alla sua radice, il donation-based crowdfunding può essere visto come uno strumento di microfinanza, intendendosi con questo termine l’insieme di prodotti e servizi finanziari offerti a clienti che, per la loro condizione economico sociale, hanno difficoltà di accesso al settore finanziario tradizionale (persone cosiddette “non bancabili”); i requisiti per l’elargizione del denaro sono meno stringenti rispetto a quelli previsti dalle tradizionali istituzioni finanziare e non vi sono vincoli né circa l’importo minimo richiesto né circa l’importo massimo che può essere raggiunto. Non è infatti insolito che la cifra finale raccolta ecceda quella prevista come target amount.

Principali utilizzatori di questo modello sono le organizzazioni non profit e le Onlus, sebbene non manchino i privati. Invero, il donation-based crowdfunding consiste nel finanziare un progetto di utilità sociale, quindi mosso da una causa sociale o di beneficenza, secondo un principio di collaborazione che parte dal basso.

Normativa

Il campo del donation-based crowdfunding non è specificatamente regolamentato; sul piano internazionale, l’Unione Europea si è limitata ad emanare un Regolamento (ECSP), il cui ambito di applicazione riguarda esclusivamente i modelli finanziari del crowdfunding, di fatto non esprimendosi in merito alle forme di crowdfunding basate su donazioni e ricompense.

Il legislatore nazionale, d’altro canto, non ha sottoposto il donation-based crowdfunding ad una legislazione specifica, talché la disciplina si rinviene, in via principale, nel II Libro del Codice civile, nella parte dedicata alle donazioni.

Pare allora opportuno meglio specificare quali siano le norme che attualmente presiedono al rapporto che intercorre tra i vari attori del donation crowdfunding, ossia i promotori dei progetti, i finanziatori e le piattaforme, onde evidenziarne aspetti positivi e criticità.

In estrema sintesi, per quanto riguarda gli accordi tra proponente e sostenitori, trova applicazione la disciplina civilistica di cui agli articoli 769 e seguenti c.c.. Le donazioni che presuppongono un vincolo teleologico possono essere considerate donazioni modali (il modo risiede nella realizzazione del progetto cui le somme sono destinate) talché, ai sensi dell’articolo 793 c.c., sarà possibile agire contro il donatario per ottenere l’adempimento dell’onere. Laddove, invece, le donazioni siano animate da solo spirito di liberalità, non sorge alcuna obbligazione, se non morale, in capo a coloro che raccolgono i fondi.

La relazione tra proponente e piattaforma è, invece, disciplinata da un vero e proprio contratto, le cui condizioni sono unilateralmente predisposte e sottoscritte dal fund seeker al momento dell’iscrizione sul portale. In tale prospettiva, risulta evidente la discrezionalità lasciata alla iniziativa privata nella regolamentazione del rapporto. Generalmente, le piattaforme richiedono ai promotori il consenso a fornire e mantenere informazioni veritiere, corrette, aggiornate e complete sul loro conto. Se ciò non dovesse avvenire, e le informazioni fornite si rivelassero false, i servizi potrebbero essere sospesi e/o terminati.

Certamente, la grande autonomia delle parti, se garantisce l’estrinsecarsi dell’attività negoziale di soggetti privati, tuttavia, non imponendo obblighi specifici, lascia al soggetto intermediario la decisione di imporre controlli più o meno invasivi che, per assurdo, potrebbero anche non esistere. Infine, rispetto alla relazione esistente tra donatori e portale, termini e condizioni di utilizzo presenti su ciascun sito, qualificando la piattaforma come parte terza, mediatrice tra il proponente e i sostenitori, escludono ogni tipo di responsabilità in caso di mancata realizzazione del progetto. Eppure, nonostante le previsioni contrattuali, le clausole di esonero predisposte non sollevano le piattaforme dalle pretese risarcitorie dei danneggiati laddove vi sia stata una loro effettiva ingerenza nella gestione degli affari.

Conclusioni

Certamente il donation–based crowdfunding meriterebbe una precipua regolamentazione onde creare un ambiente sicuro sia per gli investitori che per i proponenti. Non è infatti prevista alcuna tutela generalizzata per gli investitori, che si trovano invece a dover ricorrere ai tradizionali rimedi obbligatori; inoltre, ad essi non è accordata alcuna tutela preventiva verso progetti distrattivi o ingannevoli, che portano a conseguenze che vanno oltre l’area del risarcibile.

Inoltre, risulta, ad oggi difficile verificare che i soldi donati siano stati utilizzati nel modo più efficiente per realizzare il progetto proposto, poiché non esiste un rimedio reale che garantisca l’osserva dei vincoli teleologici. Il problema sarebbe risolvibile integrando la disciplina della donazione e immaginando, anche per queste forme di finanziamento, un obbligo di informazione periodica sia a livello contabile che descrittivo per l’avanzamento dei lavori e i risultati del progetto.

In ogni caso, a prescindere dai limiti della normativa evidenziati e tralasciando alcune difficoltà culturali legate alla scarsa familiarità con il web, il crowdfunding ha il grande merito di offrire una maggiore trasparenza nella progettazione rispetto alle tradizionali raccolte fondi e di garantire il coinvolgimento della folla, la crowd, nelle varie fasi del finanziamento. Inoltre, assicurando un più facile accesso ai fondi, ha permesso di democraticizzare l’accesso agli investimenti sia per quanto riguarda i progettisti sia per quanto riguarda gli investitori, con un ampliamento della base.

 

 

 

 

 


Bibliografia
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Clarissa Canziani

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