Riforma Cartabia, un focus sul processo civile
Sommario: 1. Introduzione – 2. Novità della riforma nelle fasi del processo civile ordinario – 3. Modifiche introdotte nel procedimento semplificato di cognizione – 4. La riforma nella mediazione – 5. Accelerazione della fase dell’appello e revisione della disciplina del filtro all’impugnazione – 6. Volontaria giurisdizione e processo esecutivo in seguito alla Riforma Cartabia
1. Introduzione
Con l’approvazione da parte del Governo, in data 28 Luglio 2022, dello schema del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, viene data attuazione alla delega contenuta nella Legge 26 novembre 2021 n. 206 finalizzata alla riforma del processo civile. La predetta delega consente la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
L’ambizione del D.lgs. 10 ottobre 2022 n.149, attuativo della Riforma Cartabia (Riforma del processo), è certamente quella di operare una vera e propria revisione organica del processo civile di cognizione, accanto alla introduzione di modelli di giustizia complementare.
L’obiettivo è quello di assicurare la valorizzazione dei principi di semplicità, concentrazione, effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, mediante il rafforzamento della digitalizzazione e maggiore efficienza e sinteticità delle procedure.
E’ d’uopo precisare che i decreti attuativi della Riforma Cartabia prevedono la riforma non solo del processo civile, ma anche del processo penale e delle norme sull’ufficio per il processo:
– la prima è entrata in vigore il 18 ottobre 2022, ma le modifiche si applicheranno a partire dal 30 giugno 2023;
– la riforma processo penale è entrata in vigore a partire dal 1° novembre 2022;
– la riforma delle norme sull’ufficio per il processo, infine, è entrata in vigore il 1° novembre 2022 ma le disposizioni del capo III saranno applicate dal 1° gennaio 2025.
2. Novità della riforma nelle fasi del processo civile ordinario
Le novità poste alla base della riforma investono tutte e tre le fasi del processo civile ordinario: quella introduttiva, quella istruttoria e quella decisoria.
In merito alla fase introduttiva, la Riforma mira a concentrare nella prima udienza una serie di adempimenti ulteriori in capo alle parti, allo scopo di far sì che il thema decidendum e il thema probandum siano già definiti.
Il Giudice, di contro, chiamato a svolgere le verifiche preliminari, ha la facoltà di favorire il passaggio dal rito ordinario a quello semplificato.
Inoltre, al fine di consentire allo stesso giudicante la gestione del processo, è consentita l’introduzione dell’obbligo di calendarizzazione della causa fin dall’udienza di prima comparizione.
Chiaramente dovrà anche tenersi in conto un nuovo termine, di massimo 90 giorni, tra la prima udienza e l’udienza di assunzione dei mezzi di prova.
Nella fase istruttoria (e per tutta la durata del processo), il Giudice è tenuto a prediligere la trattazione cartolare delle udienze o da remoto, diffusa durante l’emergenza epidemiologica.
La Riforma prevede, inoltre, la soppressione dell’udienza per il giuramento del CTU e stabilisce che l’udienza di precisazione delle conclusioni si terrà mediante lo scambio di brevi note scritte tra i difensori delle parti.
In merito alla fase decisoria, la riforma Cartabia ha inciso anche su quest’ultima e sugli scritti conclusivi, dove è previsto che il Giudice nel fissare l’udienza finale, assegni alle parti un termine perentorio non superiore a 60 giorni prima dell’udienza per la precisazione delle conclusioni e termini perentori non superiori a 30 e 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. I termini difensivi finali sono quindi ridotti e calcolati a ritroso dalla finale rimessione della causa in decisione. La decisione, invece, viene depositata entro 30 giorni dall’udienza finale.
3. Modifiche introdotte nel procedimento semplificato di cognizione
In relazione, poi, alle modifiche introdotte in relazione al nuovo procedimento sommario di cognizione, ovvero “procedimento semplificato di cognizione”, le cui novità normative entreranno anche qui in vigore a partire dal 30 giungo 2023, il rito previsto dagli artt. 702 bis e seguenti c.p.c. è reso obbligatorio per ogni controversia, anche di competenza del collegio, nei casi in cui i fatti causa non siano controversi o la domanda sia fondata su prova documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria non complessa.
In realtà, la ratio di tale nuovo procedimento non pare discostarsi molto da quella di cui al vecchio rito sommario di cognizione che viene abrogato.
Giova osservare che l’idea della prima udienza di trattazione quale momento centrale del procedimento sommario appare, se non irrealistica, comunque di difficile concretizzazione a livello pratico, dal momento che per quanto le parti possano impegnarsi nel presentare nel migliore dei modi gli atti di causa al giudice istruttore, quest’ultimo non avrà una approfondita conoscenza del fascicolo e non sarà in grado di decidere allo stato degli stessi, fatti salvi i casi di procedimenti che possano davvero essere decisi allo stato degli atti, in quanto basati su fatti pacifici o incontestati, provati su base documentale.
4. La riforma nella mediazione
A partire dal 30 giugno 2023, entreranno in vigore le modifiche delle ADR – anch’esse protagoniste della Riforma Cartabia – non più considerate come strumenti “alternativi” al processo, ma come forma di giurisdizione “complementare”.
A riguardo, tra le novità principali vengono in evidenza gli incentivi fiscali a sostegno della mediazione, l’estensione dell’area del tentativo obbligatorio di mediazione alle controversie che investono rapporti di durata, l’attuazione dei principi della legge delega sulla mediazione demandata dal giudice, la rinnovata disciplina sulla formazione dei mediatori, sugli organismi e sui responsabili di questi ultimi, la possibilità, all’interno del procedimento di negoziazione assistita, di esperire una istruttoria stragiudiziale, l’estensione della negoziazione assistita alle cause di lavoro, la possibilità di riconoscere un assegno di divorzio in unica soluzione, la possibilità di regolare con la negoziazione l’affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio.
E’ palese che tutt’oggi non si comprenda la ratio delle novità introdotte in sede di negoziazione assistita. Tale ultimo citato procedimento deve essere finalizzato a raggiungere una “transazione” stragiudiziale e non ad acquisire prove per il successivo giudizio, tra l’altro senza quella garanzia di legittimità delle modalità di acquisizione e verbalizzazione che solo la presenza e sorveglianza del giudice consente.
Pertanto, alla luce dei delineati principi, si può affermare che la Riforma se da una parte interviene efficacemente proprio sul rapporto tra la giurisdizione ordinaria e le forme di giustizia alternativa e complementare, mediante innovazioni che valorizzano e rafforzano, attraverso molteplici e significative disposizioni, gli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, dall’altra avrebbe potuto essere più coraggiosa nel valorizzare i poteri del giudice in sede di mediazione demandata ed estendendo anche maggiormente l’area di obbligatorietà delle materie che devono essere oggetto di mediazione.
5. Accelerazione della fase dell’appello e revisione della disciplina del filtro all’impugnazione
A partire dal 30 Giugno 2023 entreranno in vigore anche le novità concernenti il giudizio di appello, che non sembrano essere tanto dissimili da quanto già sopra evidenziato.
Ad imprimere accelerazione alla fase dell’appello, vengono introdotte novità quali la rivalutazione della figura del consigliere istruttore in grado di appello e la devoluzione allo stesso di ampi poteri di direzione del procedimento, la revisione della disciplina dei “filtri” all’impugnazione, dichiarata manifestamente infondata quando l’appello non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, mentre la decisione di manifesta infondatezza è assunta a seguito di trattazione orale, con sentenza motivata, anche con rinvio a precedenti conformi.
La revisione della disciplina del filtro d’appello non pare innovare particolarmente, dal momento che lo studio del fascicolo è presupposto ineludibile per l’adozione della sentenza da rendere all’esito della discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. al fine di valutare se l’appello proposto sia manifestamente infondato.
Tale “novità” appare aggravare ulteriormente la durata del procedimento in quanto prevede la fissazione di una udienza di discussione, la quale altro non è che una duplicazione della precedente udienza filtro con l’aggiunta di un particolare: le parti dovranno discutere la causa senza escludere il deposito di note scritte se l’andamento della discussione dovesse renderlo opportuno.
Sitografia
La riforma del Processo civile in G.U. (altalex.com)
Al via la riforma della giustizia civile: le principali novità (altalex.com)
Riforma del processo civile: ecco tutte le novità | Il portale giuridico online per i professionisti – Diritto.it
Riforma processo civile: le nuove norme sul procedimento di cognizione di primo grado (altalex.com)
Prime riflessioni sulla riforma Cartabia del processo civile (baudino.it)
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Elena Napolitano
Ho conseguito la Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Camerino, nel Giugno 2021.
Svolgo, tutt'oggi, la pratica forense presso lo studio legale (specializzato in molteplici rami del diritto civile) nel quale, per tre anni, ho collaborato in qualità di stagista.
Dal Luglio 2021 sono iscritta all'Albo dei Praticanti Avvocati di Nola.
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